Art. 2 
 
  1. Nell'ambito del finanziamento  complessivo  di  cui  all'art.  2
comma 1, lettere b) e c)  dell'ordinanza  sopra  citata,  le  Regioni
individuano la somma da destinare ai contributi  per  gli  interventi
strutturali degli edifici privati di cui alla lettera c) del medesimo
comma 1, nei limiti di cui  al  comma  5  dell'art.  2,  e  ne  danno
comunicazione  al  Dipartimento   della   protezione   civile   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il termine di  45  giorni
dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.