Art. 33 
 
 
                       Consiglio di struttura 
 
  1. Il Consiglio e'  l'organo  che  svolge  un  ruolo  primariamente
strategico, orientato  a  sollecitare  sinergie  e  razionalizzazioni
nell'attivita' didattica tra i Dipartimenti che lo costituiscono. 
  2. Sono competenze del Consiglio: 
    a) il coordinamento e  la  relativa  proposta  di  attivazione  e
soppressione dei corsi di  studio  al  Consiglio  di  Amministrazione
sulla base delle delibere provenienti dai Dipartimenti; 
    b) il coordinamento e la razionalizzazione del  conferimento  dei
compiti didattici ai docenti, nel rispetto  della  qualita'  e  della
valutazione dell'offerta formativa e sulla base delle indicazioni dei
corsi di studio e dei Dipartimenti interessati; 
    c)  la  gestione  dell'organizzazione  dei   servizi   comuni   e
dell'attivita' amministrativa e di supporto alle  attivita'  promosse
dalla Struttura di raccordo; 
    d) l'istituzione di commissioni permanenti o a tempo  determinato
per problematiche strategiche o progetti specifici; i  componenti  di
suddette commissioni  possono  non  far  parte  del  Consiglio  della
Struttura di raccordo; 
    e)  l'indicazione  ai   Dipartimenti   di   specifiche   esigenze
didattiche  ai  fini  dell'elaborazione  delle  proposte  legate   al
reclutamento e l'enunciazione al Consiglio di Amministrazione  di  un
parere,   relativo   all'impegno   didattico,   sulle   proposte   di
reclutamento dei docenti. Il parere tiene conto della  programmazione
della Struttura  di  raccordo  in  relazione  alla  razionalizzazione
dell'offerta formativa e allo sviluppo delle scuole o delle tematiche
individuate nel piano strategico di Ateneo; 
    f) le procedure di autovalutazione dell'offerta  didattica  della
Struttura di  raccordo,  tenuto  conto  dei  criteri  di  valutazione
ministeriali e adottati in Ateneo. 
  3. Il Consiglio della Struttura di raccordo e' composto da: 
    a) il Presidente; 
    b) i Direttori di Dipartimento che vi partecipano; 
    c) una rappresentanza di docenti, pari al 10% dei componenti  dei
Consigli dei dipartimenti che costituiscono la Struttura di raccordo.
Essa e' formata dai coordinatori dei Consigli di Corso di  Studio  di
cui all'art. 36, comma 2, (escluse le scuole di  specializzazione  di
area medica) e,  ove  previsto,  dal  Coordinatore  della  Scuola  di
Dottorato  di  ricerca   e   da   tre   Direttori   di   Dipartimenti
assistenziali. I  corsi  di  specializzazione  di  area  medica  sono
rappresentati da due Direttori eletti tra i Direttori delle  medesime
scuole. La rimanente parte viene individuata con modalita'  elettiva,
tra i componenti delle Giunte di Dipartimento  che  partecipano  alle
Strutture di raccordo, assicurando almeno un componente per fascia; 
    d) una rappresentanza degli studenti afferenti alla Struttura  di
raccordo, in ragione delle peculiari competenze dell'organo, pari  al
20 % del numero dei componenti del Consiglio, eletti in relazione  ai
diversi livelli dei corsi di studio e alla loro tipologia. Il mandato
dura 2 anni. 
  4. Al Consiglio di Struttura di raccordo  possono  essere  altresi'
invitati a partecipare anche  il  Responsabile  amministrativo  e  il
Manager didattico senza diritto di voto.