Art. 24 
 
 
                       Collegio di disciplina 
 
  1.  Il  Collegio  di   disciplina   svolge   funzioni   istruttorie
nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti  dei
professori e ricercatori ed esprime in merito il parere conclusivo. 
  2.  Il  Collegio  e'  nominato  dal  Rettore,  sentito  il   Senato
Accademico, ed e' composto da due professori ordinari, due professori
associati e due ricercatori a tempo indeterminato nei ruoli d'Ateneo,
tutti in regime d'impegno a tempo pieno e con un'anzianita' nel ruolo
di almeno cinque anni. Il Collegio e'  presieduto  da  un  professore
ordinario, scelto dal Rettore tra i professori dell'Ateneo o di altri
Atenei italiani. 
  3. I componenti  del  Collegio  restano  in  carica  per  tre  anni
consecutivi con mandato rinnovabile per una sola volta. 
  4. L'avvio del  procedimento  disciplinare  e'  di  competenza  del
Rettore, che, per ogni fatto che possa dare luogo all'irrogazione  di
una sanzione piu' grave della censura, tra quelle previste  dall'art.
87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore  di  cui  al
regio decreto 31 agosto  1933,  n.  1592,  entro  trenta  giorni  dal
momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di
disciplina, formulando motivata proposta. 
  5. Il Collegio di disciplina si esprime entro trenta  giorni  dalla
proposta, con parere vincolante,  udito  il  Rettore  ovvero  un  suo
delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione
disciplinare, eventualmente assistiti da un difensore di fiducia.  Il
parere del Collegio, formulato sia in relazione  alla  rilevanza  dei
fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da
irrogare,  e'  trasmesso  al   Consiglio   di   Amministrazione   per
l'assunzione delle  conseguenti  deliberazioni.  Il  Collegio  dovra'
operare secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto  del
contraddittorio,   nella   composizione    limitata    alla    fascia
corrispondente o superiore a quella del docente sottoposto ad  azione
disciplinare. 
  6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio  di
Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, provvede  ad
infliggere la sanzione o a disporre l'archiviazione del procedimento,
conformemente  al  parere  vincolante  espresso   dal   Collegio   di
disciplina. 
  7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al  comma  5
non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di  avvio
del  procedimento  medesimo.  Il  termine  e'   sospeso   fino   alla
ricostituzione del Collegio di Disciplina  ovvero  del  Consiglio  di
Amministrazione  nel  caso  in  cui  ne  sia  impedito  il   regolare
funzionamento  per  il  contestuale  svolgimento   delle   necessarie
operazioni  di  formazione  dei  predetti  organi;  il  termine   e',
altresi', sospeso, per non piu' di due 
  volte e per un periodo non eccedente sessanta giorni  per  ciascuna
sospensione, ove il Collegio ritenga di  dovere  acquisire  ulteriori
atti o documenti istruttori. Il Rettore e' tenuto a  dare  esecuzione
alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio. 
  8. La partecipazione al Collegio di  disciplina  non  da'  luogo  a
compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.