Art. 15 Consiglio di amministrazione - Composizione 1. Il Consiglio di Amministrazione e' formato da dieci componenti, individuati nel rispetto del principio delle pari opportunita' tra uomini e donne, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 10 del presente Statuto. I componenti, ad esclusione degli studenti, devono possedere: a) una comprovata competenza in ambito gestionale o una esperienza professionale di elevato livello; b) un'elevata qualificazione in ambito scientifico e/o culturale. 2. Il Consiglio di Amministrazione e' cosi' composto: a) il Rettore; b) quattro docenti a tempo pieno dell'Ateneo, designati dal Senato Accademico e appartenenti ad altrettante macroaree di cui al comma 3 del presente articolo; c) un componente esterno, anche non cittadino italiano, non appartenente ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni, designato dal Senato Accademico con competenze riferibili alla macroarea che non ha espresso alcun componente di cui alla lettera b); d) un componente esterno, anche non cittadino italiano, non appartenente ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni designato dal Rettore; e) un rappresentante del personale tecnico amministrativo di ruolo nell'Ateneo, eletto dallo stesso personale tecnico amministrativo e designato dal Senato Accademico; f) due rappresentanti degli studenti eletti su base di Ateneo. 3. Le cinque macroaree ai fini della designazione di cui al comma 2, lettera b) e lettera c) del presente articolo, sono cosi' composte: I. Aree CUN 01, 02, 03, 04, 05 e 07 II. Area CUN 06 III. Aree CUN 08 e 09 IV. Aree CUN 10 e 11 V. Aree CUN 12,13 e 14 4. Per la designazione dei componenti di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, ciascun docente dell'Ateneo puo' presentare al Senato Accademico, a seguito di avviso pubblico, la propria candidatura, corredata dal curriculum professionale e dai titoli utili per valutare e verificare i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. Il Senato Accademico accerta i requisiti e ammette tutti i candidati che ne siano in possesso alla consultazione elettorale. L'elezione avviene su base di Ateneo. A seguito della votazione, il Senato Accademico procede alla designazione sulla scorta della prevalenza nelle votazioni (sempreche' sia stato conseguito un numero di voti superiore al 5% degli aventi diritto) nonche' dei seguenti fattori concorrenti: l'appartenenza di ciascun designato a una macroarea diversa tra quelle di cui al comma 3 del presente articolo; la presenza di un esponente di ciascuna fascia, assicurando anche, a rotazione (dopo due consiliature consecutive), la rappresentanza interna delle macroaree. 5. Per la designazione del componente di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo, a seguito della procedura di cui al comma 4 del presente articolo, chiunque sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 lettera c) del presente articolo e sia direttamente riconducibile per estrazione culturale alla macroarea che non ha espresso i componenti di cui al comma 2 lettera b) del presente articolo, puo' presentare al Senato Accademico, a seguito di avviso pubblico, la propria candidatura, corredata dal curriculum professionale e dai titoli utili per valutare e verificare i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo e la diretta riconducibilita' alla macroarea indicata come quella di riferimento. 6. Il Senato Accademico designa il componente di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo sulla base delle candidature pervenute, nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 lettera c) del presente articolo, avendo particolare riguardo all'elevata qualificazione in ambito scientifico e culturale e all'idoneita' riferibile alla macroarea di cui al comma 5 del presente articolo. 7. Per la designazione del componente di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo, chiunque sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1 puo' presentare al Rettore, a seguito di avviso pubblico, la propria candidatura, corredata dal curriculum professionale e dai titoli utili per valutare e verificare i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. 8. Il Rettore designa il componente di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo sulla base delle candidature pervenute, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, avendo particolare riguardo alla competenza in ambito gestionale e alla esperienza professionale dei candidati. 9. Per la designazione del componente di cui al comma 2, lettera e) del presente articolo, ciascun dipendente appartenente ai ruoli del personale tecnico amministrativo puo' sottoporre al Senato Accademico, a seguito di avviso pubblico, la propria candidatura, corredata dal curriculum professionale e dai titoli utili per valutare e verificare i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. Il Senato Accademico accerta i requisiti e ammette tutti i candidati che ne siano in possesso alla consultazione elettorale. L'elezione avviene in un collegio unico composto dal personale tecnico amministrativo. A seguito della votazione, il Senato Accademico procede alla designazione tra coloro che hanno conseguito un numero di voti superiore al 5 % degli aventi diritto. La designazione avviene sulla scorta dei criteri fissati dal comma 1 del presente articolo, tenendo conto dell'esito della consultazione. 10. I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dal Rettore e durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni e decadono in ogni caso quando perdono lo status di studente dell'Ateneo. Il mandato e' rinnovabile per una sola volta. Il Senato Accademico puo' richiedere al Rettore l'avvio del procedimento disciplinare dei componenti del Consiglio di Amministrazione in caso di violazione di leggi, delle disposizioni del presente Statuto o di compimento di atti illegittimi. 11. Il Consiglio di Amministrazione e' presieduto dal Rettore, che lo convoca in seduta ordinaria secondo un calendario approvato all'inizio di ogni anno solare, nonche' in seduta straordinaria, su propria iniziativa ovvero su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione il Prorettore vicario e il Direttore Generale, il quale svolge anche le funzioni di segretario, con ausilio dei propri collaboratori. In caso di impedimento o assenza del Rettore la seduta e' presieduta dal Prorettore vicario con facolta' di voto. I verbali del Consiglio di Amministrazione sono pubblici e sono tempestivamente pubblicati nell'Albo ufficiale di Ateneo. 12. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Salvo che non sia disposto diversamente, il Consiglio delibera sulla base del sistema del voto palese e, in caso di parita', prevale il voto del Presidente. Si procede alle votazioni a scrutinio segreto: a) ove ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti; b) negli altri casi previsti dalla normativa vigente o dal presente Statuto. 13. Gli ulteriori profili di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono disciplinati da un apposito Regolamento interno. 14. Il Consiglio di Amministrazione puo' costituire al suo interno commissioni con compiti istruttori.