Art. 3 Didattica e ricerca scientifica 1. L'Universita' promuove e sviluppa la didattica e la ricerca scientifica nel rispetto della natura, del genere umano e delle specie viventi, in armonia con i principi dello sviluppo sostenibile, delle garanzie per le future generazioni, della libera e pacifica convivenza fra i popoli. 2. L'Universita' considera prioritaria la dimensione internazionale della didattica e della ricerca e si impegna ad adottare tutte le misure atte a perseguirla e si ispira alla Carta Europea dei Ricercatori e al Codice di Condotta per l'assunzione dei Ricercatori. 3. Al fine di favorire la qualita' della ricerca scientifica e della didattica l'Universita' assicura ai propri docenti e a tutto il personale impegnato nella ricerca l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione e l'ammodernamento delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonche' la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca, anche allo scopo di consentire la mobilita' e favorire la dimensione internazionale della ricerca. L'Ateneo promuove la diffusione dei risultati della ricerca, anche incentivandone le relative pubblicazioni.