Art. 3 
 
  1. Il Consorzio tutela vini Colline Teramane non puo' modificare il
proprio  statuto  e  gli  eventuali  regolamenti  interni  senza   il
preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali. 
  2. Il Consorzio tutela vini Colline Teramane e' tenuto a rispettare
la previsione che il numero dei voti espressi dalle  cooperative  per
la propria appartenenza alla categoria produttori e' pari alla  somma
dei voti che spetterebbero ai propri soci  conferenti  che  non  sono
soci diretti del consorzio solo se vi e' espressa delega dei  singoli
viticoltori alla cooperativa per tutta la durata dell'incarico di cui
al presente decreto e ad inserirla espressamente nello  statuto  alla
prima assemblea straordinaria utile.