Art. 19. Senato Accademico: Funzioni 1. Il Senato Accademico determina la politica e gli indirizzi culturali e scientifici dell'Universita' e contribuisce a elaborare la programmazione strategica dell'Ateneo; esercita funzioni normative, propulsive, consultive, di coordinamento e di controllo delle attivita' dell'Ateneo nel campo della ricerca e della didattica. 2. In particolare, il Senato Accademico: a) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo Statuto, il Codice etico, i Regolamenti di Ateneo in materia di didattica e di ricerca, nonche' i Regolamenti di funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, anch'esso espresso a maggioranza assoluta dei componenti; b) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Regolamento generale di Ateneo; c) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sul Documento di programmazione strategica triennale e su ogni altro atto programmatorio annuale e pluriennale previsto dalla normativa vigente, indicando le priorita' nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica; d) nomina, su proposta del Rettore e secondo modalita' previste dal Regolamento generale di Ateneo, i componenti del Consiglio di Amministrazione; e) garantisce il rispetto del Codice etico e, su proposta del Rettore, irroga le relative sanzioni, salvo che non siano di competenza del Collegio di Disciplina; f) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le Facolta' risolvendo eventuali controversie; g) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo; h) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sull'attivazione, la modifica e la soppressione dei corsi di studio; i) approva il Manifesto degli studi dell'Ateneo; j) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sull'attivazione, la modifica e la disattivazione delle strutture per la didattica, la ricerca e i servizi; k) determina i criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico; l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti. 3. Il Senato Accademico puo' proporre al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. 4. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore e' approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La procedura di voto si svolge secondo le modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Nel caso in cui il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, quest'ultimo cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato delle votazioni da parte del Decano.