Art. 34 
 
 
               Presidente della struttura di raccordo 
 
  1. Il Presidente e' il rappresentante della Struttura  di  raccordo
ed e' responsabile delle relative attivita'. 
  2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio della Struttura di
raccordo e cura l'esecuzione delle deliberazioni. 
  3.  Il  Presidente  sovrintende  al  coordinamento   del   regolare
svolgimento di tutte  le  attivita'  didattiche  e  organizzative  di
competenza della Struttura di raccordo  ed  esercita  ogni  opportuna
funzione di vigilanza e controllo. 
  4. Il Presidente viene eletto dai componenti del  Consiglio  tra  i
professori ordinari a tempo pieno della Struttura di raccordo che non
hanno altri incarichi di governo in Ateneo. Il mandato del Presidente
e' triennale, rinnovabile una sola volta. 
  5. Il Presidente designa un  vicepresidente  tra  i  professori  di
prima fascia a tempo  pieno  della  Struttura  di  raccordo  che  non
abbiano altri incarichi  di  governo  in  Ateneo.  Il  vicepresidente
sostituisce il  Presidente  in  caso  di  assenza  o  impedimento  di
quest'ultimo.  Il  Presidente  puo'  altresi'   delegare   specifiche
funzioni ad altri componenti del consiglio.