Art. 10 Eleggibilita' e nomina negli Organi di governo e nelle strutture didattiche e di ricerca 1. Nella costituzione degli organi collegiali e monocratici va garantito il rispetto del principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento tra donne e uomini nell'accesso alle cariche. Nel caso in cui per le elezioni venga prevista la presentazione di liste, deve figurare almeno un terzo di candidature di uno dei due generi, pena l'inammissibilita' della lista. 2. Per la nomina dei professori e dei ricercatori negli Organi di Governo e alle cariche nelle strutture didattiche e di ricerca e' richiesta l'opzione per il regime a tempo pieno esercitata da almeno un anno. Non possono essere eletti ne' nominati coloro che non possano assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo. 3. Nei casi in cui e' prevista la rinnovabilita' della carica, non possono essere immediatamente rieletti ne' nominati coloro i quali abbiano gia' ricoperto, con continuita', la medesima carica per due mandati consecutivi. La rielezione o la nomina per la medesima carica e' possibile solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del relativo mandato. 4. Le candidature alle cariche di Ateneo devono essere avanzate ufficialmente nel corso di una riunione del relativo corpo elettorale. All'atto della candidatura ciascun candidato ha l'obbligo di presentare un curriculum che sara' reso pubblico. 5. Nel rispetto della liberta' di opinione e di associazione di tutti coloro che operano nell'Universita', non possono accedere alle cariche di Ateneo gli appartenenti ad associazioni segrete, e/o vietate dalla legge. Ove cio' si verifichi ne consegue l'immediata decadenza e si procedera' alla loro immediata sostituzione con il primo dei non eletti. In assenza di non eletti verra' immediatamente convocato il corpo elettorale per l'integrazione dell'organismo con un altro rappresentante. 6. I membri elettivi e designati decadono dalla carica quando si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o per oltre la meta' delle riunioni nel corso di un anno. Nella prima riunione utile successiva alla decadenza, si procedera' alla loro immediata sostituzione con il primo dei non eletti. In assenza di non eletti verra' immediatamente convocato il corpo elettorale per l'integrazione dell'organismo con un altro rappresentante. 7. Nei casi in cui e' prevista l'elezione per categoria e con voto limitato, ogni elettore puo' esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri da eleggere. 8. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire alcuna altra carica accademica ne' essere componenti di altri organi salvo che del Consiglio di Dipartimento, con l'eccezione del Rettore con riferimento al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e dei Direttori di Dipartimento con riferimento allo stesso Senato e al Consiglio delle Strutture di raccordo. 9. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire alcun incarico di natura politica; non possono ricoprire la carica di Rettore, componente del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di valutazione, o del Collegio dei Revisori di alcuna altra Universita'; non possono svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento, e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR. 10. Sono tra loro incompatibili le cariche di Presidente della Struttura di raccordo, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Corso di Studio e Coordinatore di Dottorato di ricerca.