Art. 11 
 
 
                             Regolamenti 
 
  1. L'Universita' adotta Regolamenti per dare piena attuazione  alle
disposizioni del presente Statuto e realizzarne le finalita'. 
  2. I  regolamenti  sono  deliberati,  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione,
nell'ambito delle rispettive competenze  stabilite  dallo  Statuto  e
dalla normativa vigente, e sono emanati con decreto  del  Rettore.  I
regolamenti devono essere  pubblicati  mediante  affissione  all'albo
ufficiale di Ateneo e  con  le  modalita'  previste  dal  Regolamento
d'Ateneo. Entrano in vigore il giorno successivo alla  pubblicazione,
salvo diversa previsione contenuta nel decreto. 
  3. Nel rispetto dello Statuto  e  dei  regolamenti  di  Ateneo,  il
Senato  Accademico,  previo  parere  favorevole  del   Consiglio   di
Amministrazione, approva i regolamenti deliberati  dai  Consigli  dei
dipartimenti e delle strutture didattiche e di ricerca. 
  4.  I  regolamenti  delle  strutture  decentrate  dovranno   essere
pubblicati mediante affissione all'albo ufficiale  di  Ateneo  e  nel
sito internet della struttura interessata.