Art. 2 Modalita' di compilazione e sottoscrizione dei modelli 1. Le modalita' di compilazione dei modelli sono specificate nelle note esplicative e nelle linee guida che accompagnano ciascuno di essi. 2. I modelli di rilevazione devono essere sottoscritti dal responsabile dell'area economico-finanziaria dell'azienda e, per quanto riguarda i modelli alla cui compilazione sono tenute le regioni e le province autonome, sia nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma medesima sia nel caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario regionale presso gli enti del servizio sanitario regionale, dal responsabile individuato ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.