Art. 29 Giunta di Dipartimento 1. La Giunta di Dipartimento: a) propone, nei limiti stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita', l'acquisto di materiale bibliografico, di strumenti, attrezzature ed arredi, nonche' l'esecuzione di lavori o la fornitura di servizi; b) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale tecnico-amministrativo necessarie per il funzionamento del Dipartimento; c) predispone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento su indicazione dei docenti e delle sezioni in cui il Dipartimento puo' essere organizzato; d) predispone annualmente una relazione sulle attivita' svolte dal Dipartimento da allegare al bilancio unico di Ateneo; e) predispone annualmente la proposta di budget di previsione. 2. La Giunta e' composta paritariamente da almeno tre professori di prima fascia, tre professori di seconda fascia, tre ricercatori di ruolo, un ulteriore componente in rappresentanza degli assegnisti e dei ricercatori a tempo determinato o contrattisti, un rappresentante degli studenti, due rappresentanti del personale tecnico amministrativo, il Direttore ed il Responsabile amministrativo. Qualora tali rappresentanze vengano elevate, in funzione della numerosita' dei componenti del Dipartimento, dovranno essere mantenute le stesse proporzioni. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.