Art. 21 Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei Revisori e' nominato dal Rettore, ed e' composto da: a) un componente effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal Senato Accademico fra i magistrati amministrativi, contabili e gli Avvocati dello Stato, anche in quiescenza da non piu' di tre anni; b) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; c) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. Almeno due dei componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili. 3. Il mandato dura quattro anni e non e' rinnovabile. Si fa divieto di conferire l'incarico di revisore a personale dipendente dall'Ateneo. 4. I compiti e le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.