Art. 3 
 
  1. Il Consorzio di tutela vini d'Abruzzo  non  puo'  modificare  il
proprio  statuto  e  gli  eventuali  regolamenti  interni  senza   il
preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali. 
  2. Il Consorzio di tutela vini d'Abruzzo e' tenuto a rispettare  la
previsione che il numero dei voti espressi dalle cooperative  per  la
propria appartenenza alla categoria produttori e' pari alla somma dei
voti che spetterebbero ai propri soci conferenti che  non  sono  soci
diretti del consorzio solo se  vi  e'  espressa  delega  dei  singoli
viticoltori alla cooperativa per tutta la durata dell'incarico di cui
al presente decreto e ad inserirla espressamente nello  statuto  alla
prima assemblea straordinaria utile.