Art. 10 
 
 
           Eleggibilita' e nomina negli Organi di governo 
              e nelle strutture didattiche e di ricerca 
 
  1. Nella costituzione degli  organi  collegiali  e  monocratici  va
garantito il rispetto del principio delle pari opportunita'  e  della
parita' di trattamento tra donne e uomini nell'accesso alle  cariche.
Nel caso in cui per le elezioni venga prevista  la  presentazione  di
liste, deve figurare almeno un terzo di candidature di  uno  dei  due
generi, pena l'inammissibilita' della lista. 
  2. Per la nomina dei professori e dei ricercatori negli  Organi  di
Governo e alle cariche nelle strutture didattiche  e  di  ricerca  e'
richiesta l'opzione per il regime a tempo pieno esercitata da  almeno
un anno. Non possono  essere  eletti  ne'  nominati  coloro  che  non
possano assicurare un numero di anni di  servizio  almeno  pari  alla
durata del mandato prima del collocamento a riposo. 
  3. Nei casi in cui e' prevista la rinnovabilita' della carica,  non
possono essere immediatamente rieletti ne' nominati  coloro  i  quali
abbiano gia' ricoperto, con continuita', la medesima carica  per  due
mandati consecutivi. La rielezione o la nomina per la medesima carica
e' possibile solo quando sia trascorso un periodo non inferiore  alla
durata del relativo mandato. 
  4. Le candidature alle cariche di  Ateneo  devono  essere  avanzate
ufficialmente  nel  corso  di  una  riunione   del   relativo   corpo
elettorale. All'atto della candidatura ciascun candidato ha l'obbligo
di presentare un curriculum che sara' reso pubblico. 
  5. Nel rispetto della liberta' di opinione  e  di  associazione  di
tutti coloro che operano nell'Universita', non possono accedere  alle
cariche di Ateneo  gli  appartenenti  ad  associazioni  segrete,  e/o
vietate dalla legge. Ove cio' si verifichi  ne  consegue  l'immediata
decadenza e si procedera' alla loro  immediata  sostituzione  con  il
primo dei non eletti. In assenza di non eletti verra'  immediatamente
convocato il corpo elettorale per l'integrazione  dell'organismo  con
un altro rappresentante. 
  6. I membri elettivi e designati decadono dalla  carica  quando  si
assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o per oltre
la meta' delle riunioni nel corso di un anno.  Nella  prima  riunione
utile successiva alla decadenza, si procedera'  alla  loro  immediata
sostituzione con il primo dei non eletti. In assenza  di  non  eletti
verra'   immediatamente   convocato   il   corpo    elettorale    per
l'integrazione dell'organismo con un altro rappresentante. 
  7. Nei casi in cui e' prevista l'elezione per categoria e con  voto
limitato, ogni elettore puo' esprimere un numero  di  preferenze  non
superiore ad un terzo dei membri da eleggere. 
  8.  I  componenti  del  Senato  Accademico  e  del   Consiglio   di
Amministrazione non possono ricoprire alcuna altra carica  accademica
ne' essere componenti di altri organi  salvo  che  del  Consiglio  di
Dipartimento, con l'eccezione del Rettore con riferimento  al  Senato
Accademico e al Consiglio  di  Amministrazione  e  dei  Direttori  di
Dipartimento con riferimento allo stesso Senato e al Consiglio  delle
Strutture di raccordo. 
  9.  I  componenti  del  Senato  Accademico  e  del   Consiglio   di
Amministrazione  non  possono  ricoprire  alcun  incarico  di  natura
politica; non possono ricoprire la carica di Rettore, componente  del
Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione,  del  Nucleo  di
valutazione, o del Collegio dei Revisori di alcuna altra Universita';
non  possono  svolgere  funzioni  inerenti  alla  programmazione,  al
finanziamento, e alla valutazione delle attivita'  universitarie  nel
Ministero e nell'ANVUR. 
  10. Sono tra loro incompatibili  le  cariche  di  Presidente  della
Struttura di raccordo, Direttore  di  Dipartimento,  Coordinatore  di
Corso di Studio e Coordinatore di Dottorato di ricerca.