(Annesso)
                                                              Annesso 
 
 
    Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini 
  a denominazione di origine controllata "Terre Tollesi"o "Tullum" 
 
    I commi 10, 11 e 12 dell'art. 5 del  disciplinare  di  produzione
della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Terre Tollesi" o
"Tullum", da ultimo modificato con decreto ministeriale  30  novembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  295  del  20  dicembre
2011, sono sostituiti dal seguente testo: 
    «Per  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Terre
Tollesi" o "Tullum" bianco, nonche' per  i  vini  "Terre  Tollesi"  o
"Tullum" con specificazione di vitigno a bacca bianca di cui all'art.
2 l'immissione al consumo e' consentita  a  partire  dal  1°  gennaio
dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve. 
    Per i vini a denominazione di origine controllata "Terre Tollesi"
o "Tullum" rosso, nonche' per i vini "Terre Tollesi" o  "Tullum"  con
specificazione  di  vitigno  a  bacca  rossa  di   cui   all'art.   2
l'immissione al consumo e' consentita a partire dal  1°  gennaio  del
secondo anno successivo a quello della raccolta delle uve. 
    Per  il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Terre
Tollesi" o "Tullum"  bianco  superiore  l'immissione  al  consumo  e'
consentita a partire dal 31 marzo dell'anno successivo a quello della
raccolta delle uve.».