Art. 17 Senato accademico - Composizione 1. Il Senato Accademico e' composto da: a) il Rettore; b) due professori ordinari in regime di tempo pieno eletti con collegio unico di Ateneo all'interno della fascia appartenenti a due diverse macroaree di cui all'art. 15, comma 3, del presente Statuto; c) otto Direttori di Dipartimento, eletti all'interno di ciascuna delle macroaree di cui all'art. 15, comma 3, del presente Statuto in numero di due per ciascuna delle macroaree ad eccezione delle due alle quali appartengono i componenti di cui alla lettera b) del presente comma che ne eleggono uno; d) cinque professori associati in regime di tempo pieno, eletti con collegio unico di macroarea (di cui all'art. 15, comma 3, del presente Statuto), all'interno della fascia; e) cinque ricercatori in regime di tempo pieno, eletti con collegio unico di macroarea (di cui all'art. 15, comma 3, del presente Statuto), all'interno della fascia; f) un rappresentante eletto tra gli assegnisti di ricerca; g) tre rappresentanti eletti dal personale tecnico amministrativo; h) cinque rappresentanti degli studenti eletti su base di Ateneo, di cui uno in rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli specializzandi. 2. I componenti del Senato Accademico durano in carica tre anni e il loro mandato e' rinnovabile per una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e decadono in ogni caso quando perdono lo status di studente dell'Ateneo. 3. Partecipano senza diritto di voto alle sedute del Senato Accademico il Prorettore vicario e il Direttore Generale, il quale svolge anche le funzioni di segretario, avvalendosi dei propri collaboratori. Possono essere chiamati a partecipare alle sedute i Presidenti delle Strutture di raccordo per la trattazione di specifici punti all'ordine del giorno. 4. Il Senato Accademico e' presieduto dal Rettore che lo convoca in seduta ordinaria secondo calendario previamente predisposto. Il Senato Accademico e' convocato in seduta straordinaria su iniziativa del Rettore stesso ovvero su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. I verbali del Senato Accademico sono pubblici e sono tempestivamente pubblicati sull'Albo di Ateneo. 5. In caso di assenza o di impedimento del Rettore e del Prorettore vicario, il Senato Accademico e' presieduto da un vicepresidente, eletto, dall'organo collegiale, tra i professori ordinari componenti del Senato stesso. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale svolge le funzioni un suo delegato. 6. Le deliberazioni del Senato Accademico sono assunte a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la meta' dei componenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. Il Senato delibera sulla base del sistema del voto palese. Si procede alle votazioni a scrutinio segreto ove ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti e negli altri casi previsti dalla normativa vigente o dal presente Statuto. 7. Gli ulteriori profili di funzionamento del Senato Accademico sono disciplinati da un apposito Regolamento interno. 8. Il Senato Accademico puo' costituire al suo interno commissioni con compiti istruttori e, su talune specifiche materie individuate dal Regolamento interno, anche con funzione deliberativa.