Art. 19 Mozione di sfiducia 1. La proposta di mozione di sfiducia al Rettore e' avanzata da almeno la meta' dei componenti del Senato Accademico, escluso il Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato rettorale. Per la trattazione del punto all'ordine del giorno relativo alla mozione di sfiducia, il Senato e' presieduto dal vicepresidente di cui all'art. 17 comma 5. 2. La proposta di mozione e' discussa come punto unico all'ordine del giorno nel corso della prima seduta successiva, e' approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Senato Accademico, mediante appello nominale. 3. A seguito dell'approvazione, il Decano di Ateneo convoca il corpo elettorale mediante l'indizione della votazione sulla proposta di mozione di sfiducia. La votazione deve avvenire non prima di quindici giorni dalla convocazione del corpo elettorale. La proposta di mozione di sfiducia e' approvata con la maggioranza degli aventi diritto al voto. 4. A seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia, il Rettore rassegna le dimissioni, le quali hanno efficacia immediata. Il Decano di Ateneo provvede atti di ordinaria amministrazione e procede all'indizione delle elezioni del Rettore.