Art. 29 
 
 
                       Giunta di Dipartimento 
 
  1. La Giunta di Dipartimento: 
    a)  propone,   nei   limiti   stabiliti   dal   Regolamento   per
l'amministrazione, la finanza  e  la  contabilita'  dell'Universita',
l'acquisto di materiale bibliografico, di strumenti, attrezzature  ed
arredi, nonche' l'esecuzione di lavori o la fornitura di servizi; 
    b) predispone annualmente le  richieste  di  finanziamento  e  di
assegnazione del personale tecnico-amministrativo necessarie  per  il
funzionamento del Dipartimento; 
    c) predispone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento su
indicazione dei docenti e delle sezioni in cui il  Dipartimento  puo'
essere organizzato; 
    d) predispone annualmente una relazione  sulle  attivita'  svolte
dal Dipartimento da allegare al bilancio unico di Ateneo; 
    e) predispone annualmente la proposta di budget di previsione. 
  2. La Giunta e' composta paritariamente da almeno tre professori di
prima fascia, tre professori di seconda fascia,  tre  ricercatori  di
ruolo, un ulteriore componente in rappresentanza degli  assegnisti  e
dei ricercatori a tempo determinato o contrattisti, un rappresentante
degli   studenti,   due   rappresentanti   del   personale    tecnico
amministrativo,  il  Direttore  ed  il  Responsabile  amministrativo.
Qualora  tali  rappresentanze  vengano  elevate,  in  funzione  della
numerosita'  dei  componenti  del   Dipartimento,   dovranno   essere
mantenute le stesse  proporzioni.  L'elezione  dei  componenti  della
Giunta  avviene  con  voto   limitato   nell'ambito   delle   singole
componenti.