Art. 17 
 
 
                  Senato accademico - Composizione 
 
  1. Il Senato Accademico e' composto da: 
    a) il Rettore; 
    b) due professori ordinari in regime di tempo  pieno  eletti  con
collegio unico di Ateneo all'interno della fascia appartenenti a  due
diverse macroaree di cui all'art. 15, comma 3, del presente Statuto; 
    c) otto Direttori di Dipartimento, eletti all'interno di ciascuna
delle macroaree di cui all'art. 15, comma 3, del presente Statuto  in
numero di due per ciascuna delle macroaree  ad  eccezione  delle  due
alle quali appartengono i componenti  di  cui  alla  lettera  b)  del
presente comma che ne eleggono uno; 
    d) cinque professori associati in regime di tempo  pieno,  eletti
con collegio unico di macroarea (di cui all'art.  15,  comma  3,  del
presente Statuto), all'interno della fascia; 
    e) cinque ricercatori  in  regime  di  tempo  pieno,  eletti  con
collegio unico di  macroarea  (di  cui  all'art.  15,  comma  3,  del
presente Statuto), all'interno della fascia; 
    f) un rappresentante eletto tra gli assegnisti di ricerca; 
    g)   tre   rappresentanti   eletti    dal    personale    tecnico
amministrativo; 
    h) cinque rappresentanti degli studenti eletti su base di Ateneo,
di cui uno in  rappresentanza  dei  dottorandi  di  ricerca  e  degli
specializzandi. 
  2. I componenti del Senato Accademico durano in carica tre  anni  e
il loro mandato e' rinnovabile per una sola volta.  I  rappresentanti
degli studenti durano in carica due anni  e  decadono  in  ogni  caso
quando perdono lo status di studente dell'Ateneo. 
  3. Partecipano  senza  diritto  di  voto  alle  sedute  del  Senato
Accademico il Prorettore vicario e il Direttore  Generale,  il  quale
svolge anche  le  funzioni  di  segretario,  avvalendosi  dei  propri
collaboratori. Possono essere chiamati a partecipare  alle  sedute  i
Presidenti  delle  Strutture  di  raccordo  per  la  trattazione   di
specifici punti all'ordine del giorno. 
  4. Il Senato Accademico e' presieduto dal Rettore che lo convoca in
seduta  ordinaria  secondo  calendario  previamente  predisposto.  Il
Senato Accademico e' convocato in seduta straordinaria su  iniziativa
del Rettore stesso ovvero su motivata richiesta di  almeno  un  terzo
dei suoi componenti. I verbali del Senato Accademico sono pubblici  e
sono tempestivamente pubblicati sull'Albo di Ateneo. 
  5. In caso di assenza o di impedimento del Rettore e del Prorettore
vicario, il Senato Accademico e'  presieduto  da  un  vicepresidente,
eletto, dall'organo collegiale, tra i professori ordinari  componenti
del Senato stesso. In caso di assenza  o  impedimento  del  Direttore
Generale svolge le funzioni un suo delegato. 
  6.  Le  deliberazioni  del  Senato  Accademico   sono   assunte   a
maggioranza  dei  voti  con  la  presenza  di  almeno  la  meta'  dei
componenti. In caso di parita', prevale il voto  del  presidente.  Il
Senato delibera sulla base del sistema del voto  palese.  Si  procede
alle votazioni a scrutinio segreto ove ne faccia richiesta almeno  un
quinto dei componenti e negli altri  casi  previsti  dalla  normativa
vigente o dal presente Statuto. 
  7. Gli ulteriori profili di  funzionamento  del  Senato  Accademico
sono disciplinati da un apposito Regolamento interno. 
  8. Il Senato Accademico puo' costituire al suo interno  commissioni
con compiti istruttori e, su talune  specifiche  materie  individuate
dal Regolamento interno, anche con funzione deliberativa.