Art. 32 
 
 
                        Struttura di raccordo 
 
  1. La Struttura di raccordo coordina e  razionalizza  le  attivita'
didattiche dei Dipartimenti che la costituiscono secondo  criteri  di
affinita' disciplinare. Le attivita' della Struttura di raccordo sono
finalizzate alla circolazione  del  sapere,  al  trasferimento  delle
conoscenze e al miglioramento della qualita' dell'offerta formativa e
del livello di internazionalizzazione dell'Ateneo.  La  Struttura  di
raccordo   si   occupa   della   gestione   dei    servizi    comuni,
dell'organizzazione delle 
  strutture assistenziali, ove presenti, nonche' delle  tipologie  di
attivita' che prevedano il raccordo delle strutture dipartimentali  e
dell'organizzazione degli studi. 
  2. La Struttura di raccordo promuove le interazioni e  le  sinergie
delle attivita' didattiche tra  i  Dipartimenti  anche  in  direzione
delle  tematiche  interdisciplinari  gia'   individuate   nel   Piano
strategico di Ateneo. 
  3. La Struttura di raccordo propone al Consiglio di Amministrazione
l'istituzione, l'attivazione e la soppressione dei  corsi  di  studio
sulla base delle proposte dei Dipartimenti. Nella fase di  attuazione
dell'attivita'  didattica,  la   Struttura   di   raccordo   coordina
l'organizzazione di attivita' formative  relative  a  piu'  corsi  di
studio. La Struttura di raccordo  delibera  sull'afferenza  didattica
dei docenti, sulla  base  delle  indicazioni  di  afferenza  primaria
espressa da ciascuno. La Struttura di raccordo adotta un  regolamento
che definisce le procedure gestionali dei singoli corsi di studio  di
competenza,  ivi  comprese  le  afferenze  dei  docenti  e  le   loro
variazioni in relazione alla programmazione didattica coordinata,  il
supporto amministrativo e la  gestione  dei  servizi  comuni  nonche'
delle attivita' didattiche correlate. 
  4. La Struttura di raccordo coordina le richieste di  finanziamento
necessarie al funzionamento della struttura medesima, degli  spazi  e
delle strutture comuni, ivi compresi aule, biblioteche  e  laboratori
didattici, e assicura il rispetto degli impegni  sulla  fruizione  di
strutture  e  di  servizi  assunti  dai  dipartimenti  in   sede   di
formulazione  e  ne  vigila  l'attuazione  in  sede  di   attivazione
dell'offerta formativa. 
  5.  La  Struttura   di   raccordo   ha   autonomia   gestionale   e
amministrativa nei limiti del budget assegnato dal bilancio unico  di
Ateneo. La Struttura di  raccordo  organizza  le  risorse  umane,  le
strutture e i servizi ad essa destinati. 
  6. Nei Dipartimenti ove oltre alle funzioni didattiche e di ricerca
si affianchino  funzioni  assistenziali,  la  Struttura  di  raccordo
assumera' i compiti conseguenti secondo le  modalita'  e  nei  limiti
concertati  nei  protocolli  d'intesa  con  la  Regione,   garantendo
l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie
cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. 
  7. L'istituzione della Struttura di raccordo  viene  approvata  dal
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su
proposta dei Consigli di Dipartimento interessati,  con  decreto  del
Rettore. Il numero delle Strutture di  raccordo  e'  dimensionato  in
base alla numerosita' degli studenti,  dei  docenti,  al  numero  dei
corsi di studio ed alla tipologia dell'offerta formativa promossa. Il
numero delle Strutture di raccordo e' non superiore a dodici. 
  8. Piu' Dipartimenti concorrono alla costituzione di una  Struttura
di raccordo. Ogni Struttura di raccordo coordina un numero  di  corsi
di laurea, lauree magistrali e dottorati, proposti dai  Dipartimenti,
proporzionato al numero dei  docenti  necessari  all'attivazione  dei
corsi di studio, tenuto conto delle  tipologie  e  della  numerosita'
delle relative classi. 
  9. E' istituita presso la  Struttura  di  raccordo  la  Commissione
paritetica Docenti-Studenti con il compito  di  monitorare  l'offerta
formativa, la qualita' della didattica e  dei  servizi  offerti  agli
studenti e di individuare gli indicatori per l'autovalutazione  della
Struttura  di  raccordo.  La   composizione   e   le   modalita'   di
funzionamento  della  Commissione  sono  individuate   da   specifico
regolamento. 
  10. Sono organi della Struttura di raccordo:  il  Presidente  e  il
Consiglio.