Art. 20. Senato Accademico: Composizione 1. Il Senato Accademico e' cosi' costituito: a) il Rettore, che lo presiede; b) diciassette docenti, di cui almeno sette Direttori di Dipartimento, eletti con votazione unica secondo un criterio proporzionale alla numerosita' di ciascuna Facolta', definito nel Regolamento generale di Ateneo; c) due rappresentanti del ruolo dei professori di seconda fascia eletti dagli stessi; d) due rappresentanti del ruolo dei ricercatori eletti dagli stessi; e) cinque rappresentanti eletti dagli studenti; f) tre rappresentanti eletti dal personale tecnico-amministrativo. 2. Le procedure elettorali sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 3. Partecipano alle sedute, senza diritto di voto, il Prorettore e, con funzioni di segretario verbalizzante, il Direttore generale. 4. Le rappresentanze elettive di cui al comma 1 durano in carica tre anni fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, che durano in carica due anni; il mandato e' rinnovabile consecutivamente per una sola volta. 5. I componenti del Senato Accademico decadono qualora non partecipino ad almeno tre sedute consecutive. 6. Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.