Art. 2 Ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio 1. Per l'anno 2012, la ripartizione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio e' disposta con i seguenti criteri: a) il 50 per cento del fondo in proporzione al valore della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia all'1 gennaio 2012; b) il 38 per cento del fondo in proporzione al gettito della soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, negli importi quantificati per ciascuna provincia nel richiamato documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012; c) il 5 per cento del fondo in relazione alla popolazione residente; d) il 7 per cento del fondo in relazione all'estensione del territorio provinciale.