Art. 31 Centri Interdipartimentali di Ricerca 1. I Centri Interdipartimentali di Ricerca sono finalizzati alla realizzazione di progetti che coinvolgono la partecipazione di professori, ricercatori, appartenenti a Dipartimenti diversi. 2. I Centri Interdipartimentali di Ricerca sono costituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce finalita', composizione e durata, previo parere del Senato Accademico e sentiti i Dipartimenti interessati. 3. Le modalita' per la costituzione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca sono contenute nel Regolamento di Ateneo.