Art. 36 Corsi di studio 1. I corsi di studio di cui all'art. 35, comma 1, lettere a) e d) sono istituiti su proposta di uno o piu' Dipartimenti, anche appartenenti a Strutture di raccordo diverse. Tra i Dipartimenti proponenti ne viene individuato uno di riferimento, fatte salve le specificita' dell'area medica. I corsi di studio sono attivati dalla Struttura di raccordo di riferimento. 2. I Corsi di Studio sono articolati in: a) Corsi di Studio di classe unica ed interclasse; b) Scuole di Specializzazione. 3. I Consigli di Corso di Studio hanno il compito di: a) coordinare, programmare, organizzare, e valutare l'attivita' didattica del corso di studio, sentiti i Dipartimenti e le Strutture di raccordo; b) elaborare, deliberare e proporre alla Struttura di raccordo il manifesto degli studi; c) gestire le carriere degli studenti, ivi compresi i programmi di mobilita' degli studenti; d) nominare le commissioni d'esame di profitto e di laurea; e) formulare ed approvare il Regolamento organizzativo del corso di studio; f) coordinare i programmi degli insegnamenti attivati. Per particolari esigenze didattiche e' possibile istituire piu' corsi di studio all'interno della stessa classe. 4. I Consigli di corso di studio collaborano con la Commissione paritetica istituita presso la Struttura di raccordo per il monitoraggio dell'offerta formativa e la verifica della qualita' della didattica. 5. Il Consiglio di Corso di Studio e' composto da: a) tutti i professori, tra cui e' scelto il coordinatore, ed i ricercatori afferenti al corso a qualsiasi titolo; b) una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei componenti di cui alla lettera a) del presente articolo; c) tutti i docenti con insegnamento non ricompresi nella lettera a) del presente articolo senza diritto di voto. Le modalita' di partecipazione sono definite da appositi Regolamenti delle Struttura di raccordo. 6. I componenti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma contribuiscono al numero legale solo se presenti. 7. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura un biennio e cessa al conseguimento del titolo di studio tranne nei casi in cui lo studente non prosegua per il conseguimento del titolo di studi successivo nell'ambito della stessa classe o interclasse.