Art. 36 
 
 
                           Corsi di studio 
 
  1. I corsi di studio di cui all'art. 35, comma 1, lettere a)  e  d)
sono  istituiti  su  proposta  di  uno  o  piu'  Dipartimenti,  anche
appartenenti a Strutture di  raccordo  diverse.  Tra  i  Dipartimenti
proponenti ne viene individuato uno di riferimento,  fatte  salve  le
specificita' dell'area medica. I corsi di studio sono attivati  dalla
Struttura di raccordo di riferimento. 
  2. I Corsi di Studio sono articolati in: 
    a) Corsi di Studio di classe unica ed interclasse; 
    b) Scuole di Specializzazione. 
  3. I Consigli di Corso di Studio hanno il compito di: 
    a) coordinare, programmare, organizzare, e  valutare  l'attivita'
didattica del corso di studio, sentiti i Dipartimenti e le  Strutture
di raccordo; 
    b) elaborare, deliberare e proporre alla Struttura di raccordo il
manifesto degli studi; 
    c) gestire le carriere degli studenti, ivi compresi  i  programmi
di mobilita' degli studenti; 
    d) nominare le commissioni d'esame di profitto e di laurea; 
    e) formulare ed approvare il Regolamento organizzativo del  corso
di studio; 
    f) coordinare i programmi degli insegnamenti attivati. 
  Per particolari esigenze didattiche  e'  possibile  istituire  piu'
corsi di studio all'interno della stessa classe. 
  4. I Consigli di corso di studio  collaborano  con  la  Commissione
paritetica  istituita  presso  la  Struttura  di  raccordo   per   il
monitoraggio dell'offerta formativa  e  la  verifica  della  qualita'
della didattica. 
  5. Il Consiglio di Corso di Studio e' composto da: 
    a) tutti i professori, tra cui e' scelto il  coordinatore,  ed  i
ricercatori afferenti al corso a qualsiasi titolo; 
    b) una rappresentanza degli studenti pari al 20%  dei  componenti
di cui alla lettera a) del presente articolo; 
    c) tutti i docenti con insegnamento non ricompresi nella  lettera
a) del presente articolo senza diritto di voto. 
  Le  modalita'  di  partecipazione   sono   definite   da   appositi
Regolamenti delle Struttura di raccordo. 
  6. I componenti di cui alle lettere b) e c)  del  precedente  comma
contribuiscono al numero legale solo se presenti. 
  7. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura un  biennio  e
cessa al conseguimento del titolo di studio tranne nei casi in cui lo
studente non prosegua  per  il  conseguimento  del  titolo  di  studi
successivo nell'ambito della stessa classe o interclasse.