Art. 21 
 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
  1. Il Collegio dei Revisori e' nominato dal Rettore, ed e' composto
da: 
    a) un componente effettivo, con funzioni  di  presidente,  scelto
dal Senato Accademico fra i magistrati  amministrativi,  contabili  e
gli Avvocati dello Stato, anche in quiescenza  da  non  piu'  di  tre
anni; 
    b)  un  componente  effettivo  e  uno  supplente  designati   dal
Ministero dell'economia e delle finanze; 
    c)  un  componente  effettivo  e  uno  supplente  designati   dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  2. Almeno due dei componenti effettivi del Collegio  devono  essere
iscritti al Registro dei Revisori contabili. 
  3. Il mandato dura quattro anni e non e' rinnovabile. Si fa divieto
di  conferire  l'incarico  di   revisore   a   personale   dipendente
dall'Ateneo. 
  4. I compiti e le modalita'  di  funzionamento  del  Collegio  sono
stabiliti dal Regolamento per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'.