Art. 5 
 
 
                       Ritardi e inadempienze 
 
  1. Il mancato rispetto dei termini di trasmissione e delle norme di
compilazione dei modelli di rilevazione,  comporta  l'adozione  delle
misure  sostitutive   stabilite   dall'art.   11,   comma   11,   del
decreto-legge  12   settembre   1983,   n.   463,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638  e,  per  i  dati
inclusi  nel   Programma   statistico   nazionale,   delle   sanzioni
amministrative  previste  dall'art.  11  del  decreto  legislativo  6
settembre 1989, n. 322. 
  2. Il conferimento dei dati al Nuovo sistema informativo sanitario,
nei contenuti e secondo le modalita' di cui agli articoli precedenti,
e' ricompreso tra gli adempimenti cui  sono  tenute  le  regioni  per
l'accesso al maggior finanziamento ai  sensi  dell'art.  3,  comma  6
dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  nella
seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti n. 2271), in attuazione dell'art.
1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  3. Il mancato rispetto dei contenuti e  delle  tempistiche  per  la
trasmissione dei modelli di cui ai  precedenti  articoli  costituisce
grave inadempienza, ai fini della  confermabilita'  dell'incarico  di
direttore  generale  in  applicazione  dell'art.  3,  comma  8  della
richiamata intesa del 23 marzo 2005. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 giugno 2012 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                      Balduzzi        
p. Il Ministro dell'economia 
       e delle finanze 
 il vice Ministro delegato 
           Grilli