Art. 11 Regolamenti 1. L'Universita' adotta Regolamenti per dare piena attuazione alle disposizioni del presente Statuto e realizzarne le finalita'. 2. I regolamenti sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze stabilite dallo Statuto e dalla normativa vigente, e sono emanati con decreto del Rettore. I regolamenti devono essere pubblicati mediante affissione all'albo ufficiale di Ateneo e con le modalita' previste dal Regolamento d'Ateneo. Entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, salvo diversa previsione contenuta nel decreto. 3. Nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, il Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, approva i regolamenti deliberati dai Consigli dei dipartimenti e delle strutture didattiche e di ricerca. 4. I regolamenti delle strutture decentrate dovranno essere pubblicati mediante affissione all'albo ufficiale di Ateneo e nel sito internet della struttura interessata.