IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.   543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del  Consiglio,  a  norma  dell'art.  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi  1,  2  e  3,  del  predetto
decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio  dei
Ministri individua, con propri decreti, le aree  funzionali  omogenee
da affidare  alle  strutture  in  cui  si  articola  il  Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed  indica,  per
tali  strutture  e  per  quelle  di  cui  si  avvalgono  Ministri   o
Sottosegretari di Stato da lui  delegati,  il  numero  massimo  degli
Uffici  e  dei  servizi,  restando  l'organizzazione  interna   delle
strutture medesime affida alle determinazioni del Segretario generale
o dei Ministri  e  Sottosegretari  delegati,  secondo  le  rispettive
competenze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23
luglio 2003, recante individuazione dei datori di lavoro ai sensi del
decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,   e   successive
modificazioni,  nell'ambito  della  Presidenza  del   Consiglio   dei
Ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo
2011, recante il riordino delle strutture generali  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto del  Ministro  pro-tempore  per  l'attuazione  del
programma  di  Governo,  in  data   2   agosto   2011,   recante   la
riorganizzazione del Dipartimento per il  programma  di  Governo,  in
conformita'   all'assetto   delle   strutture   organizzative   della
Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  delineato  all'interno  del
citato decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  1°  marzo
2011; 
  Visto il decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  in  data  16
novembre 2011, con il quale il  prof.  Dino  Piero  Giarda  e'  stato
nominato Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento,
con delega, a decorrere  dal  17  novembre  2011,  ad  esercitare  le
funzioni  di  impulso,   coordinamento   monitoraggio,   verifica   e
valutazione, nonche' ogni altra funzione attribuita al Presidente del
Consiglio Ministri in relazione  all'attuazione  e  all'aggiornamento
del programma di Governo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
dicembre 2011, con il quale sono state conferite le funzioni, in  via
delegata, al Ministro Dino Piero Giarda, ed  in  particolare,  quella
concernente il coordinamento dell'azione del Governo  in  materia  di
analisi e studio per il riordino della spesa pubblica; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  8
febbraio 2012, con il quale si e' proceduto alla  ricostituzione  del
Comitato  tecnico-scientifico  per  il  controllo  strategico   nelle
amministrazioni dello Stato, di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 315/2006, ed  e'  stato  previsto  che  l'attivita'  di
supporto alle funzioni svolte dal predetto Comitato e' affidata  alle
cure della segreteria tecnica, istituita dall'art.  2,  comma  3  del
citato decreto ministeriale 2 agosto  2011  di  riorganizzazione  del
Dipartimento per il programma di Governo; 
  Ravvisata la necessita', nell'ottica del contenimento  della  spesa
pubblica,  di  realizzare  risparmi  di  spesa  anche  attraverso  il
riordino delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Ravvisata   l'opportunita',    in    particolare,    di    rivedere
l'organizzazione della struttura generale di supporto  al  Presidente
per  l'esercizio  delle   funzioni   in   materia   di   monitoraggio
dell'attuazione del programma di Governo di cui all'art. 2, comma  2,
lettera  o)  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,   n.   303,
prevedendone  il  ridimensionamento  da   Dipartimento   ad   Ufficio
autonomo; 
  Considerato che, in coerenza con le ragioni sopra indicate, occorre
modificare  il  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 1° marzo 2011; 
  Su proposta del Ministro per i rapporti con il Parlamento; 
  Sentite le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 2, comma 2, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 1° marzo 2011, la lettera g) e' cosi' sostituita: 
    «g) Ufficio per il programma di Governo». 
  2. L'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
1° marzo 2011, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 19 (Ufficio per il programma di Governo). - 1. L'Ufficio  per
il programma di Governo e' la struttura di supporto al Presidente che
opera  nell'area  funzionale  della  programmazione  strategica,  del
monitoraggio e dell'attuazione delle politiche governative. 
  2. L'Ufficio  in  particolare:  cura  l'analisi  del  programma  di
Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare,
nell'ambito   dell'Unione   europea   o    derivanti    da    accordi
internazionali; la gestione e lo sviluppo di  iniziative,  finanziate
anche con fondi europei, in materia di monitoraggio del programma  di
Governo; l'analisi delle direttive ministeriali in  attuazione  degli
indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo;
l'impulso  e  il  coordinamento  delle   attivita'   necessarie   per
l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli
obiettivi stabiliti; il  monitoraggio  e  la  verifica,  sia  in  via
legislativa che amministrativa, dell'attuazione del programma e delle
politiche  settoriali  nonche'  dal  conseguimento  degli   obiettivi
economico-finanziari programmati; la segnalazione dei ritardi,  delle
difficolta'   o    degli    scostamenti    eventualmente    rilevati;
l'informazione, la comunicazione e  la  promozione  dell'attivita'  e
delle iniziative  di  Governo  per  la  realizzazione  del  programma
mediante   periodici   rapporti,   pubblicazioni   e   strumenti   di
comunicazione  di  massa  in  raccordo  con   il   Dipartimento   per
l'informazione e l'editoria. 
  3. L'Ufficio  provvede,  inoltre,  all'attivita'  di  supporto  del
Comitato tecnico-scientifico di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  4. L'Ufficio si articola in non piu' di due servizi.».