Art. 2 
 
 
       Modalita' di compilazione e sottoscrizione dei modelli 
 
  1. Le modalita' di compilazione dei modelli sono specificate  nelle
note esplicative e nelle linee guida  che  accompagnano  ciascuno  di
essi. 
  2.  I  modelli  di  rilevazione  devono  essere  sottoscritti   dal
responsabile  dell'area  economico-finanziaria  dell'azienda  e,  per
quanto riguarda i  modelli  alla  cui  compilazione  sono  tenute  le
regioni e le province autonome, sia nel  caso  di  sussistenza  della
gestione sanitaria  accentrata  presso  la  regione  o  la  provincia
autonoma  medesima  sia  nel   caso   di   gestione   integrale   del
finanziamento del servizio sanitario regionale presso  gli  enti  del
servizio sanitario regionale, dal responsabile individuato  ai  sensi
degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.
118.