Art. 2 
 
 
                          Titoli di studio 
 
  1. L'Universita' rilascia i titoli di studio consentiti dalla legge
in base alla normativa vigente. 
  2.  L'Universita'  si  impegna   a   valutare   le   richieste   di
riconoscimento di titoli esteri nel rispetto degli standard  previsti
dal  Quadro  dei  titoli  per  lo  Spazio   europeo   dell'istruzione
superiore, in adesione alla  Convenzione  di  Lisbona  del  1997  sul
riconoscimento dei titoli dell'istruzione superiore e comunque  sulla
base delle conoscenze e delle  competenze  acquisite  dai  candidati,
rifiutando ogni possibile discriminazione.