Art. 46. Garante dei diritti degli studenti 1. Il Garante dei diritti degli studenti vigila sull'imparzialita' e sulla trasparenza delle attivita' didattiche e di quelle ad essa connesse nonche' dei servizi rivolti agli studenti, sulla corretta applicazione della normativa relativa alla didattica, al diritto allo studio e alla carriera degli studenti. 2. Il Garante esercita le proprie funzioni anche attraverso richieste di informazioni e proposte inoltrate direttamente agli uffici responsabili; puo' segnalare direttamente agli organi dell'Universita' disfunzioni, carenze ed eventuali abusi nei confronti degli studenti. 3. Il Garante vigila affinche' vengano adottate le necessarie misure a tutela della rappresentanza studentesca negli organi accademici. 4. Il Garante e' nominato dal Senato accademico su proposta del Rettore, sentito il Consiglio degli studenti, fra soggetti esterni all'Ateneo che diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialita' e di indipendenza di giudizio; dura in carica tre anni e puo' essere immediatamente riconfermato per una sola volta.