Art. 24 Collegio di disciplina 1. Il Collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito il parere conclusivo. 2. Il Collegio e' nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, ed e' composto da due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato nei ruoli d'Ateneo, tutti in regime d'impegno a tempo pieno e con un'anzianita' nel ruolo di almeno cinque anni. Il Collegio e' presieduto da un professore ordinario, scelto dal Rettore tra i professori dell'Ateneo o di altri Atenei italiani. 3. I componenti del Collegio restano in carica per tre anni consecutivi con mandato rinnovabile per una sola volta. 4. L'avvio del procedimento disciplinare e' di competenza del Rettore, che, per ogni fatto che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta. 5. Il Collegio di disciplina si esprime entro trenta giorni dalla proposta, con parere vincolante, udito il Rettore ovvero un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistiti da un difensore di fiducia. Il parere del Collegio, formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, e' trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il Collegio dovra' operare secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, nella composizione limitata alla fascia corrispondente o superiore a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare. 6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, provvede ad infliggere la sanzione o a disporre l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina. 7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento medesimo. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di Disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui ne sia impedito il regolare funzionamento per il contestuale svolgimento delle necessarie operazioni di formazione dei predetti organi; il termine e', altresi', sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non eccedente sessanta giorni per ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dovere acquisire ulteriori atti o documenti istruttori. Il Rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio. 8. La partecipazione al Collegio di disciplina non da' luogo a compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.