Art. 19 
 
 
                         Mozione di sfiducia 
 
  1. La proposta di mozione di sfiducia al  Rettore  e'  avanzata  da
almeno la meta' dei componenti  del  Senato  Accademico,  escluso  il
Rettore, non prima che  siano  trascorsi  due  anni  dall'inizio  del
mandato rettorale. Per la trattazione del punto all'ordine del giorno
relativo alla mozione  di  sfiducia,  il  Senato  e'  presieduto  dal
vicepresidente di cui all'art. 17 comma 5. 
  2. La proposta di mozione e' discussa come punto  unico  all'ordine
del giorno nel corso della prima seduta successiva, e' approvata  con
il voto favorevole di almeno due  terzi  dei  componenti  del  Senato
Accademico, mediante appello nominale. 
  3. A seguito dell'approvazione, il  Decano  di  Ateneo  convoca  il
corpo elettorale mediante l'indizione della votazione sulla  proposta
di mozione di sfiducia. La  votazione  deve  avvenire  non  prima  di
quindici giorni dalla convocazione del corpo elettorale. La  proposta
di mozione di sfiducia e' approvata con la maggioranza  degli  aventi
diritto al voto. 
  4. A  seguito  dell'approvazione  della  mozione  di  sfiducia,  il
Rettore rassegna le dimissioni, le quali hanno  efficacia  immediata.
Il Decano di Ateneo provvede  atti  di  ordinaria  amministrazione  e
procede all'indizione delle elezioni del Rettore.