Art. 2 Titoli di studio 1. L'Universita' rilascia i titoli di studio consentiti dalla legge in base alla normativa vigente. 2. L'Universita' si impegna a valutare le richieste di riconoscimento di titoli esteri nel rispetto degli standard previsti dal Quadro dei titoli per lo Spazio europeo dell'istruzione superiore, in adesione alla Convenzione di Lisbona del 1997 sul riconoscimento dei titoli dell'istruzione superiore e comunque sulla base delle conoscenze e delle competenze acquisite dai candidati, rifiutando ogni possibile discriminazione.