Art. 14 Rettore 1. Il Rettore e' il legale rappresentante dell'Universita' ed e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. A tal fine all'inizio di ciascun anno accademico propone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione gli obiettivi da perseguire e riferisce sui risultati conseguiti. 2. Il Rettore: a) svolge le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche; b) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, dispone la tempestiva pubblicazione degli ordini del giorno e dei dispositivi delle delibere adottate dai suddetti organi; c) emana lo Statuto e i Regolamenti approvati dagli organi competenti; d) formula la proposta del documento di programmazione triennale di Ateneo; e) formula al Consiglio di Amministrazione la proposta del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e del bilancio unico d'esercizio; f) formula la proposta di conferimento dell'incarico di Direttore Generale; g) stipula gli accordi di cooperazione interuniversitari e internazionali, i contratti e le convenzioni, tranne quelli di competenza delle strutture decentrate e, ove previsto, del Direttore Generale e dei Dirigenti; h) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Universita' e sulla corretta gestione dell'Universita'; i) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ivi comprese quelle riguardanti lo stato giuridico di professori e ricercatori; j) presenta al Ministero le relazioni periodiche sull'attivita' didattica e di ricerca dell'Ateneo previste dalla legge; k) trasmette al Collegio di disciplina gli atti relativi agli illeciti disciplinari che comportino l'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, formulando una proposta motivata; l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo Statuto, dai Regolamenti ed e' titolare di ogni altra funzione non espressamente attribuita dallo Statuto ad altri organi. 3. Il Rettore e' eletto tra i Professori ordinari a tempo pieno in servizio anche presso altra Universita' italiana con almeno sei anni di servizio prima del collocamento a riposo dalla data di assunzione dell'incarico. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile. 4. La candidatura e' presentata all'Ufficio elettorale dell'Ateneo e deve essere accompagnata da: a) un documento programmatico; b) l'indicazione del nome del Prorettore vicario scelto tra i professori ordinari e a tempo pieno; c) una lista di firme di elettori proponenti la candidatura in numero non inferiore a cento. 5. La candidatura alla carica di Rettore va depositata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni, che dovra' precedere di almeno quaranta giorni la data della prima votazione. Le firme del personale tecnico amministrativo vengono computate al 15%. 6. Votano per l'elezione del Rettore: a) i Professori e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato; b) i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio degli studenti; c) i rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio e nei Consigli di Struttura di raccordo il cui voto e' computato nella misura del 20% di tutto il personale docente in servizio alla data della elezione. Tale percentuale e' ridotta proporzionalmente in ragione del numero effettivo degli studenti votanti; d) i rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico con voto diretto; e) una rappresentanza del personale tecnico amministrativo computata nella misura del 15 % di tutto il personale tecnico amministrativo in servizio alla data della elezione, da individuare mediante apposito procedimento elettorale. Tale rappresentanza e' ridotta proporzionalmente in ragione del numero effettivo dei votanti del personale tecnico amministrativo. 7. Il Rettore e' eletto a maggioranza degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. E' eletto chi ottiene la maggioranza dei voti e, a parita' di voti, il piu' anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'. 8. Il Rettore formalizza la nomina del Prorettore vicario indicato nella fase della candidatura. Il Prorettore vicario coadiuva il Rettore, anche assumendo attribuzioni delegate in settori di attivita', e supplisce alle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Puo' nominare tra i professori a tempo pieno dell'Ateneo fino ad un massimo di quattro Prorettori, oltre il Prorettore vicario, con delega in materie di rilevante interesse di Ateneo. Puo' delegare, altresi', funzioni a docenti dell'Ateneo.