Art. 27. Dipartimenti: Composizione 1. Il numero di professori e ricercatori necessario per la costituzione di un Dipartimento non puo' essere inferiore a quello definito dalle vigenti disposizioni di legge; il numero dei docenti puo' scendere al di sotto di quest'ultimo limite per un periodo massimo di un anno, allo scadere del quale il Consiglio di Amministrazione delibera la disattivazione del Dipartimento. 2. Afferiscono al Dipartimento i titolari di assegni di ricerca, i titolari di contratto di insegnamento, i professori e i ricercatori ospiti, nonche' i ricercatori ed assegnisti di Enti di ricerca nazionali, che operano nel Dipartimento nel quadro di convenzioni con l'Ateneo, le cui ricerche o i cui insegnamenti siano riferibili ai settori scientifico-disciplinari presenti nel Dipartimento.