Art. 34 Presidente della struttura di raccordo 1. Il Presidente e' il rappresentante della Struttura di raccordo ed e' responsabile delle relative attivita'. 2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio della Struttura di raccordo e cura l'esecuzione delle deliberazioni. 3. Il Presidente sovrintende al coordinamento del regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche e organizzative di competenza della Struttura di raccordo ed esercita ogni opportuna funzione di vigilanza e controllo. 4. Il Presidente viene eletto dai componenti del Consiglio tra i professori ordinari a tempo pieno della Struttura di raccordo che non hanno altri incarichi di governo in Ateneo. Il mandato del Presidente e' triennale, rinnovabile una sola volta. 5. Il Presidente designa un vicepresidente tra i professori di prima fascia a tempo pieno della Struttura di raccordo che non abbiano altri incarichi di governo in Ateneo. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Il Presidente puo' altresi' delegare specifiche funzioni ad altri componenti del consiglio.