Art. 2 1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, sara' adottato il decreto attuativo di organizzazione interna dell'Ufficio per il programma di Governo. 2. Dalla data di emanazione del presente decreto e per quanto non diversamente previsto, i richiami al «Dipartimento per il programma di Governo» contenuti in disposizioni di legge o regolamentari, si intendono riferiti all'«Ufficio per il programma di Governo» della Presidenza del Consiglio dei Ministri.