Art. 30 
 
 
                      Direttore di Dipartimento 
 
  1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita le seguenti
attribuzioni: 
    a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento; 
    b)  assicura  l'esecuzione  delle  delibere  degli   organi   del
Dipartimento; 
    c)  adotta,  nei  casi  di  urgenza,  i  provvedimenti  necessari
riferendone per la ratifica agli organi competenti  del  Dipartimento
nella prima seduta utile; 
    d) stipula  i  contratti  e  le  convenzioni  di  competenza  del
Dipartimento; 
    e) presenta annualmente al Consiglio di Dipartimento la  proposta
di budget di previsione predisposta  dalla  Giunta,  corredata  dalla
relazione tecnica; 
    f) designa il Direttore vicario fra i professori componenti della
Giunta. 
  2. Il  Direttore  del  Dipartimento  e'  eletto  dal  Consiglio  di
Dipartimento tra i professori di prima fascia a tempo pieno, con voto
favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto nella prima
e  nella  seconda  votazione  e  della  maggioranza  relativa   nella
successiva, ed e' nominato con  decreto  del  Rettore.  Nel  caso  di
indisponibilita' di professori di prima fascia e nel caso di  mancato
raggiungimento del quorum per due votazioni l'elettorato passivo  per
la carica di Direttore di Dipartimento e'  esteso  ai  professori  di
seconda fascia. Il Direttore resta in carica tre  anni  accademici  e
puo' essere rieletto consecutivamente per una sola volta.