Art. 30 Direttore di Dipartimento 1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita le seguenti attribuzioni: a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento; b) assicura l'esecuzione delle delibere degli organi del Dipartimento; c) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari riferendone per la ratifica agli organi competenti del Dipartimento nella prima seduta utile; d) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento; e) presenta annualmente al Consiglio di Dipartimento la proposta di budget di previsione predisposta dalla Giunta, corredata dalla relazione tecnica; f) designa il Direttore vicario fra i professori componenti della Giunta. 2. Il Direttore del Dipartimento e' eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia a tempo pieno, con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto nella prima e nella seconda votazione e della maggioranza relativa nella successiva, ed e' nominato con decreto del Rettore. Nel caso di indisponibilita' di professori di prima fascia e nel caso di mancato raggiungimento del quorum per due votazioni l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento e' esteso ai professori di seconda fascia. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto consecutivamente per una sola volta.