Art. 4 Validazione dei dati 1. Il periodo che intercorre tra il termine per la trasmissione dei modelli contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende e quello per la trasmissione dei modelli contraddistinti dal codice «999», riepilogativo regionale, e' utilizzato dalle regioni per validare i dati dei modelli economici trasmessi dalle aziende e per comunicare alle stesse aziende le eventuali rettifiche da operare. Alle scadenze per la trasmissione dei modelli riepilogativi regionali CE e SP previste dall'art. 3, il Ministero della salute provvede ad utilizzare i dati.