Art. 2 
 
  1. Il Consorzio di tutela vini d'Abruzzo e' riconosciuto  ai  sensi
dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61
ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1  e  dal
comma  4  del  citato  art.  17,  per  le  denominazioni   «Abruzzo»,
«Cerasuolo   d'Abruzzo»,   «Montepulciano   d'Abruzzo»,    «Trebbiano
d'Abruzzo» e «Villamagna», iscritte nel registro delle  denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini
di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007. 
  2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna,  contengono
gli estremi del presente decreto di riconoscimento  sia  al  fine  di
distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale  scopo
sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente  che
lo  stesso  e'  l'unico  soggetto  incaricato  dal  Ministero   delle
politiche agricole alimentari  e  forestali  allo  svolgimento  delle
funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni «Abruzzo», «Cerasuolo
d'Abruzzo»,  «Montepulciano  d'Abruzzo»,  «Trebbiano   d'Abruzzo»   e
«Villamagna».