Art. 2 
 
  1. Non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione
all'immissione in commercio di presidi  medico-chirurgici  contenenti
diazinon e appartenenti al tipo di prodotto 18  e  sono  revocate  le
autorizzazioni all'immissione in  commercio  gia'  rilasciate  per  i
presidi medico-chirurgici contenenti il diazinon  e  appartenenti  al
tipo di prodotto 18, i quali pertanto non possono piu' essere immessi
e mantenuti in commercio. 
  2. A decorrere dal 1° marzo 2013 sono  revocate  le  autorizzazioni
all'immissione in commercio gia' rilasciate per i  collari  antipulci
registrati come presidi medico-chirurgici contenenti il dazinon. 
  3. Le confezioni dei presidi medico-chirurgici di cui  al  comma  2
devono essere ritirate comunque entro il 1° febbraio 2013, sia presso
i magazzini delle imprese produttrici, sia  presso  gli  esercizi  di
vendita.  In  ogni  caso,  a  decorrere,  dal  1°  febbraio  2013  le
confezioni citate  non  possono  piu'  essere  vendute  o  cedute  al
consumatore finale. 
  4. Le domande di modifica della composizione dei collari  antipulci
registrati  come  presidi  medico-chirurgici,  presentate  ai   sensi
dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.  392/1998,
tese a sostituire i principi attivi di cui all'art. 1, con uno o piu'
principi attivi inseriti nell'allegato II del  regolamento  1451/2007
per lo specifico tipo di biocida al  quale  i  presidi  appartengono,
possono essere presentate fino alla data del 1° febbraio 2013. 
  5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, a decorrere  dal  1°
febbraio  2013  i   collari   antipulci   registrati   come   presidi
medico-chirurgici, per i quali a tale data e' in  corso  la  suddetta
modifica di composizione, non possono  essere  venduti  o  ceduti  al
consumatore finale con la composizione gia' autorizzata.