Art. 15 
 
 
             Consiglio di amministrazione - Composizione 
 
  1. Il Consiglio di Amministrazione e' formato da dieci  componenti,
individuati nel rispetto del principio delle  pari  opportunita'  tra
uomini e donne, tenuto conto delle disposizioni di  cui  all'art.  10
del presente Statuto. I componenti,  ad  esclusione  degli  studenti,
devono possedere: 
    a)  una  comprovata  competenza  in  ambito  gestionale   o   una
esperienza professionale di elevato livello; 
    b) un'elevata qualificazione in ambito scientifico e/o culturale. 
  2. Il Consiglio di Amministrazione e' cosi' composto: 
    a) il Rettore; 
    b) quattro docenti  a  tempo  pieno  dell'Ateneo,  designati  dal
Senato Accademico e appartenenti ad altrettante macroaree di  cui  al
comma 3 del presente articolo; 
    c) un componente  esterno,  anche  non  cittadino  italiano,  non
appartenente ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni,  designato  dal
Senato Accademico con competenze riferibili alla macroarea che non ha
espresso alcun componente di cui alla lettera b); 
    d) un componente  esterno,  anche  non  cittadino  italiano,  non
appartenente ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre  anni  designato  dal
Rettore; 
    e) un rappresentante  del  personale  tecnico  amministrativo  di
ruolo   nell'Ateneo,   eletto   dallo   stesso   personale    tecnico
amministrativo e designato dal Senato Accademico; 
    f) due rappresentanti degli studenti eletti su base di Ateneo. 
  3. Le cinque macroaree ai fini della designazione di cui  al  comma
2, lettera  b)  e  lettera  c)  del  presente  articolo,  sono  cosi'
composte: 
    I. Aree CUN 01, 02, 03, 04, 05 e 07 
    II. Area CUN 06 
    III. Aree CUN 08 e 09 
    IV. Aree CUN 10 e 11 
    V. Aree CUN 12,13 e 14 
  4. Per la designazione dei componenti di cui al comma 2, lettera b)
del presente articolo, ciascun docente dell'Ateneo puo' presentare al
Senato  Accademico,  a  seguito  di  avviso  pubblico,   la   propria
candidatura, corredata dal  curriculum  professionale  e  dai  titoli
utili per valutare e verificare i requisiti di cui  al  comma  1  del
presente articolo. Il Senato Accademico accerta i requisiti e ammette
tutti i  candidati  che  ne  siano  in  possesso  alla  consultazione
elettorale. L'elezione avviene su base di  Ateneo.  A  seguito  della
votazione, il  Senato  Accademico  procede  alla  designazione  sulla
scorta  della  prevalenza  nelle  votazioni  (sempreche'  sia   stato
conseguito un numero di voti superiore al 5%  degli  aventi  diritto)
nonche' dei seguenti fattori concorrenti: l'appartenenza  di  ciascun
designato a una macroarea diversa tra quelle di cui al  comma  3  del
presente articolo; la presenza di un esponente  di  ciascuna  fascia,
assicurando anche, a rotazione (dopo due  consiliature  consecutive),
la rappresentanza interna delle macroaree. 
  5. Per la designazione del componente di cui al comma 2, lettera c)
del presente articolo, a seguito della procedura di cui  al  comma  4
del presente articolo, chiunque sia in possesso dei requisiti di  cui
ai commi 1 e 2 lettera c) del presente articolo  e  sia  direttamente
riconducibile per estrazione culturale  alla  macroarea  che  non  ha
espresso i componenti di cui al  comma  2  lettera  b)  del  presente
articolo, puo' presentare al Senato Accademico, a seguito  di  avviso
pubblico,  la   propria   candidatura,   corredata   dal   curriculum
professionale  e  dai  titoli  utili  per  valutare  e  verificare  i
requisiti di cui al comma  1  del  presente  articolo  e  la  diretta
riconducibilita' alla macroarea indicata come quella di riferimento. 
  6. Il Senato Accademico designa il componente di cui  al  comma  2,
lettera  c)  del  presente  articolo  sulla  base  delle  candidature
pervenute, nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 1 e  2  lettera
c) del presente articolo,  avendo  particolare  riguardo  all'elevata
qualificazione in ambito  scientifico  e  culturale  e  all'idoneita'
riferibile alla macroarea di cui al comma 5 del presente articolo. 
  7. Per la designazione del componente di cui al comma 2, lettera d)
del presente articolo, chiunque sia in possesso dei requisiti di  cui
al comma 1 puo' presentare al Rettore, a seguito di avviso  pubblico,
la propria candidatura, corredata dal curriculum professionale e  dai
titoli utili per valutare e verificare i requisiti di cui al comma  1
del presente articolo. 
  8. Il Rettore designa il componente di cui al comma 2,  lettera  d)
del presente articolo sulla base  delle  candidature  pervenute,  nel
rispetto dei requisiti di cui  al  comma  1  del  presente  articolo,
avendo particolare riguardo alla competenza in  ambito  gestionale  e
alla esperienza professionale dei candidati. 
  9. Per la designazione del componente di cui al comma 2, lettera e)
del presente articolo, ciascun dipendente appartenente ai  ruoli  del
personale  tecnico   amministrativo   puo'   sottoporre   al   Senato
Accademico, a seguito di avviso  pubblico,  la  propria  candidatura,
corredata  dal  curriculum  professionale  e  dai  titoli  utili  per
valutare e verificare i requisiti di cui  al  comma  1  del  presente
articolo. Il Senato Accademico accerta i requisiti e ammette tutti  i
candidati che ne siano in  possesso  alla  consultazione  elettorale.
L'elezione avviene  in  un  collegio  unico  composto  dal  personale
tecnico  amministrativo.  A  seguito  della  votazione,   il   Senato
Accademico procede alla designazione tra coloro che hanno  conseguito
un numero  di  voti  superiore  al  5  %  degli  aventi  diritto.  La
designazione avviene sulla scorta dei criteri fissati dal comma 1 del
presente articolo, tenendo conto dell'esito della consultazione. 
  10. I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono  nominati
dal  Rettore  e  durano  in  carica  tre  anni,  ad   eccezione   dei
rappresentanti degli  studenti  che  durano  in  carica  due  anni  e
decadono  in  ogni  caso  quando  perdono  lo  status   di   studente
dell'Ateneo. Il mandato e' rinnovabile per una sola volta. Il  Senato
Accademico  puo'  richiedere  al  Rettore  l'avvio  del  procedimento
disciplinare dei componenti del Consiglio di Amministrazione in  caso
di violazione di leggi, delle disposizioni del presente Statuto o  di
compimento di atti illegittimi. 
  11. Il Consiglio di Amministrazione e' presieduto dal Rettore,  che
lo convoca  in  seduta  ordinaria  secondo  un  calendario  approvato
all'inizio di ogni anno solare, nonche' in seduta  straordinaria,  su
propria iniziativa ovvero su motivata richiesta di  almeno  un  terzo
dei suoi componenti. Partecipano senza diritto di  voto  alle  sedute
del Consiglio di Amministrazione il Prorettore vicario e il Direttore
Generale, il quale  svolge  anche  le  funzioni  di  segretario,  con
ausilio dei propri collaboratori. In caso di  impedimento  o  assenza
del Rettore la  seduta  e'  presieduta  dal  Prorettore  vicario  con
facolta' di voto. I verbali del  Consiglio  di  Amministrazione  sono
pubblici e sono tempestivamente  pubblicati  nell'Albo  ufficiale  di
Ateneo. 
  12. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono  assunte
a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la  meta'  piu'  uno
dei componenti. Salvo che non sia disposto diversamente, il Consiglio
delibera sulla base del  sistema  del  voto  palese  e,  in  caso  di
parita', prevale il voto del Presidente. Si procede alle votazioni  a
scrutinio segreto: a) ove ne faccia richiesta  almeno  un  terzo  dei
componenti; b) negli altri casi previsti dalla  normativa  vigente  o
dal presente Statuto. 
  13.  Gli  ulteriori  profili  di  funzionamento  del  Consiglio  di
Amministrazione sono disciplinati da un apposito Regolamento interno. 
  14. Il Consiglio di Amministrazione puo' costituire al suo  interno
commissioni con compiti istruttori.