Art. 20 Direttore Generale 1. Il Direttore Generale, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilita' dell'organizzazione e gestione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo. 2. Il Direttore Generale ha il compito di: a) coadiuvare il Rettore nell'elaborazione della proposta di piano triennale di fabbisogno del personale in osservanza di quanto previsto dall'art. 16, comma 2 lettera a), e di curarne l'esecuzione con riferimento al personale tecnico amministrativo; b) attribuire e revocare gli incarichi dirigenziali, nonche' di dirigere, coordinare, controllare l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e proporre l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dalle normative vigenti in materia di responsabilita' dirigenziale; c) perseguire gli indirizzi strategici stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; d) valutare annualmente le prestazioni dei dirigenti sulla base dei criteri e delle modalita' stabilite da specifici parametri di misurazione e di valutazione dell'efficienza amministrativa dell'Ateneo; e) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici dei servizi tecnico-amministrativi nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione; f) richiedere direttamente pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione e rispondere ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; g) decidere sui ricorsi gerarchici del personale tecnico amministrativo contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; h) promuovere e resistere alle liti, con il potere di conciliare e di transigere, previo parere del Consiglio di Amministrazione nei casi specificati dal contratto; i) curare i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di propria competenza secondo le specifiche direttive degli organi di governo dell'Ateneo, sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio od organo; j) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; k) svolgere le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; l) concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui e' preposto. 3. Il Direttore Generale e' nominato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, e viene scelto all'interno di una rosa di candidati, proposta dal Rettore, con elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico di Direttore Generale e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata pari a tre anni rinnovabile. 4. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico. 5. La verifica annuale sul raggiungimento degli obiettivi organizzativi prefissati e' effettuata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Nucleo di Valutazione, d'intesa con il Rettore. 6. L'incarico di Direttore Generale e' revocato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, nei casi previsti dalla legge.