Art. 3 
 
 
           Modalita' di trasmissione dei modelli economici 
 
  1. I modelli CE rilevazione a preventivo contraddistinti dal codice
«000» e dai codici delle aziende devono essere trasmessi entro il  15
febbraio  dell'anno  di  riferimento;  i  modelli  CE  rilevazione  a
preventivo consolidati regionali, contraddistinti dal  codice  «999»,
devono essere trasmessi entro il 15 marzo dell'anno di riferimento. 
  2. I modelli CE rilevazione trimestrale contraddistinti dal  codice
«000» e dai codici delle aziende devono essere trasmessi per  ciascun
trimestre con le seguenti scadenze: 
  i) per  il  primo  trimestre,  entro  il  30  aprile  dell'anno  di
riferimento; 
  ii) per il secondo trimestre,  entro  il  31  luglio  dell'anno  di
riferimento; 
  iii) per il terzo trimestre,  entro  il  31  ottobre  dell'armo  di
riferimento; 
  iv)  per  il  quarto  trimestre,  entro  il  31  gennaio  dell'armo
successivo a quello di riferimento. 
  3. I modelli CE rilevazione trimestrale contraddistinti dal  codice
«999» riepilogativo regionale devono  essere  trasmessi  per  ciascun
trimestre con le seguenti scadenze: 
  i) per  il  primo  trimestre,  entro  il  15  maggio  dell'anno  di
riferimento; 
  ii) per il secondo trimestre,  entro  il  31  agosto  dell'anno  di
riferimento; 
  iii) per il terzo trimestre, entro  il  15  novembre  dell'anno  di
riferimento; 
  iv) per  il  quarto  trimestre,  entro  il  15  febbraio  dell'anno
successivo a quello di riferimento. 
  4. I modelli CE rilevazione a consuntivo contraddistinti dal codice
«000» e dai codici delle aziende, devono essere trasmessi entro il 31
maggio dell'anno successivo a quello di  riferimento;  i  modelli  CE
rilevazione a consuntivo consolidati regionali,  contraddistinti  dal
codice «999», devono essere trasmessi entro il  30  giugno  dell'anno
successivo a quello di riferimento. 
  5. I modelli SP rilevazione a consuntivo contraddistinti dal codice
«000» e dai codici delle aziende, devono essere trasmessi entro il 31
maggio dell'anno successivo a quello di  riferimento;  i  modelli  SP
rilevazione a consuntivo consolidati regionali,  contraddistinti  dal
codice «999», devono essere trasmessi entro il  30  giugno  dell'anno
successivo a quello di riferimento. 
  6. Restano fermi gli adempimenti  relativi  alla  trasmissione  dei
modelli di rilevazione dei costi dei presidi ospedalieri  a  gestione
diretta (CP) e dei livelli di assistenza (LA) alle relative  scadenze
contenuti nel decreto del Ministro della  sanita'  16  febbraio  2001
(Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 18  aprile  2001)  e
successive modificazioni. 
  7.  Limitatamente  all'anno  2012,  i  modelli  CE  rilevazione   a
preventivo e primo trimestre, contraddistinti dal codice «000» e  dai
codici delle aziende, devono essere  trasmessi  entro  il  15  giugno
2012, mentre i modelli CE consolidato regionale, contraddistinti  dal
codice «999», devono essere trasmessi entro il 30 giugno 2012. 
  8. Nel rispetto dei termini  menzionati  nei  commi  precedenti,  i
predetti enti inviano i dati utilizzando la rete telematica del Nuovo
sistema informativo sanitario.