Art. 32 Struttura di raccordo 1. La Struttura di raccordo coordina e razionalizza le attivita' didattiche dei Dipartimenti che la costituiscono secondo criteri di affinita' disciplinare. Le attivita' della Struttura di raccordo sono finalizzate alla circolazione del sapere, al trasferimento delle conoscenze e al miglioramento della qualita' dell'offerta formativa e del livello di internazionalizzazione dell'Ateneo. La Struttura di raccordo si occupa della gestione dei servizi comuni, dell'organizzazione delle strutture assistenziali, ove presenti, nonche' delle tipologie di attivita' che prevedano il raccordo delle strutture dipartimentali e dell'organizzazione degli studi. 2. La Struttura di raccordo promuove le interazioni e le sinergie delle attivita' didattiche tra i Dipartimenti anche in direzione delle tematiche interdisciplinari gia' individuate nel Piano strategico di Ateneo. 3. La Struttura di raccordo propone al Consiglio di Amministrazione l'istituzione, l'attivazione e la soppressione dei corsi di studio sulla base delle proposte dei Dipartimenti. Nella fase di attuazione dell'attivita' didattica, la Struttura di raccordo coordina l'organizzazione di attivita' formative relative a piu' corsi di studio. La Struttura di raccordo delibera sull'afferenza didattica dei docenti, sulla base delle indicazioni di afferenza primaria espressa da ciascuno. La Struttura di raccordo adotta un regolamento che definisce le procedure gestionali dei singoli corsi di studio di competenza, ivi comprese le afferenze dei docenti e le loro variazioni in relazione alla programmazione didattica coordinata, il supporto amministrativo e la gestione dei servizi comuni nonche' delle attivita' didattiche correlate. 4. La Struttura di raccordo coordina le richieste di finanziamento necessarie al funzionamento della struttura medesima, degli spazi e delle strutture comuni, ivi compresi aule, biblioteche e laboratori didattici, e assicura il rispetto degli impegni sulla fruizione di strutture e di servizi assunti dai dipartimenti in sede di formulazione e ne vigila l'attuazione in sede di attivazione dell'offerta formativa. 5. La Struttura di raccordo ha autonomia gestionale e amministrativa nei limiti del budget assegnato dal bilancio unico di Ateneo. La Struttura di raccordo organizza le risorse umane, le strutture e i servizi ad essa destinati. 6. Nei Dipartimenti ove oltre alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, la Struttura di raccordo assumera' i compiti conseguenti secondo le modalita' e nei limiti concertati nei protocolli d'intesa con la Regione, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. 7. L'istituzione della Struttura di raccordo viene approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta dei Consigli di Dipartimento interessati, con decreto del Rettore. Il numero delle Strutture di raccordo e' dimensionato in base alla numerosita' degli studenti, dei docenti, al numero dei corsi di studio ed alla tipologia dell'offerta formativa promossa. Il numero delle Strutture di raccordo e' non superiore a dodici. 8. Piu' Dipartimenti concorrono alla costituzione di una Struttura di raccordo. Ogni Struttura di raccordo coordina un numero di corsi di laurea, lauree magistrali e dottorati, proposti dai Dipartimenti, proporzionato al numero dei docenti necessari all'attivazione dei corsi di studio, tenuto conto delle tipologie e della numerosita' delle relative classi. 9. E' istituita presso la Struttura di raccordo la Commissione paritetica Docenti-Studenti con il compito di monitorare l'offerta formativa, la qualita' della didattica e dei servizi offerti agli studenti e di individuare gli indicatori per l'autovalutazione della Struttura di raccordo. La composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione sono individuate da specifico regolamento. 10. Sono organi della Struttura di raccordo: il Presidente e il Consiglio.