Art. 3 1. Il Consorzio tutela vini Colline Teramane non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. Il Consorzio tutela vini Colline Teramane e' tenuto a rispettare la previsione che il numero dei voti espressi dalle cooperative per la propria appartenenza alla categoria produttori e' pari alla somma dei voti che spetterebbero ai propri soci conferenti che non sono soci diretti del consorzio solo se vi e' espressa delega dei singoli viticoltori alla cooperativa per tutta la durata dell'incarico di cui al presente decreto e ad inserirla espressamente nello statuto alla prima assemblea straordinaria utile.