Art. 2 
 
  1. Entro trenta giorni dall'emanazione  del  presente  decreto,  ai
sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri 1° marzo 2011, sara' adottato il  decreto  attuativo  di
organizzazione interna dell'Ufficio per il programma di Governo. 
  2. Dalla data di emanazione del presente decreto e per  quanto  non
diversamente previsto, i richiami al «Dipartimento per  il  programma
di Governo» contenuti in disposizioni di legge  o  regolamentari,  si
intendono riferiti all'«Ufficio per il programma  di  Governo»  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.