Annesso Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terre Tollesi"o "Tullum" I commi 10, 11 e 12 dell'art. 5 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Terre Tollesi" o "Tullum", da ultimo modificato con decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2011, sono sostituiti dal seguente testo: «Per i vini a denominazione di origine controllata "Terre Tollesi" o "Tullum" bianco, nonche' per i vini "Terre Tollesi" o "Tullum" con specificazione di vitigno a bacca bianca di cui all'art. 2 l'immissione al consumo e' consentita a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve. Per i vini a denominazione di origine controllata "Terre Tollesi" o "Tullum" rosso, nonche' per i vini "Terre Tollesi" o "Tullum" con specificazione di vitigno a bacca rossa di cui all'art. 2 l'immissione al consumo e' consentita a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della raccolta delle uve. Per il vino a denominazione di origine controllata "Terre Tollesi" o "Tullum" bianco superiore l'immissione al consumo e' consentita a partire dal 31 marzo dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.».