Art. 16 
 
 
              Consiglio di amministrazione - Competenze 
 
  1.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  e'  l'organo  di  indirizzo
strategico, approva la programmazione finanziaria annuale e triennale
e  del  personale  ed  esercita  la  vigilanza  sulla  sostenibilita'
finanziaria delle attivita' dell'Ateneo. 
  2. Il Consiglio di Amministrazione  esercita,  in  particolare,  le
seguenti competenze: 
    a) approva, su proposta del Rettore e previo  parere  del  Senato
Accademico, il documento di programmazione  triennale,  nel  rispetto
dei  principi  di  efficienza,  di  responsabilita'  finanziaria,  di
qualita' e di eccellenza e in attuazione degli specifici  impegni  di
internazionalizzazione della didattica e della ricerca; 
    b) approva, su proposta del Rettore e previo  parere  del  Senato
Accademico, il bilancio unico  di  Ateneo  di  previsione  annuale  e
triennale e il bilancio unico di Ateneo d'esercizio, e  li  trasmette
al Ministero dell'Universita' e al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
    c) approva, previo parere del Senato Accademico,  il  Regolamento
di amministrazione e contabilita'; 
    d)  delibera  sulle   proposte   di   attivazione,   modifica   e
soppressione di Dipartimenti, Strutture di raccordo, Poli  decentrati
e delle altre strutture didattiche,  di  ricerca  e  di  servizio  in
conformita' all'art. 18, comma 3 lettera o); 
    e) approva il piano  di  sviluppo  edilizio  e  infrastrutturale,
previo parere del Senato Accademico, e assume le  iniziative  per  la
sua esecuzione e per la  conservazione  del  patrimonio  mobiliare  e
immobiliare di Ateneo; 
    f) approva, previo parere del Senato Accademico, l'attivazione  o
la soppressione di corsi e sedi e  adotta  ogni  altro  provvedimento
utile alle esigenze dell'attivita' didattica e di ricerca, sulla base
delle linee guida stilate dal Senato Accademico e tenendo conto delle
indicazioni fornite dai Dipartimenti, dalle Strutture di  raccordo  e
dalle altre strutture di ricerca; 
    g) vigila sulla gestione del  personale  tecnico  amministrativo,
anche sulla scorta della relazione del Direttore Generale; 
    h) approva la stipulazione dei contratti e delle convenzioni  che
non  rientrino  nelle  competenze   del   Direttore   Generale,   dei
Dipartimenti e delle altre  strutture  decentrate,  nel  rispetto  di
quanto previsto all'art. 9; 
    i) delibera  la  costituzione  o  partecipazione  a  societa'  di
capitali, sulla base del parere reso dal  Senato  Accademico,  e  nel
rispetto dell'art. 9 del presente Statuto; 
    j) esprime un parere vincolante sui  Regolamenti  in  materia  di
didattica e di  ricerca,  compresi  quelli  dei  Dipartimenti,  delle
Strutture di raccordo e delle altre strutture di ricerca; 
    k) esprime parere sul Codice etico; 
    l) conferisce l'incarico di Direttore Generale sulla base di  una
rosa di candidati proposta dal  Rettore,  previo  parere  del  Senato
Accademico; 
    m) formula gli indirizzi relativi alla  complessiva  gestione  ed
organizzazione dei servizi, delle risorse strutturali, strumentali  e
del personale tecnico amministrativo e verifica annualmente l'operato
del Direttore Generale  accertando  il  conseguimento  dei  risultati
sulla base degli obiettivi prefissati; 
    n) approva, previa verifica della  sostenibilita'  finanziaria  e
del rispetto della programmazione triennale, le proposte di  chiamata
dei docenti formulate dai Dipartimenti, tenuto conto dei  pareri  del
Senato Accademico e delle competenti Strutture di raccordo; 
    o) irroga,  in  composizione  ridotta  senza  la  presenza  della
rappresentanza degli studenti, le  sanzioni  disciplinari  o  dispone
l'archiviazione  del  relativo   procedimento   nei   confronti   dei
professori e dei ricercatori  di  ruolo,  in  conformita'  al  parere
vincolante del Collegio di disciplina; 
    p) promuove e approva, previo parere del  Senato  Accademico,  le
iniziative di attivita' culturali, sportive, e ricreative; 
    q) approva,  previo  parere  del  Senato  Accademico,  l'adesione
dell'Ateneo a centri e consorzi interuniversitari e la federazione  e
fusione di Atenei; 
    r) adotta il bilancio sociale e di genere; 
    s) esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla  legge,
dallo Statuto di Ateneo e dai Regolamenti. 
  3. Nel caso in cui disattenda i pareri di cui alle lettere a),  b),
d), f) ed n) del comma 2  del  presente  articolo,  il  Consiglio  di
Amministrazione,  con  un'adeguata   motivazione,   deve   sottoporre
nuovamente la questione al Senato Accademico e, ottenuto un ulteriore
parere, procede alla deliberazione anche in difformita'.