Art. 23 Consiglio degli studenti 1. Il Consiglio degli studenti e' un organo collegiale di rappresentanza degli studenti su base di Ateneo e di coordinamento delle rappresentanze studentesche nelle strutture centrali e periferiche; ha funzioni di monitoraggio e di proposta ed e' organo consultivo del Rettore, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 2. Il Consiglio degli studenti: a) promuove e gestisce i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei; b) designa, tra i suoi componenti, il rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione; c) propone al Senato Accademico la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti; d) monitora sull'effettivo coordinamento delle attivita' didattiche, sulla coerenza tra programmazione didattica e relativa attuazione, sul rispetto delle norme della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e dei Regolamenti di Ateneo, sul rispetto dei criteri di ripartizione dei finanziamenti alle attivita' sociali, culturali e sportive degli studenti. A tal fine si raccorda con i rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, ERSU, CSU nonche' delle commissioni paritetiche docenti-studenti; e) formula proposte in materia di offerta formativa. 3. Il Consiglio degli studenti esprime pareri in materia di: a) Regolamento didattico di Ateneo; b) tasse e contributi; c) criteri di attuazione del diritto allo studio, ivi compresa l'organizzazione dei servizi di orientamento e tutorato; d) criteri generali di organizzazione e attribuzione dei finanziamenti alle attivita' sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti; e) piani di sviluppo dell'Universita'. 4. Il Consiglio degli studenti esercita ogni altra funzione riconosciutagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti. 5. Il Consiglio degli studenti e' nominato con decreto del Rettore ed elegge al suo interno un Presidente. Il mandato ha durata di due anni, rinnovabile una sola volta. 6. Il Consiglio degli studenti e' composto da due rappresentanti degli studenti per ciascuna Struttura di raccordo eletti dagli studenti della stessa Struttura di raccordo a maggioranza dei votanti. Gli eletti sono componenti di diritto del Consiglio della Struttura di raccordo. 7. Il Consiglio degli studenti e' garante degli studenti.