Art. 25 
 
 
                     Comitato Unico di Garanzia 
 
  1.  E'  istituito  il  Comitato  Unico  di  Garanzia  per  le  pari
opportunita', la valorizzazione del benessere dei lavoratori e  delle
lavoratrici e contro le discriminazioni, di seguito denominato CUG. 
  2.  Il  CUG  promuove  il  rispetto  del   principio   delle   pari
opportunita' per tutte  le  componenti  dell'Universita',  attraverso
misure e azioni dirette a prevenire e a  contrastare  ogni  forma  di
discriminazione fondata sul genere, sull'orientamento sessuale, sulle
etnie, sulle convinzioni  religiose,  personali  e  politiche,  sulle
condizioni di disabilita', sull'eta'. 
  3. Il CUG assume compiti propositivi e consultivi, in particolare: 
    a) adotta azioni atte a garantire  la  parita'  effettiva  fra  i
generi e rimuove le eventuali discriminazioni, dirette  e  indirette,
nella  formazione  professionale,  nell'accesso  al   lavoro,   nelle
condizioni  di  lavoro,  nelle  progressioni   di   carriera,   nella
retribuzione; 
    b) promuove la diffusione della cultura delle pari  opportunita',
anche attraverso  la  valorizzazione  degli  studi  di  genere  e  lo
svolgimento  di  attivita'  a  carattere  scientifico,  formativo   e
culturale, anche attraverso un continuo aggiornamento  per  tutte  le
figure dirigenziali; 
    c) attua  azioni  dirette  a  favorire  la  realizzazione  di  un
ambiente   lavorativo   improntato   al   benessere    organizzativo,
contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale,
fisica o psicologica; 
    d) assicura l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di
vita e di lavoro. 
  4. Il CUG assume anche compiti di verifica: 
    a) sui risultati delle azioni  positive,  dei  progetti  e  delle
buone pratiche in materia di pari opportunita'; 
    b)  sugli  esiti  delle  azioni  di  promozione   del   benessere
organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo; 
    c) sugli esiti delle azioni di contrasto alle violenze  morali  e
psicologiche nei luoghi di lavoro. 
  5. Il CUG collabora inoltre con l'Osservatorio sulla contrattazione
decentrata e buone prassi per l'organizzazione del lavoro, con  il/la
consigliere/a nazionale di parita', con l'UNAR e  con  gli  organismi
indipendenti di valutazione di cui all'art.14 del decreto legislativo
n. 150/2009. 
  6. Il CUG e' formato pariteticamente da un componente designato  da
ciascuna delle Organizzazioni  sindacali  rappresentative,  ai  sensi
degli articoli 40 e 43 del decreto legislativo n. 165/2001, e  da  un
pari  numero  di  rappresentanti  dell'amministrazione,  nonche'   da
altrettanti  componenti  supplenti,  assicurando  nel  complesso   la
presenza  paritaria  di   entrambi   i   generi.   I   rappresentanti
dell'amministrazione  sono  scelti  dal  Rettore  tra  le  componenti
dell'Ateneo. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni
del CUG solamente in caso di assenza  o  impedimento  dei  rispettivi
titolari. Per le designazioni, sia da  parte  delle  OO.SS.,  sia  da
parte  dell'amministrazione  si  fara'  riferimento  a  personale  in
possesso di  adeguate  conoscenze  ed  esperienze  nelle  materie  di
competenza del  CUG.  Il/La  Presidente  e'  scelto/a  e  designato/a
dall'amministrazione tra i componenti del CUG. 
  7. Il CUG adotta entro 60 giorni  dalla  sua  costituzione,  previo
parere del Consiglio di Amministrazione, un regolamento  interno  che
ne disciplina le modalita' di funzionamento. 
  8. Il CUG e' nominato con decreto del Rettore e dura in carica  tre
anni. Il mandato e' rinnovabile una sola volta. 
  9.  Nell'ambito  della  propria   competenza,   il   Consiglio   di
Amministrazione individua le risorse economiche, umane e  strumentali
necessarie per finanziare l'attivita' del CUG nonche' i programmi  di
azioni positive.