Art. 3 Modalita' di trasmissione dei modelli economici 1. I modelli CE rilevazione a preventivo contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende devono essere trasmessi entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento; i modelli CE rilevazione a preventivo consolidati regionali, contraddistinti dal codice «999», devono essere trasmessi entro il 15 marzo dell'anno di riferimento. 2. I modelli CE rilevazione trimestrale contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende devono essere trasmessi per ciascun trimestre con le seguenti scadenze: i) per il primo trimestre, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento; ii) per il secondo trimestre, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento; iii) per il terzo trimestre, entro il 31 ottobre dell'armo di riferimento; iv) per il quarto trimestre, entro il 31 gennaio dell'armo successivo a quello di riferimento. 3. I modelli CE rilevazione trimestrale contraddistinti dal codice «999» riepilogativo regionale devono essere trasmessi per ciascun trimestre con le seguenti scadenze: i) per il primo trimestre, entro il 15 maggio dell'anno di riferimento; ii) per il secondo trimestre, entro il 31 agosto dell'anno di riferimento; iii) per il terzo trimestre, entro il 15 novembre dell'anno di riferimento; iv) per il quarto trimestre, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. 4. I modelli CE rilevazione a consuntivo contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende, devono essere trasmessi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento; i modelli CE rilevazione a consuntivo consolidati regionali, contraddistinti dal codice «999», devono essere trasmessi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. 5. I modelli SP rilevazione a consuntivo contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende, devono essere trasmessi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento; i modelli SP rilevazione a consuntivo consolidati regionali, contraddistinti dal codice «999», devono essere trasmessi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. 6. Restano fermi gli adempimenti relativi alla trasmissione dei modelli di rilevazione dei costi dei presidi ospedalieri a gestione diretta (CP) e dei livelli di assistenza (LA) alle relative scadenze contenuti nel decreto del Ministro della sanita' 16 febbraio 2001 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 18 aprile 2001) e successive modificazioni. 7. Limitatamente all'anno 2012, i modelli CE rilevazione a preventivo e primo trimestre, contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende, devono essere trasmessi entro il 15 giugno 2012, mentre i modelli CE consolidato regionale, contraddistinti dal codice «999», devono essere trasmessi entro il 30 giugno 2012. 8. Nel rispetto dei termini menzionati nei commi precedenti, i predetti enti inviano i dati utilizzando la rete telematica del Nuovo sistema informativo sanitario.