Art. 27 Dipartimento 1. Il Dipartimento e' una struttura funzionalmente omogenea per finalita' e metodi di ricerca, che promuove l'attivita' scientifica dei propri docenti, assicura l'attivita' didattica di propria competenza e svolge le attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, incluso il trasferimento tecnologico. Le attivita' del dipartimento sono finalizzate al perseguimento della qualita' scientifica e didattica e al miglioramento del livello di internazionalizzazione. 2. L'istituzione di un Dipartimento e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico sulla base di un dettagliato progetto scientifico e didattico presentato da almeno quaranta docenti. La modifica e la disattivazione del Dipartimento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione previo parere della/e Strutturale di raccordo e del Senato Accademico anche su proposta del Consiglio di Dipartimento, approvata da due terzi degli aventi diritto. 3. Il Dipartimento e' composto da docenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei in riferimento al progetto scientifico e didattico proposto per l'istituzione dello stesso. Al Dipartimento afferisce un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a quaranta. Concorrono alle attivita' di ricerca e di didattica del dipartimento, nel rispetto delle proprie competenze, anche i dottorandi, gli assegnisti, gli specializzandi e, per le attivita' di supporto amministrativo e gestionale, le unita' del personale tecnico amministrativo. 4. I Dipartimenti concorrono alla costituzione delle Strutture di raccordo in funzione dei corsi di studio di cui all'art. 35 comma 1 lettere a) e d) e dei relativi carichi didattici nonche' della erogazione di servizi comuni agli studenti. I Dipartimenti propongono l'istituzione dei corsi di studio e svolgono l'attivita' didattica di loro competenza per ciascun anno accademico, in attuazione della programmazione dell'offerta formativa effettuata dalla/e Strutturale di raccordo. 5. Al Dipartimento e' attribuita autonomia gestionale e amministrativa nei limiti del budget assegnato dal bilancio unico di Ateneo. 6. Il Dipartimento puo' proporre al Senato Accademico la costituzione di sezioni sulla base di specifiche finalita' di didattica e di ricerca, su proposta di un numero congruo di docenti. 7. Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio e la Giunta.