IL DIRETTORE GENERALE 
dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e  della  sicurezza
                             delle cure 
 
  Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174,  recante
«Attuazione della direttiva 98/8/CE  in  materia  di  immissione  sul
mercato di biocidi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392,  recante  norme  per  la  semplificazione  dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione ed  all'immissione  in  commercio  dei
presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il regolamento (CE) n.  1451/2007  della  Commissione  del  4
dicembre 2007, concernente la seconda fase del  programma  di  lavoro
decennale di cui all'art. 16, paragrafo 2,  della  direttiva  98/8/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa  all'immissione  sul
mercato dei biocidi; 
  Vista la decisione della Commissione europea n.  2010/71/CE  dell'8
febbraio  2010,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea il  9  febbraio  2010,  concernente  la  non  iscrizione  del
diazinon per  il  tipo  di  prodotto  18  "Insetticidi,  acaricidi  e
prodotti  destinati  al  controllo  degli  altri  artropodi",   negli
allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato di biocidi, dovuta
al fatto  che  per  alcune  combinazioni  sostanze/tipi  di  prodotto
incluse nel programma di  revisione  tutti  i  partecipanti  si  sono
ritirati,  oppure  lo  Stato  membro  designato   relatore   per   la
valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo completo entro i  termini
di cui all'art. 9 e all'art. 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1451/2007; 
  Considerato  che,  in  attuazione  della  citata  decisione   della
Commissione,  gli  Stati   membri   non   possono   piu'   rilasciare
autorizzazioni all'immissione in commercio ai sensi del  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  392/1998  per  i  prodotti  coinvolti
dalla decisione medesima; 
  Ritenuto  di  dover  attuare  la  suddetta  decisione   comunitaria
revocando le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici interessati
dalla decisione medesima; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  sostanza  attiva  diazinon  per  il  tipo  di  prodotto  18
"Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri
artropodi" non e' inclusa negli allegati I, IA o IB  della  direttiva
98/8/CE. 
  2. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto  si  applicano  ai
prodotti che rientrano nelle definizioni dei 23 tipi di  prodotti  di
cui all'allegato IV del decreto legislativo del 25 febbraio 2000,  n.
174.