Art. 2 
 
         Ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio 
 
  1. Per  l'anno  2012,  la  ripartizione  delle  risorse  del  fondo
sperimentale di riequilibrio e' disposta con i seguenti criteri: 
    a) il 50 per cento del  fondo  in  proporzione  al  valore  della
spettanza  figurativa  dei  trasferimenti  fiscalizzati  di  ciascuna
provincia all'1 gennaio 2012; 
    b) il 38 per cento del fondo  in  proporzione  al  gettito  della
soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia  elettrica,
negli importi quantificati  per  ciascuna  provincia  nel  richiamato
documento approvato in sede di  Commissione  tecnica  paritetica  per
l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012; 
    c) il 5  per  cento  del  fondo  in  relazione  alla  popolazione
residente; 
    d) il 7 per cento  del  fondo  in  relazione  all'estensione  del
territorio provinciale.