Art. 2 Determinazione dei coefficienti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22 1. La ripartizione dei quantitativi di cui all'art. 1 tra i soggetti tenuti all'obbligo e' effettuata sulla base di coefficienti cosi' definiti: a) per la parte di scorta derivante dalle immissioni al consumo: dal rapporto tra l'ammontare della scorta a carico dell'Italia, al netto delle detrazioni delle quote attribuite alle sole raffinerie come specificato all'art. 1, e le immissioni al consumo avvenute nel mercato interno nel corso dell'anno 2011: categoria I: 16,852%; categoria II: 22,171%; categoria III: 9,965%; b) per la parte di scorta costituente la quota aggiuntiva ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22: dal rapporto tra il quantitativo di scorta fissato per l'anno in corso dall'Agenzia internazionale dell'energia in oli greggi, opportunamente trasformato in prodotti finiti delle tre principali categorie, e la scorta in categorie derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno 2011: 16,895% per ciascuna categoria di prodotto. 2. La Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche comunichera' la ripartizione delle scorte di cui all'art. 1 a ciascun soggetto tenuto all'obbligo.