Art. 5 Ritardi e inadempienze 1. Il mancato rispetto dei termini di trasmissione e delle norme di compilazione dei modelli di rilevazione, comporta l'adozione delle misure sostitutive stabilite dall'art. 11, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e, per i dati inclusi nel Programma statistico nazionale, delle sanzioni amministrative previste dall'art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 2. Il conferimento dei dati al Nuovo sistema informativo sanitario, nei contenuti e secondo le modalita' di cui agli articoli precedenti, e' ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al maggior finanziamento ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti n. 2271), in attuazione dell'art. 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3. Il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche per la trasmissione dei modelli di cui ai precedenti articoli costituisce grave inadempienza, ai fini della confermabilita' dell'incarico di direttore generale in applicazione dell'art. 3, comma 8 della richiamata intesa del 23 marzo 2005. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 giugno 2012 Il Ministro della salute Balduzzi p. Il Ministro dell'economia e delle finanze il vice Ministro delegato Grilli