Art. 54. Collegio di disciplina 1. Il Collegio di disciplina svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai professori e ricercatori dell'Ateneo ed esprime in merito parere conclusivo vincolante. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. 2. Il Collegio e' articolato in tre sezioni, ciascuna composta da professori e ricercatori a tempo indeterminato tutti in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione e' composta da professori ordinari e opera nei confronti dei professori di pari fascia; la seconda e' composta da professori associati e opera nei confronti dei professori di pari fascia; la terza e' composta da ricercatori e opera nei confronti di questi ultimi. 3. I membri del Collegio sono nominati dal Senato Accademico su proposta del Rettore; durano in carica tre anni e sono immediatamente rinnovabili una sola volta. 4. Ferma la competenza esclusiva del Rettore ad infliggere la sanzione della censura, per ogni fatto che possa dare luogo a sanzioni piu' gravi della censura, l'iniziativa del procedimento e' esercitata dal Rettore che, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina formulando motivata proposta. 5. Il Collegio, uditi il Rettore o un suo delegato, nonche' il professore o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. 6. Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere vincolante del Collegio di disciplina, e conformemente ad esso, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. 7. Il procedimento disciplinare e' regolato dalle norme vigenti, ivi compresi i rapporti tra il procedimento disciplinare e i procedimenti giudiziari.