Art. 47. Consiglio degli studenti 1. Il Consiglio degli studenti e' l'organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo e svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del Rettore, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 2. Il Consiglio degli studenti: a) esprime parere sulle norme generali in tema di didattica, tasse e contribuzioni a carico degli studenti; b) esprime pareri e formula proposte sui criteri di attuazione del Diritto allo studio, nonche' sull'organizzazione dei servizi di tutorato e di orientamento; c) coopera alla diffusione delle informazioni inerenti ai vari aspetti della vita dell'Ateneo, ivi comprese quelle relative alle attivita' autogestite degli studenti nei settori della formazione, della cultura, dello sport e del tempo libero; d) elabora e propone i criteri di organizzazione delle attivita' sociali, culturali, ricreative degli studenti da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; e) puo' formulare proposte ed inviare interrogazioni anche in relazione a disservizi segnalati dagli studenti a tutti gli organi di governo dell'Ateneo e alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, sulle materie di sua competenza e per tutto quanto riguarda la finalizzazione delle attivita' dell'Ateneo alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti. Le strutture sono tenute a formulare risposta scritta; f) approva alla fine di ogni anno una relazione sul complesso dei servizi forniti agli studenti, con eventuali proposte per il miglioramento degli stessi; tale relazione e' trasmessa al Senato Accademico e costituisce elemento informativo per il Nucleo di valutazione di Ateneo; g) esercita ogni altra funzione che gli sia riconosciuta dallo Statuto, dai Regolamenti o dalla legge. 3. Il Consiglio e' tenuto a pronunciarsi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine le deliberazioni degli Organi di governo dell'Ateneo possono essere comunque assunte. 4. Il Consiglio e' composto da trenta studenti eletti proporzionalmente alla numerosita' di ciascuna Facolta', come definito da apposito Regolamento. I membri del Consiglio durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. 5. Il Consiglio elegge un presidente ed un segretario che curano la convocazione e la verbalizzazione delle sedute. La prima adunanza e' convocata dal Rettore.