Art. 50. Attivita' formative, culturali, sportive e ricreative degli studenti 1. L'Universita' sostiene e valorizza le attivita' autogestite dagli studenti e dagli ex allievi nei settori della formazione, della cultura, dello sport e del tempo libero. 2. L'Universita', con il sostegno organizzativo del Consiglio degli studenti, favorisce l'informazione e la conoscenza dei finanziamenti, degli atti amministrativi e delle norme, dei programmi e dei progetti regionali, statali e comunitari interessanti le attivita' autogestite degli studenti. 3. L'Universita', compatibilmente con le finalita' istituzionali, favorisce la individuazione e la costituzione di luoghi di ritrovo. 4. Nell'ambito delle previsioni di bilancio, il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Consiglio degli studenti, acquisito il parere del Senato Accademico, mette a disposizione, per le attivita' di cui al comma 1, strutture e risorse finanziarie.