Art. 33 Consiglio di struttura 1. Il Consiglio e' l'organo che svolge un ruolo primariamente strategico, orientato a sollecitare sinergie e razionalizzazioni nell'attivita' didattica tra i Dipartimenti che lo costituiscono. 2. Sono competenze del Consiglio: a) il coordinamento e la relativa proposta di attivazione e soppressione dei corsi di studio al Consiglio di Amministrazione sulla base delle delibere provenienti dai Dipartimenti; b) il coordinamento e la razionalizzazione del conferimento dei compiti didattici ai docenti, nel rispetto della qualita' e della valutazione dell'offerta formativa e sulla base delle indicazioni dei corsi di studio e dei Dipartimenti interessati; c) la gestione dell'organizzazione dei servizi comuni e dell'attivita' amministrativa e di supporto alle attivita' promosse dalla Struttura di raccordo; d) l'istituzione di commissioni permanenti o a tempo determinato per problematiche strategiche o progetti specifici; i componenti di suddette commissioni possono non far parte del Consiglio della Struttura di raccordo; e) l'indicazione ai Dipartimenti di specifiche esigenze didattiche ai fini dell'elaborazione delle proposte legate al reclutamento e l'enunciazione al Consiglio di Amministrazione di un parere, relativo all'impegno didattico, sulle proposte di reclutamento dei docenti. Il parere tiene conto della programmazione della Struttura di raccordo in relazione alla razionalizzazione dell'offerta formativa e allo sviluppo delle scuole o delle tematiche individuate nel piano strategico di Ateneo; f) le procedure di autovalutazione dell'offerta didattica della Struttura di raccordo, tenuto conto dei criteri di valutazione ministeriali e adottati in Ateneo. 3. Il Consiglio della Struttura di raccordo e' composto da: a) il Presidente; b) i Direttori di Dipartimento che vi partecipano; c) una rappresentanza di docenti, pari al 10% dei componenti dei Consigli dei dipartimenti che costituiscono la Struttura di raccordo. Essa e' formata dai coordinatori dei Consigli di Corso di Studio di cui all'art. 36, comma 2, (escluse le scuole di specializzazione di area medica) e, ove previsto, dal Coordinatore della Scuola di Dottorato di ricerca e da tre Direttori di Dipartimenti assistenziali. I corsi di specializzazione di area medica sono rappresentati da due Direttori eletti tra i Direttori delle medesime scuole. La rimanente parte viene individuata con modalita' elettiva, tra i componenti delle Giunte di Dipartimento che partecipano alle Strutture di raccordo, assicurando almeno un componente per fascia; d) una rappresentanza degli studenti afferenti alla Struttura di raccordo, in ragione delle peculiari competenze dell'organo, pari al 20 % del numero dei componenti del Consiglio, eletti in relazione ai diversi livelli dei corsi di studio e alla loro tipologia. Il mandato dura 2 anni. 4. Al Consiglio di Struttura di raccordo possono essere altresi' invitati a partecipare anche il Responsabile amministrativo e il Manager didattico senza diritto di voto.