Art. 4 
 
   Decorrenza e validita' dell'obbligo e dislocazione delle scorte 
 
  1. Le scorte di cui all'art. 1 devono essere costituite a decorrere
dalle ore 0.00 del giorno 1° luglio 2012. Entro tale data  i  singoli
operatori devono confermare la costituzione delle  scorte  e  rendere
nota la loro dislocazione. 
  2. Ogni diversa successiva dislocazione delle  scorte  puo'  essere
disposta soltanto previa comunicazione al  Ministero  dello  sviluppo
economico secondo le procedure operative  contenute  nella  circolare
ministeriale  del  19  novembre  2002  n.  271,  e   sue   successive
modificazioni ed integrazioni. 
  3. La misura delle scorte  obbligatorie  di  prodotti  petroliferi,
definita nell'art. 1, rimane valida sino all'entrata in vigore  degli
obblighi per l'anno successivo.