Art. 23 
 
 
                      Consiglio degli studenti 
 
  1.  Il  Consiglio  degli  studenti  e'  un  organo  collegiale   di
rappresentanza degli studenti su base di Ateneo  e  di  coordinamento
delle  rappresentanze  studentesche  nelle   strutture   centrali   e
periferiche; ha funzioni di monitoraggio e di proposta ed  e'  organo
consultivo del Rettore, del Senato  Accademico  e  del  Consiglio  di
Amministrazione. 
  2. Il Consiglio degli studenti: 
    a) promuove e gestisce i rapporti nazionali e internazionali  con
le rappresentanze studentesche di altri Atenei; 
    b) designa,  tra  i  suoi  componenti,  il  rappresentante  degli
studenti nel Nucleo di Valutazione; 
    c) propone al Senato Accademico la Carta dei diritti e dei doveri
degli studenti; 
    d)  monitora   sull'effettivo   coordinamento   delle   attivita'
didattiche, sulla coerenza tra programmazione  didattica  e  relativa
attuazione, sul rispetto delle norme della Carta dei  diritti  e  dei
doveri degli studenti e dei Regolamenti di Ateneo, sul  rispetto  dei
criteri di ripartizione dei  finanziamenti  alle  attivita'  sociali,
culturali e sportive degli studenti. A tal fine  si  raccorda  con  i
rappresentanti degli studenti  in  Senato  Accademico,  Consiglio  di
Amministrazione, ERSU,  CSU  nonche'  delle  commissioni  paritetiche
docenti-studenti; 
    e) formula proposte in materia di offerta formativa. 
  3. Il Consiglio degli studenti esprime pareri in materia di: 
    a) Regolamento didattico di Ateneo; 
    b) tasse e contributi; 
    c) criteri di attuazione del diritto allo  studio,  ivi  compresa
l'organizzazione dei servizi di orientamento e tutorato; 
    d)  criteri  generali  di  organizzazione  e   attribuzione   dei
finanziamenti  alle  attivita'  sociali,  culturali,   ricreative   e
sportive degli studenti; 
    e) piani di sviluppo dell'Universita'. 
  4.  Il  Consiglio  degli  studenti  esercita  ogni  altra  funzione
riconosciutagli  dalla  legge,  dallo  Statuto  e  dai   regolamenti,
riguardante  in  modo  esclusivo  o  prevalente   l'interesse   degli
studenti. 
  5. Il Consiglio degli studenti e' nominato con decreto del  Rettore
ed elegge al suo interno un Presidente. Il mandato ha durata  di  due
anni, rinnovabile una sola volta. 
  6. Il Consiglio degli studenti e' composto  da  due  rappresentanti
degli studenti  per  ciascuna  Struttura  di  raccordo  eletti  dagli
studenti  della  stessa  Struttura  di  raccordo  a  maggioranza  dei
votanti. Gli eletti sono componenti di diritto  del  Consiglio  della
Struttura di raccordo. 
  7. Il Consiglio degli studenti e' garante degli studenti.