Art. 3 Sostituzioni e conversioni tra i prodotti soggetti a scorta 1. E' consentito sostituire con prodotti finiti e/o con oli greggi e/o con semilavorati le scorte di cui agli articoli 1 e 2 secondo le modalita' previste dall'art. 7 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 settembre 2002, n. 16995, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2007, n. 17329. 2. La scorta derivante da immissioni al consumo e da esportazioni potra' essere sostituita con oli greggi e/o con semilavorati a condizione che ciascuna tonnellata di prodotto finito sia sostituita da 1,325 tonnellate di materia prima. 3. La scorta costituente la quota destinata a raggiungere il livello fissato dall'Agenzia internazionale dell'energia puo' essere sostituita con oli greggi e/o semilavorati a condizione che ogni tonnellata sia sostituita con 1,2 tonnellate di materia prima. La scorta puo' altresi' essere sostituita con pari quantita' di prodotti appartenenti alle altre categorie e con prodotti petroliferi non appartenenti alle tre categorie principali a condizione che il quantitativo da sostituire sia prima convertito in oli greggi moltiplicandolo per il fattore di conversione di 1,2 e poi diviso per il coefficiente di 1,065.