Art. 2 
 
Determinazione dei coefficienti di  cui  all'art.  2,  comma  3,  del
             decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22 
 
  1. La ripartizione  dei  quantitativi  di  cui  all'art.  1  tra  i
soggetti tenuti all'obbligo e' effettuata sulla base di  coefficienti
cosi' definiti: 
    a) per la parte di scorta derivante dalle immissioni al  consumo:
dal rapporto tra l'ammontare della scorta a  carico  dell'Italia,  al
netto delle detrazioni delle quote attribuite  alle  sole  raffinerie
come specificato all'art. 1, e le immissioni al consumo avvenute  nel
mercato interno nel corso dell'anno 2011: 
      categoria I: 16,852%; 
      categoria II: 22,171%; 
      categoria III: 9,965%; 
    b) per la parte di scorta  costituente  la  quota  aggiuntiva  ai
sensi dell'art. 3 e dell'art. 10 del decreto legislativo  31  gennaio
2001, n. 22: dal rapporto tra il quantitativo di scorta  fissato  per
l'anno in  corso  dall'Agenzia  internazionale  dell'energia  in  oli
greggi, opportunamente  trasformato  in  prodotti  finiti  delle  tre
principali categorie,  e  la  scorta  in  categorie  derivante  dalle
immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel  Paese  nell'anno
2011: 16,895% per ciascuna categoria di prodotto. 
  2. La Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e
le infrastrutture  energetiche  comunichera'  la  ripartizione  delle
scorte di cui all'art. 1 a ciascun soggetto tenuto all'obbligo.