Art. 16 Consiglio di amministrazione - Competenze 1. Il Consiglio di Amministrazione e' l'organo di indirizzo strategico, approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale ed esercita la vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' dell'Ateneo. 2. Il Consiglio di Amministrazione esercita, in particolare, le seguenti competenze: a) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, il documento di programmazione triennale, nel rispetto dei principi di efficienza, di responsabilita' finanziaria, di qualita' e di eccellenza e in attuazione degli specifici impegni di internazionalizzazione della didattica e della ricerca; b) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e il bilancio unico di Ateneo d'esercizio, e li trasmette al Ministero dell'Universita' e al Ministero dell'economia e delle finanze; c) approva, previo parere del Senato Accademico, il Regolamento di amministrazione e contabilita'; d) delibera sulle proposte di attivazione, modifica e soppressione di Dipartimenti, Strutture di raccordo, Poli decentrati e delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio in conformita' all'art. 18, comma 3 lettera o); e) approva il piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale, previo parere del Senato Accademico, e assume le iniziative per la sua esecuzione e per la conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare di Ateneo; f) approva, previo parere del Senato Accademico, l'attivazione o la soppressione di corsi e sedi e adotta ogni altro provvedimento utile alle esigenze dell'attivita' didattica e di ricerca, sulla base delle linee guida stilate dal Senato Accademico e tenendo conto delle indicazioni fornite dai Dipartimenti, dalle Strutture di raccordo e dalle altre strutture di ricerca; g) vigila sulla gestione del personale tecnico amministrativo, anche sulla scorta della relazione del Direttore Generale; h) approva la stipulazione dei contratti e delle convenzioni che non rientrino nelle competenze del Direttore Generale, dei Dipartimenti e delle altre strutture decentrate, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9; i) delibera la costituzione o partecipazione a societa' di capitali, sulla base del parere reso dal Senato Accademico, e nel rispetto dell'art. 9 del presente Statuto; j) esprime un parere vincolante sui Regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli dei Dipartimenti, delle Strutture di raccordo e delle altre strutture di ricerca; k) esprime parere sul Codice etico; l) conferisce l'incarico di Direttore Generale sulla base di una rosa di candidati proposta dal Rettore, previo parere del Senato Accademico; m) formula gli indirizzi relativi alla complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strutturali, strumentali e del personale tecnico amministrativo e verifica annualmente l'operato del Direttore Generale accertando il conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi prefissati; n) approva, previa verifica della sostenibilita' finanziaria e del rispetto della programmazione triennale, le proposte di chiamata dei docenti formulate dai Dipartimenti, tenuto conto dei pareri del Senato Accademico e delle competenti Strutture di raccordo; o) irroga, in composizione ridotta senza la presenza della rappresentanza degli studenti, le sanzioni disciplinari o dispone l'archiviazione del relativo procedimento nei confronti dei professori e dei ricercatori di ruolo, in conformita' al parere vincolante del Collegio di disciplina; p) promuove e approva, previo parere del Senato Accademico, le iniziative di attivita' culturali, sportive, e ricreative; q) approva, previo parere del Senato Accademico, l'adesione dell'Ateneo a centri e consorzi interuniversitari e la federazione e fusione di Atenei; r) adotta il bilancio sociale e di genere; s) esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto di Ateneo e dai Regolamenti. 3. Nel caso in cui disattenda i pareri di cui alle lettere a), b), d), f) ed n) del comma 2 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione, con un'adeguata motivazione, deve sottoporre nuovamente la questione al Senato Accademico e, ottenuto un ulteriore parere, procede alla deliberazione anche in difformita'.