Art. 3 
 
     Sostituzioni e conversioni tra i prodotti soggetti a scorta 
 
  1. E' consentito sostituire con prodotti finiti e/o con oli  greggi
e/o con semilavorati le scorte di cui agli articoli 1 e 2 secondo  le
modalita'  previste  dall'art.  7  del  decreto  del  Ministro  delle
attivita' produttive 19 settembre 2002, n. 16995, come modificato dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico 14  febbraio  2007,  n.
17329. 
  2. La scorta derivante da immissioni al consumo e  da  esportazioni
potra' essere sostituita  con  oli  greggi  e/o  con  semilavorati  a
condizione che ciascuna tonnellata di prodotto finito sia  sostituita
da 1,325 tonnellate di materia prima. 
  3. La scorta  costituente  la  quota  destinata  a  raggiungere  il
livello fissato dall'Agenzia internazionale dell'energia puo'  essere
sostituita con oli greggi e/o  semilavorati  a  condizione  che  ogni
tonnellata sia sostituita con 1,2 tonnellate  di  materia  prima.  La
scorta puo' altresi' essere sostituita con pari quantita' di prodotti
appartenenti alle altre categorie  e  con  prodotti  petroliferi  non
appartenenti alle  tre  categorie  principali  a  condizione  che  il
quantitativo  da  sostituire  sia  prima  convertito  in  oli  greggi
moltiplicandolo per il fattore di conversione di 1,2 e poi diviso per
il coefficiente di 1,065.