Art. 2 1. Non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti diazinon e appartenenti al tipo di prodotto 18 e sono revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio gia' rilasciate per i presidi medico-chirurgici contenenti il diazinon e appartenenti al tipo di prodotto 18, i quali pertanto non possono piu' essere immessi e mantenuti in commercio. 2. A decorrere dal 1° marzo 2013 sono revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio gia' rilasciate per i collari antipulci registrati come presidi medico-chirurgici contenenti il dazinon. 3. Le confezioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 2 devono essere ritirate comunque entro il 1° febbraio 2013, sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita. In ogni caso, a decorrere, dal 1° febbraio 2013 le confezioni citate non possono piu' essere vendute o cedute al consumatore finale. 4. Le domande di modifica della composizione dei collari antipulci registrati come presidi medico-chirurgici, presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998, tese a sostituire i principi attivi di cui all'art. 1, con uno o piu' principi attivi inseriti nell'allegato II del regolamento 1451/2007 per lo specifico tipo di biocida al quale i presidi appartengono, possono essere presentate fino alla data del 1° febbraio 2013. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, a decorrere dal 1° febbraio 2013 i collari antipulci registrati come presidi medico-chirurgici, per i quali a tale data e' in corso la suddetta modifica di composizione, non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale con la composizione gia' autorizzata.