Art. 25 Comitato Unico di Garanzia 1. E' istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici e contro le discriminazioni, di seguito denominato CUG. 2. Il CUG promuove il rispetto del principio delle pari opportunita' per tutte le componenti dell'Universita', attraverso misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul genere, sull'orientamento sessuale, sulle etnie, sulle convinzioni religiose, personali e politiche, sulle condizioni di disabilita', sull'eta'. 3. Il CUG assume compiti propositivi e consultivi, in particolare: a) adotta azioni atte a garantire la parita' effettiva fra i generi e rimuove le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione; b) promuove la diffusione della cultura delle pari opportunita', anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attivita' a carattere scientifico, formativo e culturale, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali; c) attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica; d) assicura l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. 4. Il CUG assume anche compiti di verifica: a) sui risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunita'; b) sugli esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo; c) sugli esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro. 5. Il CUG collabora inoltre con l'Osservatorio sulla contrattazione decentrata e buone prassi per l'organizzazione del lavoro, con il/la consigliere/a nazionale di parita', con l'UNAR e con gli organismi indipendenti di valutazione di cui all'art.14 del decreto legislativo n. 150/2009. 6. Il CUG e' formato pariteticamente da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli articoli 40 e 43 del decreto legislativo n. 165/2001, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonche' da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. I rappresentanti dell'amministrazione sono scelti dal Rettore tra le componenti dell'Ateneo. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solamente in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari. Per le designazioni, sia da parte delle OO.SS., sia da parte dell'amministrazione si fara' riferimento a personale in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG. Il/La Presidente e' scelto/a e designato/a dall'amministrazione tra i componenti del CUG. 7. Il CUG adotta entro 60 giorni dalla sua costituzione, previo parere del Consiglio di Amministrazione, un regolamento interno che ne disciplina le modalita' di funzionamento. 8. Il CUG e' nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni. Il mandato e' rinnovabile una sola volta. 9. Nell'ambito della propria competenza, il Consiglio di Amministrazione individua le risorse economiche, umane e strumentali necessarie per finanziare l'attivita' del CUG nonche' i programmi di azioni positive.