Art. 2 
 
  L'organismo «CCPB S.r.l.»  non  puo'  modificare  la  denominazione
sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, la  documentazione
di sistema, cosi' come presentate ed esaminate, senza  la  preventiva
approvazione del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, autorita' nazionale ai sensi dell'art. 13,  comma  1,  del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 
  La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo puo'
comportare la revoca del provvedimento di iscrizione. 
  Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua emanazione
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 giugno 2012 
 
                                      Il direttore generale: La Torre