Art. 14 
 
 
                               Rettore 
 
  1. Il Rettore e' il legale rappresentante  dell'Universita'  ed  e'
responsabile  del  perseguimento  delle  finalita'   dell'Universita'
secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia,
efficienza,  trasparenza  e  promozione  del  merito.  A   tal   fine
all'inizio di ciascun anno accademico propone al Senato Accademico  e
al  Consiglio  di  Amministrazione  gli  obiettivi  da  perseguire  e
riferisce sui risultati conseguiti. 
  2. Il Rettore: 
    a) svolge le funzioni di indirizzo,  iniziativa  e  coordinamento
delle attivita' scientifiche e didattiche; 
    b) convoca e presiede il Senato  Accademico  e  il  Consiglio  di
Amministrazione, dispone la tempestiva pubblicazione degli ordini del
giorno e dei dispositivi delle delibere adottate dai suddetti organi; 
    c) emana lo  Statuto  e  i  Regolamenti  approvati  dagli  organi
competenti; 
    d) formula la proposta del documento di programmazione  triennale
di Ateneo; 
    e) formula  al  Consiglio  di  Amministrazione  la  proposta  del
bilancio unico di Ateneo di previsione  annuale  e  triennale  e  del
bilancio unico d'esercizio; 
    f) formula la proposta di conferimento dell'incarico di Direttore
Generale; 
    g)  stipula  gli  accordi  di  cooperazione  interuniversitari  e
internazionali, i  contratti  e  le  convenzioni,  tranne  quelli  di
competenza delle strutture decentrate e, ove previsto, del  Direttore
Generale e dei Dirigenti; 
    h)  vigila  sul  funzionamento  delle  strutture  e  dei  servizi
dell'Universita' e sulla corretta gestione dell'Universita'; 
    i) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti  l'ordinamento
universitario ivi comprese quelle riguardanti lo stato  giuridico  di
professori e ricercatori; 
    j) presenta al Ministero le relazioni  periodiche  sull'attivita'
didattica e di ricerca dell'Ateneo previste dalla legge; 
    k) trasmette al Collegio di disciplina  gli  atti  relativi  agli
illeciti disciplinari che comportino l'irrogazione  di  una  sanzione
piu' grave della censura, formulando una proposta motivata; 
    l) esercita tutte le altre attribuzioni che  gli  sono  demandate
dalle norme generali del  vigente  ordinamento  universitario,  dallo
Statuto, dai Regolamenti ed e' titolare di ogni  altra  funzione  non
espressamente attribuita dallo Statuto ad altri organi. 
  3. Il Rettore e' eletto tra i Professori ordinari a tempo pieno  in
servizio anche presso altra Universita' italiana con almeno sei  anni
di servizio prima del collocamento a riposo dalla data di  assunzione
dell'incarico. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di  sei
anni, non rinnovabile. 
  4. La candidatura e' presentata all'Ufficio elettorale  dell'Ateneo
e deve essere accompagnata da: 
    a) un documento programmatico; 
    b) l'indicazione del nome del Prorettore  vicario  scelto  tra  i
professori ordinari e a tempo pieno; 
    c) una lista di firme di elettori proponenti  la  candidatura  in
numero non inferiore a cento. 
  5. La candidatura alla carica di Rettore  va  depositata  entro  il
termine perentorio di dieci giorni  dalla  data  di  indizione  delle
elezioni, che dovra' precedere di  almeno  quaranta  giorni  la  data
della prima votazione. Le firme del personale tecnico  amministrativo
vengono computate al 15%. 
  6. Votano per l'elezione del Rettore: 
    a) i Professori e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato; 
    b) i rappresentanti degli studenti  nel  Senato  Accademico,  nel
Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio degli studenti; 
    c) i rappresentanti degli  studenti  nei  Consigli  di  corso  di
studio e nei Consigli  di  Struttura  di  raccordo  il  cui  voto  e'
computato nella misura del 20%  di  tutto  il  personale  docente  in
servizio alla  data  della  elezione.  Tale  percentuale  e'  ridotta
proporzionalmente in ragione  del  numero  effettivo  degli  studenti
votanti; 
    d) i rappresentanti  del  personale  tecnico  amministrativo  nel
Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico con voto diretto; 
    e)  una  rappresentanza  del  personale  tecnico   amministrativo
computata nella misura  del  15  %  di  tutto  il  personale  tecnico
amministrativo in servizio alla data della elezione,  da  individuare
mediante apposito procedimento  elettorale.  Tale  rappresentanza  e'
ridotta proporzionalmente in ragione del numero effettivo dei votanti
del personale tecnico amministrativo. 
  7. Il Rettore e' eletto a maggioranza degli aventi diritto al  voto
nelle prime due votazioni. In caso di mancata elezione si procede con
il sistema del ballottaggio tra i due  candidati  che  nella  seconda
votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. E'  eletto  chi
ottiene la maggioranza dei voti e, a parita' di voti, il piu' anziano
nel ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'. 
  8. Il Rettore formalizza la nomina del Prorettore vicario  indicato
nella fase della  candidatura.  Il  Prorettore  vicario  coadiuva  il
Rettore,  anche  assumendo  attribuzioni  delegate  in   settori   di
attivita', e supplisce alle sue funzioni in caso di impedimento o  di
assenza. Puo' nominare tra i professori  a  tempo  pieno  dell'Ateneo
fino ad  un  massimo  di  quattro  Prorettori,  oltre  il  Prorettore
vicario, con delega in materie di rilevante interesse di Ateneo. Puo'
delegare, altresi', funzioni a docenti dell'Ateneo.