Art. 20 
 
 
                         Direttore Generale 
 
  1. Il Direttore  Generale,  sulla  base  degli  obiettivi  e  degli
indirizzi  fissati  dal   Consiglio   di   Amministrazione,   ha   la
responsabilita' dell'organizzazione e  gestione  dei  servizi,  delle
risorse  strumentali   e   del   personale   tecnico   amministrativo
dell'Ateneo. 
  2. Il Direttore Generale ha il compito di: 
    a) coadiuvare il  Rettore  nell'elaborazione  della  proposta  di
piano triennale di fabbisogno del personale in osservanza  di  quanto
previsto dall'art. 16, comma 2 lettera a), e di curarne  l'esecuzione
con riferimento al personale tecnico amministrativo; 
    b) attribuire e revocare gli incarichi dirigenziali,  nonche'  di
dirigere, coordinare, controllare l'attivita'  dei  dirigenti  e  dei
responsabili  dei  procedimenti  amministrativi,  anche  con   potere
sostitutivo in caso di inerzia, e proporre l'adozione, nei  confronti
dei dirigenti, delle  misure  previste  dalle  normative  vigenti  in
materia di responsabilita' dirigenziale; 
    c) perseguire gli indirizzi strategici stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione; 
    d) valutare annualmente le prestazioni dei dirigenti  sulla  base
dei criteri e delle modalita' stabilite  da  specifici  parametri  di
misurazione   e   di   valutazione   dell'efficienza   amministrativa
dell'Ateneo; 
    e) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici dei
servizi   tecnico-amministrativi   nel   rispetto   degli   indirizzi
strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione; 
    f)  richiedere  direttamente  pareri   agli   organi   consultivi
dell'Amministrazione  e  rispondere  ai  rilievi  degli   organi   di
controllo sugli atti di competenza; 
    g)  decidere  sui  ricorsi  gerarchici  del   personale   tecnico
amministrativo contro gli atti e i provvedimenti  amministrativi  non
definitivi dei dirigenti; 
    h) promuovere e resistere alle liti, con il potere di  conciliare
e di transigere, previo parere del Consiglio di  Amministrazione  nei
casi specificati dal contratto; 
    i) curare i rapporti con gli uffici dell'Unione europea  e  degli
organismi internazionali nelle materie di propria competenza  secondo
le specifiche direttive degli organi di governo  dell'Ateneo,  sempre
che tali  rapporti  non  siano  espressamente  affidati  ad  apposito
ufficio od organo; 
    j)  adottare  gli  atti  e  i  provvedimenti  amministrativi   ed
esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione  delle  entrate
rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli  delegati
ai dirigenti; 
    k)  svolgere  le  attivita'  di  organizzazione  e  gestione  del
personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; 
    l) concorrere alla definizione di misure  idonee  a  prevenire  e
contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto  da
parte dei dipendenti dell'ufficio cui e' preposto. 
  3.  Il  Direttore   Generale   e'   nominato   dal   Consiglio   di
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, e viene  scelto
all'interno di una rosa  di  candidati,  proposta  dal  Rettore,  con
elevata  qualificazione   professionale   e   comprovata   esperienza
pluriennale  con  funzioni  dirigenziali.  L'incarico  di   Direttore
Generale e' regolato con contratto di lavoro a tempo  determinato  di
diritto privato di durata pari a tre anni rinnovabile. 
  4. Il Direttore Generale  partecipa  senza  diritto  di  voto  alle
sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico. 
  5.  La  verifica  annuale  sul   raggiungimento   degli   obiettivi
organizzativi   prefissati   e'   effettuata   dal    Consiglio    di
Amministrazione, su proposta del Nucleo di Valutazione, d'intesa  con
il Rettore. 
  6. L'incarico di Direttore Generale e' revocato  dal  Consiglio  di
Amministrazione, su proposta del Rettore e previo parere  del  Senato
Accademico, nei casi previsti dalla legge.