Art. 3 
 
 
                   Didattica e ricerca scientifica 
 
  1. L'Universita' promuove e sviluppa  la  didattica  e  la  ricerca
scientifica nel rispetto della  natura,  del  genere  umano  e  delle
specie viventi, in armonia con i principi dello sviluppo sostenibile,
delle garanzie per le future generazioni,  della  libera  e  pacifica
convivenza fra i popoli. 
  2. L'Universita' considera prioritaria la dimensione internazionale
della didattica e della ricerca e si impegna  ad  adottare  tutte  le
misure atte  a  perseguirla  e  si  ispira  alla  Carta  Europea  dei
Ricercatori e al Codice di Condotta per l'assunzione dei Ricercatori. 
  3. Al fine di favorire la  qualita'  della  ricerca  scientifica  e
della didattica l'Universita' assicura ai propri docenti e a tutto il
personale  impegnato  nella  ricerca  l'accesso   ai   finanziamenti,
l'utilizzazione  e  l'ammodernamento  delle  infrastrutture  e  degli
apparati tecnici,  nonche'  la  fruizione  di  periodi  di  esclusiva
attivita' di ricerca, anche allo scopo di consentire la  mobilita'  e
favorire  la  dimensione  internazionale  della   ricerca.   L'Ateneo
promuove  la  diffusione   dei   risultati   della   ricerca,   anche
incentivandone le relative pubblicazioni.