Art. 4 
 
 
                        Validazione dei dati 
 
  1. Il periodo che intercorre tra il termine per la trasmissione dei
modelli contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende e
quello per la trasmissione dei  modelli  contraddistinti  dal  codice
«999», riepilogativo  regionale,  e'  utilizzato  dalle  regioni  per
validare i dati dei modelli economici trasmessi dalle aziende  e  per
comunicare alle stesse aziende le eventuali  rettifiche  da  operare.
Alle scadenze per la trasmissione dei modelli riepilogativi regionali
CE e SP previste dall'art. 3, il Ministero della salute  provvede  ad
utilizzare i dati.