Art. 27 
 
 
                            Dipartimento 
 
  1. Il Dipartimento e' una  struttura  funzionalmente  omogenea  per
finalita' e metodi di ricerca, che promuove  l'attivita'  scientifica
dei  propri  docenti,  assicura  l'attivita'  didattica  di   propria
competenza  e  svolge  le  attivita'  rivolte  all'esterno  ad   esse
correlate o accessorie,  incluso  il  trasferimento  tecnologico.  Le
attivita' del dipartimento sono finalizzate  al  perseguimento  della
qualita' scientifica e didattica e al miglioramento  del  livello  di
internazionalizzazione. 
  2. L'istituzione di un Dipartimento e' deliberata dal Consiglio  di
Amministrazione previo parere del Senato Accademico sulla base di  un
dettagliato progetto scientifico e  didattico  presentato  da  almeno
quaranta docenti. La modifica e la  disattivazione  del  Dipartimento
sono  deliberate  dal  Consiglio  di  Amministrazione  previo  parere
della/e Strutturale di raccordo e  del  Senato  Accademico  anche  su
proposta del Consiglio di Dipartimento, approvata da due terzi  degli
aventi diritto. 
  3. Il Dipartimento e' composto da docenti  appartenenti  a  settori
scientifico-disciplinari  omogenei   in   riferimento   al   progetto
scientifico e didattico proposto per l'istituzione dello  stesso.  Al
Dipartimento afferisce un numero di professori, ricercatori di  ruolo
e  ricercatori  a  tempo  determinato  non  inferiore   a   quaranta.
Concorrono alle attivita' di ricerca e di didattica del dipartimento,
nel rispetto  delle  proprie  competenze,  anche  i  dottorandi,  gli
assegnisti, gli  specializzandi  e,  per  le  attivita'  di  supporto
amministrativo  e  gestionale,  le  unita'  del   personale   tecnico
amministrativo. 
  4. I Dipartimenti concorrono alla costituzione delle  Strutture  di
raccordo in funzione dei corsi di studio di cui all'art. 35  comma  1
lettere a) e d)  e  dei  relativi  carichi  didattici  nonche'  della
erogazione di servizi comuni agli studenti. I Dipartimenti propongono
l'istituzione dei corsi di studio e svolgono l'attivita' didattica di
loro competenza per ciascun  anno  accademico,  in  attuazione  della
programmazione dell'offerta formativa effettuata dalla/e  Strutturale
di raccordo. 
  5.  Al  Dipartimento   e'   attribuita   autonomia   gestionale   e
amministrativa nei limiti del budget assegnato dal bilancio unico  di
Ateneo. 
  6.  Il  Dipartimento  puo'  proporre  al   Senato   Accademico   la
costituzione  di  sezioni  sulla  base  di  specifiche  finalita'  di
didattica e di ricerca, su proposta di un numero congruo di docenti. 
  7. Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il  Consiglio  e  la
Giunta.