Art. 31 
 
 
                Centri Interdipartimentali di Ricerca 
 
  1. I Centri Interdipartimentali di Ricerca  sono  finalizzati  alla
realizzazione  di  progetti  che  coinvolgono  la  partecipazione  di
professori, ricercatori, appartenenti a Dipartimenti diversi. 
  2. I Centri Interdipartimentali  di  Ricerca  sono  costituiti  con
delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione   che   ne   stabilisce
finalita', composizione e durata, previo parere del Senato Accademico
e sentiti i Dipartimenti interessati. 
  3. Le modalita' per la costituzione dei Centri  Interdipartimentali
di Ricerca sono contenute nel Regolamento di Ateneo.