(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
                         CLAUSOLA ANTIMAFIA 
 
Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel  bando  di  gara,
indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza  delle
grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004. 
 
L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno  1998,
n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia,  oltre  che
nei confronti del  soggetto  appaltatore,  anche  nei  confronti  dei
subcontraenti quando l'importo del  subappalto  superi  i  limiti  di
valore  precisati  al  comma  1  dello  stesso  articolo  10,  mentre
l'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e  s.m.i.,  pone  a
carico  dell'appaltatore  l'obbligo  di  comunicare   alla   stazione
appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti. 
La  necessita'  di  analoga  estensione  delle  verifiche  preventive
antimafia, ad esse  applicando  le  piu'  rigorose  informazioni  del
Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita',
sotto  il  profilo  del  rischio  di  infiltrazione  criminale,   dei
sub-appalti e dei cottimi,  nonche'  di  talune  tipologie  esecutive
attinenti a una serie di prestazioni (trasporto  e  movimento  terra,
noli a caldo  e  a  freddo,  ecc.)  comunque  ricorrenti  nella  fase
realizzativa a prescindere dalla finalizzazione  dell'intervento  (di
tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.). 
Pertanto nel bando di  gara  per  l'appalto  dei  lavori  di  cui  al
progetto definitivo approvato con la presente delibera dovra'  essere
inserita apposita clausola che - oltre  all'obbligo  di  conferimento
dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato  art.  118
del D.Lgs. n. 163/2006 - preveda che: 
1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano
    subordinati  all'espletamento  delle  informazioni  antimafia   e
    sottoposti  a  clausola  risolutiva  espressa,  in   maniera   da
    procedere alla revoca  dell'autorizzazione  del  sub-contratto  e
    alla  automatica  risoluzione  del   vincolo,   con   conseguente
    estromissione dell'impresa, in caso di informazioni  positive.  A
    fini di accelerazione potra' prevedersi che per  i  sub-contratti
    oggetto dell'estensione - vale a  dire  di  importo  inferiore  a
    quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera  c)  del
    decreto  del  Presidente   della   Repubblica   n.   252/1998   -
    l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del D.Lgs.  n.  163/2006
    possa  essere  rilasciata  previa  esibizione   del   certificato
    camerale con l'apposita dicitura  antimafia,  ferma  restando  la
    successiva acquisizione delle informazioni  prefettizie  con  gli
    eventuali  effetti  rescissori  sopra  indicati.   Tenuto   conto
    dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie  di
    prestazioni non inquadrabili  nel  sub-appalto,  ai  sensi  delle
    norme richiamate, si  potra'  inoltre  prevedere  una  fascia  di
    esenzione dall'espletamento delle  verifiche  antimafia  per  gli
    acquisti di materiale di pronto reperimento fino  all'importo  di
    50.000 euro (fermo restando l'obbligo di  conferimento  dei  dati
    del fornitore); 
2) nel  caso  di  attivazione  della  clausola  risolutiva  espressa,
    l'appaltatore principale applichi,  quale  ulteriore  deterrente,
    una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni,  pari
    al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno; 
3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari
    atipiche -  di  cui  all'art.  1  septies  del  decreto  legge  6
    settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12  ottobre  1982,
    n. 726, e  successive  integrazioni  -  ai  fini  del  gradimento
    dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo
    11,  comma  3,  del  richiamato  decreto  del  Presidente   della
    Repubblica n. 252/1998; 
4) vengano previste apposite misure  di  monitoraggio  relative  alla
    fase di cantierizzazione dell'opera dirette a: 
a) controllare gli assetti societari delle  imprese  sub-affidatarie,
       fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa,  fermo
       restando  che,  in  caso  di   variazioni,   dovranno   essere
       aggiornati i dati gia' forniti in attuazione  dell'obbligo  di
       comunicazione di cui si e' detto; 
b) assicurare,  anche  attraverso  apposite  sanzioni   che   possono
       arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che  i  tentativi
       di pressione criminale sull'impresa affidataria  e  su  quelle
       sub-affidatarie,  nella  fase  di  cantierizzazione  (illecite
       richieste di denaro, "offerta di protezione",  ecc.),  vengano
       immediatamente  comunicati  alla  Prefettura,  fermo  restando
       l'obbligo di denuncia alla Autorita' giudiziaria.