(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                   Al Presidente della Repubblica 
 
    Il comune di Rivarolo Canavese (Torino), i  cui  organi  elettivi
sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13  e  14
aprile 2008, presenta forme d'ingerenza da parte  della  criminalita'
organizzata   che   compromettono   la   libera   determinazione    e
l'imparzialita'  dell'amministrazione,  il  buon   andamento   e   il
funzionamento  dei  servizi,  con  grave  pregiudizio  per  lo  stato
dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
    Nell'ambito del procedimento penale n. 6191/07 RGNR della DDA  di
Torino che ha portato all'emanazione di un provvedimento di  custodia
cautelare in carcere a carico di 150 persone, tra cui  il  segretario
generale del predetto comune, sono emersi  elementi  circa  possibili
infiltrazioni della  'ndrangheta  nell'ente,  che  hanno  indotto  il
prefetto di Torino, con decreto del 16 agosto  2011,  successivamente
prorogato, a disporre l'accesso presso il comune, ai sensi  dell'art.
1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982,  n.  629,  convertito
dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito. 
    All'esito dell'accesso ispettivo il prefetto, sentito il comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,  integrato  con  la
partecipazione della competente  autorita'  giudiziaria,  ha  redatto
l'allegata relazione in data 6  marzo  2012,  che  costituisce  parte
integrante  della  presente  proposta,  in  cui  si  da'  atto  della
sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti
diretti ed indiretti di amministratori  locali  con  la  criminalita'
organizzata di tipo mafioso  e  su  forme  di  condizionamento  degli
stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo  scioglimento  del
consiglio  comunale,  ai  sensi  dell'art.  143  del  citato  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
    La criminalita' organizzata, radicata da anni nella periferia  di
Torino e nel canavese, ha fatto in modo  di  insinuarsi  gradualmente
tra le maglie della societa' civile e della pubblica  amministrazione
al fine di  fruire  degli  utili  derivanti  dall'imponente  sviluppo
economico, prediligendo rapporti pseudo  amicali  con  gli  esponenti
politici  locali  mediante  una  trattativa  pacifica  e  foriera  di
soddisfazioni economiche per tutte le parti in causa. 
    Tale subdolo modus operandi si  connota  per  manifestazioni  non
visibili  nel  contesto  locale  ed  apparentemente   lontane   dalle
metodologie mafiose, risultando ancor piu' pericoloso in  quanto  non
avvertito dalla societa' civile. 
    Il radicamento  della  malavita  nel  territorio  costituisce  il
presupposto primario per il ricorso  a  provvedimenti  di  rigore  in
virtu' del fatto che le cosche, con la loro peculiare organizzazione,
hanno capacita' di infiltrazione nel  tessuto  sociale,  economico  e
politico-istituzionale, agendo in ambiti apparentemente leciti, ma di
fatto inquinati dall'influenza che esse sono in grado di esercitare. 
    Infiltrazioni malavitose sono gia' state accertate nel comune  di
Leini, limitrofo a Rivarolo Canavese, destinatario del  provvedimento
di rigore ai sensi del citato art.  143,  adottato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 marzo 2012. 
    Dagli accertamenti investigativi e' emersa  la  presenza  di  una
fitta  rete  di  connivenze  e  cointeressenze  tra   amministratori,
esponenti del mondo  imprenditoriale  e  le  locali  cosche  anche  a
Rivarolo  Canavese  dove  e'  risultato  che  soggetti  legati   alla
criminalita' organizzata perseguono finalita' ed agiscono con  metodi
tipici  delle  associazioni  mafiose,  con   mire   espansive   della
dimensione affaristica e con l'obiettivo di condizionare,  a  proprio
vantaggio, l'amministrazione in cambio dell'appoggio in occasione  di
consultazioni elettorali. 
    In   particolare,   dalle   risultanze   delle   indagini   della
magistratura e' emerso che, nel corso della  tornata  elettorale  del
2009, il  sindaco  di  Rivarolo  Canavese  e'  stato  sostenuto,  con
l'intermediazione del segretario generale nonche' direttore  generale
del comune e di esponenti della 'ndrangheta canavesana, poi arrestati
nel corso dell'inchiesta relativa al citato procedimento  penale,  da
soggetti contigui alla criminalita' organizzata i quali, procurando i
voti  a  sostegno  del  proprio  candidato,  miravano   ad   ottenere
agevolazioni nella conduzione degli interessi  imprenditoriali  della
malavita. 
    Analogo intervento di mediazione e' stato svolto per  canalizzare
le preferenze elettorali in favore  di  un  consigliere  comunale  di
Rivarolo Canavese, effettivamente eletto consigliere anche  in  altra
amministrazione. 
    Il supporto di membri delle  cosche  era  gia'  stato  assicurato
anche nel corso delle consultazioni amministrative dell'aprile  2008,
nei confronti del candidato sindaco poi risultato eletto,  attraverso
l'attivazione  della  rete  mafiosa  e  con  l'avvio  di   trattative
finalizzate alla raccolta di voti di  elettori  che  dimorano  al  di
fuori del territorio comunale. 
    Il sindaco di Rivarolo  Canavese  aveva  gia'  svolto  lo  stesso
mandato nella  precedente  consiliatura  ed  era  gia'  presente  nel
consiglio comunale eletto nel 1994 e nel 1998. 
    In occasione delle tornate elettorali del 2008 e del 2009  emerge
la figura di un affiliato  alla  'ndrangheta,  ritenuto  elemento  di
spicco del sistema di infiltrazione  della  criminalita'  all'interno
delle istituzioni per il ruolo  di  collegamento  con  amministratori
locali,  politici  ed  imprenditori,  svolto  in  favore   di   tutta
l'organizzazione mafiosa. 
    Elementi significativi di cointeressenze, che  si  sono  rivelati
sintomatici  dell'interesse  malavitoso   alla   penetrazione   nelle
amministrazioni pubbliche per condizionarne  il  funzionamento,  sono
stati riscontrati anche nei rapporti tra detto esponente della locale
cosca e un amministratore del comune  di  Leini,  responsabile  della
dissoluzione di quell'ente, entrambi soci di fatto di ditte che hanno
lavorato anche per la realizzazione di un  complesso  residenziale  a
Rivarolo Canavese. 
    Gli accertamenti ispettivi hanno posto in evidenza  il  rilevante
numero di imprese, i cui titolari appartengono a sodalizi criminali o
condividono con  questi  ultimi  interessi,  relazioni  di  affari  o
rapporti parentali, che hanno reiteratamente  effettuato  lavori  per
conto del comune. 
    La gran  parte  degli  affidamenti  e'  stata  caratterizzata  da
un'indebita   ingerenza   degli    organi    politici    sull'operato
dell'apparato  burocratico,  in  contrasto  con   il   principio   di
separazione dei  poteri  di  indirizzo  e  programmazione  da  quelli
gestionali. 
    La giunta, in alcuni casi, si e' sovrapposta alla  dirigenza  del
comune, guidando  l'amministrazione  nella  scelta  delle  ditte  che
dovevano realizzare i lavori, spesso indicando la procedura negoziata
quale modalita' di individuazione del contraente e talora  stabilendo
il numero di imprese da invitare. 
    Indice rivelatore di  anomale  cointeressenze  e',  altresi',  la
riorganizzazione burocratica disposta dal sindaco  che,  all'indomani
del suo insediamento, ha  affidato  l'incarico  di  responsabile  del
servizio lavori pubblici prima al segretario generale  e  poi  ad  un
tecnico, con diversa esperienza professionale,  incaricato  anche  di
svolgere ulteriori compiti istituzionali. 
    Di tale situazione si sono avvantaggiate ditte controindicate che
hanno portato a termine interventi di interesse comunale, tra i quali
nella relazione prefettizia vengono evidenziati  quelli  relativi  al
rifacimento   dell'impianto    di    illuminazione    pubblica,    la
ristrutturazione della copertura di un  fabbricato,  la  sistemazione
del perimetro del cimitero e la realizzazione del parcheggio ad  esso
adiacente nonche' le opere di difesa idraulica  di  un  torrente.  Le
modalita' all'affidamento dei  lavori  presentano  peraltro  numerose
irregolarita' procedurali. 
    Sintomatico   dell'avvenuta   penetrazione   della    'ndrangheta
all'interno dell'ente e' l'affidamento dei lavori  effettuati  presso
un centro polisportivo, per la cui esecuzione la giunta  comunale  ha
deliberato di invitare a trattativa privata cinque ditte, individuate
dal responsabile del competente ufficio  comunale,  i  cui  titolari,
nella quasi totalita'  dei  casi,  sono  riconducibili  a  personaggi
legati   alla   criminalita'   organizzata.   Peraltro,   la    ditta
aggiudicataria dei lavori avrebbe dovuto essere  esclusa  dalla  gara
per irregolarita' nella presentazione della documentazione. 
    Una  ulteriore  circostanza,  indicativa   della   capacita'   di
infiltrazione delle imprese  controindicate  nell'ente,  riguarda  la
demolizione di un immobile  gia'  adibito  a  scuola  elementare:  la
procedura di affidamento dei  lavori  e'  connotata  da  anomalie  ed
irregolarita'. Nell'occasione, i preventivi di spesa presentati dalle
ditte interessate alla realizzazione degli interventi erano pervenuti
all'ente in data anteriore alla deliberazione con la quale la  giunta
ha approvato il progetto esecutivo  dell'opera,  dando  atto  che  si
sarebbe proceduto all'appalto del primo lotto con  il  sistema  della
procedura negoziata, previo invito  di  cinque  imprese  che  avevano
manifestato interesse a partecipare all'appalto medesimo. 
    I lavori sono stati aggiudicati in carenza della  valutazione  di
congruita' e sono stati caratterizzati da  un  iter  procedurale  non
conforme alla vigente normativa. 
    Gli accertamenti svolti dalla commissione d'indagine hanno  fatto
emergere  l'interesse  degli  esponenti  dell'associazione  criminale
all'edilizia privata del comune di Rivarolo  Canavese,  oltre  quello
manifestato per i lavori pubblici dell'ente. 
    Nel periodo compreso tra il 2004 e il 2010 il comune  ha  attuato
una   tecnica   pianificatoria   per   la   rilocalizzazione   e   la
ridistribuzione  sul   territorio   della   capacita'   edificatoria,
attraverso l'approvazione di varianti al piano  regolatore  generale,
che sono consentite se non  modificano  i  principi  informatori  del
piano e del suo dimensionamento. Le varianti adottate dal  comune  si
sono invece rivelate  strutturali,  determinando  una  situazione  di
fatto che impedisce di accertare che il dimensionamento garantisca il
soddisfacimento dei requisiti minimi di legge. 
    La condotta dell'amministrazione in materia  di  regolamentazione
urbanistica ha dato luogo ad istanze sempre piu' numerose  che  hanno
provocato il ricorso a nuove varianti parziali, realizzando cosi'  un
sistema  che  ha  posto   in   secondo   piano   il   soddisfacimento
dell'interesse pubblico generale e, di  fatto,  ha  favorito  persone
legate alla criminalita' organizzata. 
    La commissione d'indagine, a tal riguardo, ha posto  in  evidenza
la questione relativa alla realizzazione, in un'area di proprieta' di
un  esponente   malavitoso,   di   una   rotatoria   prevista   nella
pianificazione comunale attinente un complesso residenziale,  il  cui
iter procedurale e' connotato da  una  serie  di  anomalie  e  si  e'
concluso con l'accoglimento da parte del comune  della  richiesta  di
spostamento della sede della rotonda da parte  del  proprietario  del
suolo. 
    Le indagini hanno appurato lo stretto legame intercorrente tra il
sostegno  elettorale  e  le  opportunita'  di  lavoro  per  le  ditte
collegate alla criminalita' organizzata.  E'  il  caso  di  una  nota
famiglia di costruttori edili, legata ad esponenti della  'ndrangheta
del canavese, che con l'intermediazione del  segretario  comunale  ed
interfacciandosi con un elemento di spicco della  cosca,  si  sarebbe
impegnata  a  favorire  l'elezione   del   primo   cittadino,   quale
contropartita per i lavori effettivamente realizzati in un  complesso
residenziale plurifamiliare, compreso nel piano di edilizia economico
popolare, nonche' in un ulteriore plesso, in corso di esecuzione.  E'
emerso anche che il predetto  esponente  della  cosca  gestisce,  tra
altre imprese controindicate, la  ripartizione  delle  diverse  opere
correlate alla costruzione degli alloggi, quali gli scavi,  le  opere
murarie, la predisposizione  degli  impianti,  la  decorazione  e  la
carpenteria che, nel complesso,  ammontano  a  diverse  centinaia  di
migliaia di euro. 
    Dalla relazione elaborata dalla commissione  di  indagine  emerge
una ulteriore vicenda riguardante la ristrutturazione di un  immobile
per la successiva destinazione a centro  espositivo  fieristico  e  a
teatro,  emblematica  della  conduzione  dell'ente  da  parte   degli
amministratori in elusione dei principi di trasparenza, legalita'  ed
economicita'. L'intervento, non  essendo  classificabile  come  opera
pubblica ne' come opera di edilizia privata per l'assenza  di  titoli
abilitativi, si e' concretizzato in un abuso edilizio.  La  struttura
non e' dotata di agibilita' e  la  sua  utilizzazione  pubblica,  per
eventi che possono richiamare anche un rilevante numero  di  persone,
e' stata effettuata con permessi provvisori rilasciati dal sindaco ed
e' oggi sospesa. 
    Non  va  sottaciuto  che  in  occasione   degli   interventi   di
ristrutturazione del teatro e del centro fieristico e' stata peraltro
costituita una societa' pubblica a responsabilita' limitata,  al  cui
capitale partecipa il comune per il 51% ed un consorzio per  il  49%,
la quale fin dalla nascita, nel 2006, e' stata costantemente priva di
mezzi e personale, finanziariamente sostenuta  attraverso  operazioni
di dubbia legittimita' ed opportunita'. 
    Le vicende analiticamente esaminate e  dettagliatamente  riferite
nella  relazione  del  prefetto   hanno   rivelato   una   serie   di
condizionamenti nell'amministrazione comunale  di  Rivarolo  Canavese
che, disattendendo ogni principio di buon andamento, imparzialita'  e
trasparenza, hanno compromesso il regolare funzionamento dei  servizi
con grave pregiudizio degli interessi della collettivita'. 
    Ritengo pertanto che ricorrano le condizioni per  l'adozione  del
provvedimento di scioglimento  del  consiglio  comunale  di  Rivarolo
Canavese (Torino), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
    In  relazione  alla  presenza  ed  all'estensione  dell'influenza
criminale,  si  rende  necessario  che  la  durata   della   gestione
commissariale sia determinata in diciotto mesi. 
 
    Roma, 22 maggio 2012 
 
                                Il Ministro dell'interno: Cancellieri 
 
 
                        PREFETTURA DI TORINO 
 
 
                                ____ 
 
Torino, 6 marzo 2012 
 
                                      Al Ministro dell'interno - Roma 
 
Prot. n. 417/3/OES 
 
Oggetto: Amministrazione comunale di  Rivarolo  Canavese  (Torino)  -
  Accesso effettuato ai sensi dell'art. 143 TUEL. 
    Di seguito a precorsa corrispondenza,  concernente  l'accesso  al
comune di Rivarolo Canavese, si comunica che la commissione  all'uopo
nominata ai sensi dell'art. 143 TUEL ha concluso gli  accertamenti  e
ha depositato l'allegata relazione finale. 
    L'argomento e'  stato,  altresi',  trattato  in  una  seduta  del
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza  pubblica,  presente
la competente autorita' giudiziaria. 
    Dagli approfonditi accertamenti  svolti  dalla  Commissione,  dal
dettagliato rapporto  prodotto  dall'Arma  dei  Carabinieri,  nonche'
dalla disamina svolta in sede di Comitato provinciale per l'ordine  e
la sicurezza pubblica, si ritiene che sussistano  i  presupposti  per
sottoporre alle valutazioni della Signoria Vostra la possibilita'  di
proporre lo scioglimento del consiglio comunale di Rivarolo  Canavese
ai sensi dell'art. 143, commi 1 e 2 del TUEL  approvato  con  decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive  modificazioni  ed
integrazioni per le ragioni di seguito esposte. 
    In base alla giurisprudenza formatasi sull'art. 143  del  decreto
legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni  ed  integrazioni,
il primo presupposto per il ricorso ai provvedimenti  previsti  dalla
norma  medesima  e'  costituito  dalla   accertata   diffusione   sul
territorio della criminalita' organizzata (cfr.,  da  ultimo,  T.A.R.
Lazio, sezione I, 19 maggio 2011, n. 4370). 
    Al riguardo, va evidenziato che, sin  dal  1993,  la  Commissione
parlamentare  di  inchiesta  sul  fenomeno   della   mafia   rilevava
l'esistenza  in  zona  della  criminalita'  organizzata  e,  piu'  di
recente, nel luglio dello scorso anno, il Presidente Sen.  Pisanu  ha
dichiarato pubblicamente che «... a Torino e provincia la 'ndrangheta
ha  un  radicamento  fortissimo».  Infine  nel  corso  dell'audizione
tenutasi il 21 giugno  2011  dinanzi  alla  Commissione  parlamentare
antimafia,  il  omissis  ...,  delegato  dalla  Direzione   nazionale
antimafia  al  collegamento  investigativo  per   il   Piemonte,   ha
evidenziato che nelle recenti inchieste giudiziarie si  riferisce  di
infiltrazioni in alcuni comuni tra cui Rivarolo Canavese. 
    Sulla presenza della 'ndrangheta in provincia di Torino  e  sulla
sua  capacita'  di  penetrazione  nel   tessuto   socio-economico   e
istituzionale e' intervenuto il procedimento penale ...  omissis  ...
R.G.N.R. della D.D.A.  di  Torino  (inchiesta  «MINOTAURO»),  che  ha
portato all'arresto di circa 150 persone, tra cui ... omissis ... 
    Accertata, quindi, la sussistenza del primo presupposto  previsto
dalla normativa vigente, si ritiene di dover soffermare  l'attenzione
in ordine alla  presenza  di  «elementi  su  collegamenti  diretti  o
indiretti degli amministratori con la criminalita' organizzata  o  su
forme di condizionamento degli amministratori stessi». 
    L'inchiesta   «MINOTAURO»    ha    delineato    l'esistenza    di
un'associazione di stampo mafioso operante nella provincia di  Torino
articolata su  nove  «locali»  di  'ndrangheta,  tre  dei  quali  nel
Canavese, cui va aggiunta una 'ndrina distaccata definita «bastarda»,
coordinata da ***, che opera nei comuni di ... omissis ... 
    E' emerso dalle indagini come  tali  strutture,  operando  con  i
criteri dell'associazione mafiosa, agiscano in virtu' della forza  di
intimidazione che deriva dal vincolo associativo e dall'omerta',  non
solo compiendo reati, alcuni dei quali particolarmente  efferati  (si
sono citati a titolo di esempio gli omicidi *** e ***), ma abbiano la
capacita'  di  infiltrarsi   nel   tessuto   sociale,   economico   e
politico-istituzionale agendo in ambiti apparentemente leciti, ma  di
fatto inquinati proprio dall'influenza  che  l'associazione  nel  suo
complesso e' in grado di esercitare. 
    Questa influenza e' certamente riconosciuta, e qui  si  inserisce
la vicenda del ...  omissis  ...,  in  favore  del  quale  opera,  in
occasione delle elezioni al ... omissis ... del ... omissis ...,  una
sorta di «comitato elettorale» composto dal *** del omissis ..., ***,
da  ***  discusso  personaggio   trasversale   noto   alle   cronache
giudiziarie di alcuni anni or sono e comunque ritenuto esponente  del
«locale di ... omissis ...», nonche' ***,  imprenditore  della  zona,
tutti arrestati nell'ambito dell'inchiesta «MINOTAURO». In  occasione
di  quelle  consultazioni  elettorali,  il  predetto  «comitato»  ***
organizza  la  campagna  avendo  come  riferimento  esponenti   della
'ndrangheta e va a ricercare i voti della c.d. ... omissis ..., cosi'
rivolgendosi ad ambienti contigui alla criminalita' organizzata. 
    In tale ambito, centrale appare la figura di ***, affiliato  alla
'ndrangheta, esponente del «locale di ... omissis ...»,  ...  omissis
... del capo della stessa  ***,  il  quale  appare  come  fulcro  del
sistema di infiltrazione della criminalita' organizzata.  Secondo  le
indagini, *** sarebbe uomo stabilmente inserito, come  si  e'  detto,
nel «locale» di 'ndrangheta di ...  omissis  ...  e  rivestirebbe  un
ruolo di collegamento,  in  favore  di  tutta  l'organizzazione,  con
amministratori  locali,  politici  ed  imprenditori.  Emblematico  di
questa  sua  centralita'  e'  quanto  emerso  da   un   servizio   di
osservazione effettuato  dai  Carabinieri  nel  2007  presso  la  sua
abitazione, che ha documentato una vasta  riunione  con  imprenditori
della provincia di Torino a lui vicini. 
    ***  ha  rapporti  con  ***,  tratto  in  arresto   omissis   ...
all'associazione di matrice 'ndranghetistica, gia' ... omissis ...  I
due sono,  di  fatto,  soci  nella  «***»  e  nella  «***»,  societa'
appartenenti anche a ***, indicato come  esponente  del  «locale»  di
'ndrangheta di ... omissis ... 
    Altro esempio della capacita' di  infiltrazione  della  compagine
criminale e' ***, secondo quanto emerso dalle indagini, il  referente
della citata «bastarda». Egli instaura  rapporti  con  amministratori
locali, apparentemente al fine di condurre a termine i propri affari,
come  emerge,  in  maniera  eloquente,  da  svariate  intercettazioni
telefoniche raccolte nell'ambito di  diversi  procedimenti  penali  e
confluite  nell'inchiesta  «MINOTAURO».  Come  risulta   dalla   nota
informativa dei Carabinieri del omissis .., egli intrattiene rapporti
diretti con ... omissis ... di Rivarolo Canavese ***, al quale chiede
direttamente, ottenendolo a strettissimo giro,  un  appuntamento  per
rappresentargli non meglio precisate situazioni e grazie ai cui buoni
rapporti progetta ... omissis ... 
    In  merito  all'identificazione  di   imprenditori,   che   hanno
effettuato  lavori  per  conto  del  comune  di  Rivarolo   Canavese,
collegati  direttamente  o   indirettamente   con   la   criminalita'
organizzata, e' stata evidenziata la vicinanza, non solo per il grado
di  parentela,  tra  ***   ed   omissis   ...***,   proprietario   ed
amministratore della «***». Unitamente al  omissis  ...  e'  altresi'
titolare dell'impresa individuale «***». Entrambe le  ditte  dei  ***
hanno eseguito diversi lavori pubblici per svariati importi per conto
del comune di Rivarolo, realizzando anche ... omissis ... 
    Da diverse  intercettazioni  emerge  una  stretta  collaborazione
professionale tra *** e ***. I due si scambiano frequentemente operai
ed artigiani delle rispettive societa' ed  intrattengono  discussioni
dalle  quali  pare  evidenziarsi  la   consapevolezza,   dell'uno   e
dell'altro, di appartenere ad un'unica  «famiglia»,  dove  esiste  il
rispetto dei ruoli. Particolarmente forte emerge  la  necessita',  da
parte di entrambi, di trasmettere un senso di unitarieta' a  chi  sta
al di fuori del loro gruppo. 
    Le indagini avrebbero anche dimostrato l'esistenza di uno stretto
legame tra *** ed i titolari della «***»  i  quali  hanno  effettuato
anche vari lavori pubblici  con  assegnazioni  mediante  conferimento
diretto o procedura negoziata,  per  conto  del  comune  di  Rivarolo
Canavese. La «***» ha legami  societari  con  imprenditori  coinvolti
nell'inchiesta MINOTAURO come la famiglia ... omissis ... e ***. 
    Quest'ultimo, anch'egli  aggiudicatario  di  lavori  pubblici  da
parte del comune di Rivarolo Canavese, e'  stato,  insieme  con,  ***
omissis ... *** ed a ***, parte attiva nel  comitato  elettorale  che
sosteneva la candidatura omissis ...  di  ***.  ***  e  ***,  per  il
tramite di ***, avrebbero contattato ***, risultato essere,  in  base
agli approfondimenti effettuati, il responsabile della 'ndrangheta  a
Torino e nel suo «hinterland», il quale avrebbe avviato una  macchina
organizzativa finalizzata a presentare *** ad alcuni degli  affiliati
alla 'ndrangheta piu' rappresentativi della provincia di  Torino,  ed
avrebbe condotto con i due una trattativa finalizzata  alla  raccolta
di voti in cambio di denaro. *** e' ***, a conclusione  dell'indagine
citata, sono stati sottoposti a misura cautelare in  carcere  per  il
reato previsto  dall'art.  416-ter  del  codice  penale  per  scambio
elettorale politico mafioso. 
    Si soggiunge che gli accertamenti hanno  consentito  di  rilevare
come i titolari di un'altra societa'  aggiudicataria  di  lavori,  la
«***» (... omissis ...), di fatto  avrebbero  gestito  il  patrimonio
immobiliare del ... omissis ... ed  avrebbero  curato  l'avvio  delle
pratiche edilizie per conto di *** per la costruzione  di  due  ville
unifamiliari. Inoltre uno  dei  due  soci,  ***  (...  omissis  ...),
intratterrebbe, secondo le indagini, costanti rapporti di lavoro  con
esponenti della criminalita' o  con  persone  a  loro  vicine,  e  si
sarebbe, tra l'altro, occupato delle pratiche edilizie di  ***,  ***,
dell'«***» della famiglia *** e di ***. 
    Da ulteriori intercettazioni tra *** ed il *** ***,  nonche'  tra
*** e ***,  e'  altresi'  emerso  che,  allorquando  quest'ultimo  ha
sollecitato l'approvazione, in consiglio comunale, di un omissis  ...
da lui  seguito,  avrebbe  ricevuto  assicurazione  ...  omissis  ...
dell'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno di  una  seduta
consiliare prossima, tant'e' che,  in  effetti,  questa  si'  e'  poi
tenuta alcuni giorni dopo la conversazione. 
    Tra le imprese  esecutrici  di  lavori  pubblici  per  conto  del
comune, si annoverano anche la «***», la «***»  e  la  «***»,  i  cui
titolari sarebbero legati a personaggi, di  cui  alcuni  indagati  ed
altri condannati in primo grado  per  i  reati  di  associazione  per
delinquere, corruzione e turbata liberta' degli incanti.  I  titolari
delle tre ditte appena menzionate avrebbero intrattenuto rapporti  di
affari con ditte,  direttamente  od  indirettamente,  controllate  da
esponenti  della  criminalita'  organizzata  o  da  persone  ad  essa
collegate. 
    Gli  accertamenti  svolti  hanno  altresi'  fatto   emergere   il
coinvolgimento di alcuni membri delle  organizzazioni  mafiose  nella
campagna elettorale a favore di ***, candidato alle elezioni  omissis
... tenutesi nel ... omissis ... e, nel corpo della relazione  finale
della commissione d'indagine, si sono evidenziati gli elementi da cui
emerge con chiarezza il ruolo del ... omissis ... Le  indagini  hanno
documentato  che  ***  avrebbe  contattato  molti   esponenti   della
'ndrangheta per partecipare ad un pranzo, il giorno ... omissis  ...,
al «***», un omissis ... locale di omissis ... indetto per presentare
loro il candidato ***, giuntovi insieme a *** e ***. Questo  episodio
non esaurisce il ventaglio  delle  situazioni  di  coinvolgimento  di
esponenti della 'ndrangheta nella campagna elettorale del *** *** per
le elezioni omissis ... del ... omissis ...  ***,  infatti,  oltre  a
promuovere l'incontro presso il *** di ***, sembra essersi spinto ben
oltre. 
    La c.d. omissis ... facente riferimento a *** e ***,  si  sarebbe
gia' attivata in favore della candidatura di *** in  occasione  delle
consultazioni ... omissis ..., quando  egli,  ...  omissis  ...,  era
stato eletto ... omissis ... In quell'occasione,  uno  dei  candidati
nella lista *** era ***, fratello di ***, convivente di ***, capo del
«locale» di ... omissis ... *** e *** si sarebbero attivati a  favore
di *** (... omissis ...), poiche', come si evince  dal  contenuto  di
alcune conversazioni intercettate, *** riferisce al ...  omissis  ...
di aver avuto occasione di discutere con ** affinche' questi  girasse
alcune preferenze di voto ad «***» (***). 
    ***, tramite ... omissis ..., avrebbe contattato  alcune  persone
dimoranti fuori dalla provincia di Torino, con omissis  ...  fine  di
procacciare preferenze in favore del candidato ***. La scelta di  ***
si sarebbe orientata nei confronti dei «***» e dei  «***».  La  prima
famiglia risulterebbe a capo del «locale» di  ...  omissis  ...,  una
delle quattro articolazioni 'ndranghetistiche individuate in  Liguria
dalle indagini del procedimento penale n. omissis ... R.G. notizie di
reato del tribunale di omissis ..., che ha evidenziato la presenza di
un gruppo  di  affiliati  alla  criminalita'  organizzata  calabrese,
operativo sul territorio ligure e suddiviso in quattro  articolazioni
territoriali collocate nei centri di ... omissis ... In ordine invece
alla seconda famiglia, quella dei «***», si segnala  che  nell'ambito
del procedimento penale n. omissis ...  R.G.G.I.P.  omissis  ...  del
tribunale di omissis ... sarebbe stato  individuato  quale  esponente
del «locale» di ... omissis ..., ***. 
    *** e *** avrebbero inoltre messo in contatto *** e ***, «***» di
... omissis ... il quale avrebbe dovuto trovare almeno cinque  o  sei
famiglie disponibili a dare la loro preferenza al candidato  ***.  Si
noti che *** era vittima di estorsione continuata  ed  aggravata,  di
cui si sono resi responsabili proprio *** ed un suo sodale, ***,  tra
il ... omissis ... e il  ...  omissis  ...,  entrambi  condannati  in
appello, a tredici anni l'uno e  a  nove  l'altro,  con  l'aggravante
mafiosa. 
    ***  avrebbe  altresi'  organizzato  almeno  altri  tre  incontri
elettorali per il candidato ***, tenutisi nelle zone di  ...  omissis
...  Dal  contenuto  delle  conversazioni  intercettate,  ***  sembra
riconoscere a *** il merito di aver raccolto almeno ...  omissis  ...
voti in favore di ***. Quest'ultimo  dovrebbe  ritenersi  consapevole
dell'attivita'  posta  in  essere  da  ***  nel  promuovere  la   sua
candidatura, poiche' cio' si evince, oltre che  dall'incontro  presso
il ***, anche dal  contenuto  delle  intercettazioni,  e  di  una  in
particolare, dell'... omissis ...,  in  cui  ***,  parlando  con  ***
dell'esito delle consultazioni elettorali, farebbe anche  riferimento
ai voti garantiti dal costruttore *** e poi venuti meno. Al riguardo,
***  lamenterebbe,  tra  l'altro,  che,  secondo  lui,  non   avrebbe
funzionato «omissis ... *** e ***, con il tramite di ***, ... omissis
..., avrebbero preso contatti con l'allora ... omissis ..., il  quale
si sarebbe reso disponibile a trovare persone disposte  a  votare  il
candidato *** (che ha di fatto ottenuto ...  omissis  ...  preferenze
nella provincia di ... omissis ..., di cui ... omissis ...  nel  solo
capoluogo). Questa circostanza, che in prima battuta apparirebbe  non
particolarmente rilevante, assume invece valenza piu'  significativa:
il ***, infatti, e' stato coinvolto nelle indagini  del  procedimento
penale n. omissis ... della Procura della Repubblica di  omissis  ...
per i suoi rapporti con ***, appartenente  alla  'ndrangheta  omissis
...; ***, peraltro, aveva frequenti contatti con ***. 
    Rilevanti appaiono anche i contatti tra *** e ***,  il  quale  e'
parente di *** ed e' titolare della «***»  con  sede  legale  in  ...
omissis ... Egli e' stato indagato nel procedimento penale n. omissis
... R.G.N.R. della DDA omissis ..., che  ha  portato  all'arresto  di
sette persone ed all'interdizione per due mesi di trenta imprenditori
accusati di avere costituito un cartello per spartirsi gli appalti. 
    ***, tramite persone di fiducia, avrebbe contattato soggetti  che
si  sarebbero  impegnati  nel  procurare  preferenze  sia  per   ***,
candidato per omissis ..., che per ***, ... omissis ... 
    Sempre le intercettazioni hanno dimostrato che l'elezione  a  ...
omissis ...  del  ***,  per  sua  stessa  ammissione,  sarebbe  stata
possibile anche grazie all'intervento di ***. 
    Che la  c.d.  omissis  ...  si  sia  attivata  nell'ambito  delle
elezioni  in   argomento   e'   ulteriormente   comprovato   da   una
conversazione intercettata tra ***, detto «***», ... omissis  ...,  e
***. In tale circostanza, quest'ultimo racconta di un commento  fatto
da  un  suo  collega  di  partito  proprio  sulla  sua  capacita'  di
intercettare il voto delle persone  di  omissis  ...  presenti  nella
regione, tanto che il collega gli avrebbe riferito che  «...  omissis
...». 
    L'inchiesta ha anche fatto emergere l'esistenza di un accordo tra
***, ... omissis ..., e il  piu'  volte  citato  ***  finalizzato  al
reciproco sostegno durante le consultazioni elettorali  previste  ...
omissis ... Piu' in particolare, mentre la squadra che si e' occupata
di procacciare i voti in favore di ***, composta come si e' detto  da
***, *** e ***, si sarebbe dovuta occupare anche del sostegno  a  ...
omissis ..., candidato alle elezioni per omissis ..., *** avrebbe,  a
sua volta,  garantito  l'appoggio  a  ***.  ***,  tratto  in  arresto
nell'ambito del procedimento penale omissis ... R.G.N.R. si  sarebbe,
infatti, rivolto al gruppo di ***, tramite il suo rappresentante ***,
proprio  per   la   loro   presunta   capacita'   d'infiltrazione   e
d'intimidazione nelle aree  di  rispettiva  competenza,  al  fine  di
ottenere la promessa di voti, in cambio di erogazione di denaro. 
    *** e *** avrebbero, inoltre,  contattato,  durante  la  campagna
elettorale persone di omissis ... per poi criticare  fortemente  ***,
il quale non avrebbe raccolto voti in favore di ***. Sulla  base  del
contenuto delle conversazioni intercorse tra *** e ***, relativamente
ai voti dei «paesani» c.d. «... omissis  ...»,  e  sulla  base  delle
dichiarazioni rese dallo  stesso  ***  nell'ambito  del  procedimento
penale di cui sopra, risulta che egli,  presso  ...  omissis  ...  ha
incontrato due-tre persone omissis  ...  che  gli  avrebbero  chiesto
omissis ... euro per il loro sostegno nella campagna elettorale.  Pur
non avendo aderito alla proposta, secondo, le  dichiarazioni  da  lui
rese,  essi  avrebbero  comunque  accettato  di  distribuire  il  suo
materiale elettorale. 
    A quanto detto, si aggiunga che dall'indagine  pare  emergere  un
collegamento diretto tra *** ed un  attivo  componente  del  comitato
elettorale  di  ***,  identificato  in  ***,  il  quale,  durante  le
consultazioni elettorali del omissis ...,  seguiva  personalmente  lo
spoglio delle schede delle citta' di ...  omissis  ...,  mantenendosi
aggiornato sulle preferenze raccolte proprio da ***, *** e ***. 
    Tale collegamento assume notevole rilevanza se si considera, come
risulta dalle intercettazioni, che gli esiti elettorali di  volta  in
volta raccolti venivano comunicati da *** direttamente  all'esponente
del «locale di ... omissis ...», ***. 
    Molto significativo appare  anche  omissis  ...  interesse  degli
esponenti dell'associazione criminale all'edilizia privata del comune
di Rivarolo Canavese, omissis ... lavori pubblici. 
    Dal contenuto di ulteriori conversazioni intercettate  di  ***  e
dai colloqui tra quest'ultimo e ***, emerge che la famiglia  ***  ...
omissis ..., avrebbero promesso di supportare la candidatura  di  ***
con tiri pacchetto  di  ...  omissis  ...  voti  a  ...  omissis  ...
All'esito delle votazioni, tuttavia, i voti si  sarebbero  ridotti  a
circa  ...  omissis  ...,  con  grave  disappunto  che  emerge  dalle
successive conversazioni tra *** e ***. Dalle conversazioni si evince
che a tenere i contatti con i *** sarebbe stato ***, il quale si  era
detto certo del loro appoggio. 
    La promessa dei *** in favore di *** appare rilevante sotto  vari
aspetti. I voti promessi al *** avrebbero dovuto costituire,  secondo
quanto emerge dalle intercettazioni, la contropartita per quello che,
nelle  conversazioni,  viene  definito  «lavoro».  «***»  a  Rivarolo
Canavese ha effettivamente realizzato, in localita' ... omissis  ...,
... omissis ... denominato «***» e sta realizzando un omissis ...  E'
emerso, in particolare  dalle  indagini,  un  rapporto  di  apparente
subordinazione della famiglia *** nei confronti  di  esponenti  della
'ndrangheta come i gia' citati ***, *** e *** esponente  del  «locale
di ... omissis ...» (... omissis ...), comprovata dal  fatto  che  la
gestione dei  lavori,  come  risulta  sempre  dalle  intercettazioni,
sarebbe stata appunto prerogativa di ***. 
    L'inchiesta ha evidenziato che gli esponenti piu' rappresentativi
della 'ndrangheta dell'hinterland torinese si sarebbero coordinati al
fine  di  suddividersi  gli  incarichi  per  omissis   ...   con   la
ripartizione dei lavori concernenti scavi, opere  murarie,  impianti,
decorazioni e carpenteria, che, nel complesso,  ammontano  a  omissis
... 
    Le intercettazioni telefoniche tra esponenti della 'ndrangheta di
diversi «locali» dell'hinterland  di  Torino,  hanno  fatto  peraltro
comprendere come essi si sarebbero, di fatto, suddivisi gli incarichi
anche per la costruzione  del  ...  omissis  ...  «***»  di  Rivarolo
Canavese, in via ***, realizzato dalla «***» della famiglia ***.  Gli
affiliati che avrebbero contattato *** a tal fine sono *** (esponente
del «locale di ... omissis ...») titolare della ***,  ***  (capo  del
«locale di ... omissis ...»), in quel periodo  titolare  dell'impresa
edile «***», *** (capo del «CRIMINE di ...  omissis  ...»),  titolare
dell'impresa individuale «***», nonche' socio occulto della  «***»  e
socio occulto anche della «***» di ***. 
    Con riguardo alla costruzione di un ... omissis ...  di  Rivarolo
Canavese ... omissis ..., quest'ultimo doveva essere realizzato dalla
«***» della famiglia ***, in un omissis ...  Anche  in  questo  caso,
vari esponenti della 'ndrangheta si sarebbero accordati tra loro  per
la distribuzione degli incarichi  finalizzati  alla  costruzione  del
omissis ... In particolare, quando si  era  ancora  in  attesa  delle
omissis ..., i costruttori *** e omissis ... ***, entrambi  esponenti
del «locale di ... omissis ...» ed il loro socio *** avrebbero  avuto
contatti con altri esponenti di vertice dei «locali» dell'hinterland.
Gli affiliati interessati alla ripartizione di tali lavori  sarebbero
***, socio occulto della «***» e della «***» e ***, in  quel  periodo
titolare dell'impresa edile «***». 
    Oltre ai omissis ... di cui si e' detto sopra, il gruppo di  soci
della «***» - ***, ***,  ***,  ***  -  avevano  altresi'  iniziato  a
meditare sull'acquisizione di alcuni terreni a  ...  omissis  ...  al
fine di realizzare un  altro  omissis  ...  Nel  corso  dei  colloqui
telefonici gia' dal omissis ..., emergono forti dubbi al riguardo, da
parte del ***; piu'  in  dettaglio,  ***  sarebbe  stato  disposto  a
partecipare all'affare in questione con una somma  pari  ...  omissis
... per ricevere in cambio almeno ... omissis  ...  ***,  durante  un
colloquio telefonico con ***,  riferisce,  altresi',  che  ***  aveva
proposto di far entrare nella societa', in qualita' di  finanziatore,
anche ***. 
    Le intercettazioni effettuate  durante  l'inchiesta  hanno  anche
portato alla luce il  ruolo  assunto  dal  ***  nella  formazione  di
alleanze e schieramenti finalizzati ad affrontare  i  gravi  problemi
finanziari creati al comune di Rivarolo Canavese dal omissis ... ***,
come evidenziato dal contenuto  delle  conversazioni  registrate  tra
***, ***, ***, ... omissis ...,  ed  il  ...  omissis  ...  ***,  che
riguardavano sia le problematiche omissis ... «***»,  adibito  a  ...
omissis ..., e del ... omissis ..., sia, e soprattutto, la  strategia
attuata dal ... omissis ... *** per assumere il  controllo  di  «***»
creando un'alleanza con ... omissis ... 
    La vicenda non e' ininfluente sotto il profilo  dei  collegamenti
con la criminalita' organizzata, poiche' da alcune intercettazioni e'
emerso che *** progettava di costituire una societa'  nel  campo  del
omissis ... L'intendimento che risulta e' quello di lavorare per  ***
utilizzando il suo rapporto personale con ***. 
    Infine, a Rivarolo  Canavese,  nell'ambito  del  omissis  ...  le
iniziative volte a superare la crisi della societa' ***, omissis  ...
e' stata costituita una societa' omissis ..., denominata ***, omissis
..., cui partecipano ... omissis ... dell'area, utenti  del  servizio
di omissis ..., che annovera, quali maggiori azionisti,  ...  omissis
... Tra gli appartenenti al omissis ... di «***», il cui  statuto  e'
stato redatto, tra gli altri, da  ***,  e'  stato  nominato  ***,  il
quale, argomenta  la  commissione,  intratterrebbe  intensi  rapporti
finanziari con le societa'  controllate  dalla  famiglia  ***  ed  in
particolare con ***, col quale  collabora  nell'attivita'  edile.  Si
ricorda poi, che il *** e' anche ... omissis ... 
    Premesso quanto sopra, si ritiene ora necessario riportare alcune
tra le attivita' amministrative piu' sintomatiche poste in essere  da
omissis ... che, per le loro omissis ... deviazioni dei  principi  di
trasparenza, imparzialita' e correttezza, mostrano quei «chiari e non
casuali indizi di un  condizionamento  da  parte  della  criminalita'
organizzata» richiesti dalla  giurisprudenza,  al  fine  di  motivare
l'adozione  dei  provvedimenti  di  cui  all'art.  143  del   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (cfr., in tal senso, Consiglio  di
Stato, sesta sezione, 5 ottobre 2006, n. 5948). 
    Secondo  un  consolidato  indirizzo  giurisprudenziale,  infatti,
«nonostante lo spostamento delle competenze  relative  alla  gestione
dell'ente,  gli  organi  di  vertice  politico-amministrativo   hanno
comunque  compiti  pregnanti  di  pianificazione,  di  direttiva,  di
impulso, di vigilanza e  di  verifica  che  impongono  l'esigenza  di
intervenire ed apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per
un'effettiva e sostanziale  cura  e  difesa  dell'interesse  pubblico
dalla compromissione derivante da ingerenze estranee, nonche' al fine
di garantire che ogni attivita' si svolga nella  necessaria  cornice,
formale e sostanziale, di  legalita'»  (cfr.  T.A.R.  per  il  Lazio,
sezione prima, 19 maggio 2011, n. 4370). 
    Invece nelle ... omissis ..., la omissis ... decide, omissis  ...
al omissis ..., quale procedura utilizzare per la  ...  omissis  ...,
omissis ... e stabilendo gia' omissis ... In alcune  occasioni,  poi,
omissis ... E' risultato anche come, in  un'opera  pubblica,  omissis
... con invito di omissis ... avessero gia' manifestato interesse nei
riguardi di quell'opera, e questo, dopo che omissis ... omissis ... 
    In un altro caso ancora, omissis ... stabilisce  di  ...  omissis
... 
    Dagli atti acquisiti nel corso dell'accesso, infatti, risulta che
omissis ..., in materia di lavori pubblici, usa omissis ... 
    Si riferiscono, di seguito,  alcuni  affidamenti  ad  imprese  di
soggetti collegati o contigui alla criminalita' organizzata,  le  cui
procedure hanno evidenziato anomalie. 
    Per i lavori di realizzazione ... omissis ... 
    Il risultato e' che un lavoro e' stato affidato alla  sopracitata
***, l'altro alla ditta ***, affidataria in quel  periodo  delle  ...
omissis ..., il cui titolare e' *** omissis ... ***. 
    Gli  appalti  per  ...  omissis  ...  costituiscono  un   esempio
ulteriore di omissis ... Queste ditte sono le gia'  citate  ***  (...
omissis ...) e *** (... omissis ...). In ciascuno degli anni dal  ...
omissis ... al ... omissis ..., esse hanno avuto l'affidamento  della
fornitura di tali materiali «in esclusiva» per effetto di omissis ... 
    I lavori di ... omissis ..., sono stati omissis ... affidati alla
*** invocando ... omissis ... 
    Omissis ... 
    Anche nel omissis ... sono state registrate notevoli anomalie, le
quali, in molti dei casi, si sono tradotte in situazioni di vantaggio
a  persone  e  soggetti  imprenditoriali  collegati  direttamente   o
indirettamente con la criminalita' organizzata. 
    Dal ... omissis ... al ... omissis ... omissis  ...  ha  prodotto
ben ... omissis ..., attuando una tecnica omissis  ...  di  capacita'
edificatoria. 
    Le  omissis  ...  che  non   sono   sottoposte   all'approvazione
regionale, sono consentite se omissis ... 
    Omissis ... 
    La disinvolta prassi sopra evidenziata e',  di  fatto,  risultata
favorevole per omissis ..., tra i quali proprio alcuni collegati alla
criminalita' organizzata. 
    Ne e' un esempio il omissis ... per il omissis ... «***», nel cui
ambito e' compresa anche la realizzazione  di  omissis  ...  che,  in
parte, concerne un'area di proprieta' di ***. 
    La vicenda e' connotata da una serie di anomalie che vanno  dalla
omissis ... A cio' si aggiungano l'adozione da parte omissis  ...  La
ricostruzione dettagliata dei fatti, riportata nella relazione  della
commissione,  dimostra  che  la  vicenda  della  omissis  ...  si  e'
sviluppata  in  modo  alquanto   contorto   e   sintomatico   di   un
atteggiamento quanto meno di soggezione nei confronti del ***. 
    Nel ... omissis ..., il proponente unico e' ***,  titolare  della
piu' volte citata ***. 
    Riguardo all'adempimento delle obbligazioni del titolare del  ...
omissis ... relative al costo di costruzione pari a € ... omissis ... 
    Su tutti gli altri ... omissis ... 
    Per  la  realizzazione   dei   omissis   ...   si   registra   il
coinvolgimento  di  elementi  della  criminalita'  organizzata  nella
spartizione e realizzazione dei lavori. 
    Infine, la vicenda del ... omissis ... e del ... omissis  ...  e'
emblematica   di   un   modo   eccessivamente   disinvolto   se   non
«spregiudicato» di gestire la cosa pubblica disattendendo i  principi
di omissis ... 
    Dagli accertamenti effettuati, interpellando  anche  direttamente
omissis ... 
    Dall'analisi della realta' di Rivarolo Canavese emergono, dunque,
anche forme di condizionamento omissis ..., espressione con la  quale
il  legislatore  ha  inteso  ricomprendere  tra  i  presupposti   del
provvedimento di scioglimento, non solo l'ipotesi del  coinvolgimento
attivo e partecipe degli amministratori dell'ente nella  criminalita'
organizzata (collegamenti diretti o indiretti), ma  anche  quella  in
cui gli  amministratori  subiscano  l'iniziativa  della  criminalita'
restandone condizionati nel proprio operare (cfr., in tal  senso,  la
circolare del Gabinetto del Ministro n. 7102/M/6 in  data  25  giugno
1991). 
    Se e' pur vero che i fatti riferiti nella presente relazione  non
hanno dato luogo finora ad addebiti di carattere penale nei confronti
degli amministratori comunali, contrariamente a quanto  avvenuto  nei
confronti ...  omissis  ...,  e'  pero'  altrettanto  vero  che,  per
giurisprudenza pacifica del Consiglio di Stato e del TAR  del  Lazio,
«non  e'  necessario  ne'  che  i  fatti  accertati  a  carico  degli
amministratori costituiscano necessariamente reati; ne' che  di  essi
vi sia prova certa» (Cons. Stato Sez. IV, 28 maggio 2009, n. 3331  e,
nel senso conforme, gia' Cons. Stato Sez.  IV,  21  maggio  2007,  n.
2583). 
    Infatti, ai sensi del  disposto  di  cui  all'art.  143  TUEL  il
giudizio  deve  realizzarsi  dalla  «risultante  di  una  complessiva
valutazione il cui asse portante e' costituito,  da  un  lato,  dalla
accertata o notoria  diffusione  sul  territorio  della  criminalita'
organizzata, dall'altro, dalla carente funzionalita' dell'ente in uno
o  piu'  settori,  sensibili  agli   interessi   della   criminalita'
organizzata» (Cons. Stato Sez. IV, 28 maggio 2009, n. 3331). 
    In presenza di un fenomeno di  criminalita'  organizzata  diffuso
sul territorio in questione - ha precisato la giurisprudenza  -  «gli
elementi  posti  a  conseguenza   di   collusioni,   collegamenti   e
condizionamenti, vanno considerati nel loro  insieme,  giacche'  solo
dal loro esame complessivo puo'  ritenersi  la  ragionevolezza  della
ricostruzione di una situazione identificabile come  presupposto  per
la misura di cui si tratta» (TAR Lazio I, 1° febbraio 2012, n. 1119 e
prima ancora: Cons. Stato IV, 1573/2005; IV, 562/2003; V  319/98;  V,
585/2000). 
    Quanto   poi   all'intenzionalita'   dei   comportamenti    degli
amministratori,  la  giurisprudenza   ha   sancito   «l'identita'   a
costituire presupposti per lo svolgimento anche di situazioni che  di
per  se'  non  rivelino  direttamente,   ne'   lascino   presupporre,
l'intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi  della
criminalita' organizzata» (TAR Lazio I, 1° febbraio 2012, n.  1119  e
in senso conforme: Cons. Stato VI, 24 aprile 2009, n.  2615;  IV,  21
maggio 2007, n. 2583; IV 6 aprile 2005, n. 1573). 
    E cio' in quanto la norma di cui all'art. 143  TUEL  «delinea  un
modello  di  valutazione  prognostica  in  funzione  di   un   deciso
avanzamento del livello istituzionale di prevenzione con riguardo  ad
un evento di pericolo per  l'ordine  pubblico  quale  desumibile  dal
complesso degli effetti derivanti dai «collegamenti» o  dalle  «firme
di condizionamento» (Cons. Stato IV, 28 maggio 2009, n. 3331). 
    Con  riferimento  a  quanto  innanzi   premesso,   in   base   ai
comportamenti evidenziati dall'amministrazione comunale  di  Rivarolo
Canavese  ed  agli   altri   elementi   risultanti   dall'istruttoria
espletata, si  ritiene  di  poter  affermare  che  il  complesso  dei
collegamenti e dei condizionamenti riscontrati, hanno determinato  un
effetto di compromissione della libera  determinazione  degli  organi
comunali, cioe' di alterazione del procedimento di  formazione  della
volonta'  degli  amministratori  e  dei  dirigenti,  tale  da  sviare
l'attivita'  del  comune  dal  perseguimento  degli  interessi  della
collettivita'. 
    Si ribadisce, pertanto, che lo  scrivente  ritiene  sussistano  i
presupposti per sottoporre alla valutazione della Signoria Vostra  la
possibilita' di proporre lo scioglimento del  consiglio  comunale  di
Rivarolo Canavese ai sensi dell'art.  143,  commi  1  e  2  del  TUEL
approvato con decreto  legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
    Si  ritiene  altresi',  di  sottoporre  alla  valutazione   della
Signoria Vostra anche la possibilita'  di  proporre,  in  ragione  di
quanto emerso dall'istruttoria, i provvedimenti di  incandidabilita',
ai sensi dell'art. 143, commi 4-11, del  vigente  T.U.E.L.,  del  ...
omissis ... *** e i provvedimenti di sospensione dall'impiego del ...
omissis ... ***, nonche' la destinazione ad  altro  ufficio  comunale
del ... omissis ... ***, ai sensi dell'art. 143, comma 5, del vigente
T.U.E.L. 
 
    Omissis ... 
 
                                                 Il prefetto: Di Pace