Art. 38 Coordinatore di corso di studio 1. Il Coordinatore di Corso di Studio: a) rappresenta il Corso di Studio nei rapporti con l'Ateneo e con l'esterno; b) presiede il Consiglio di Corso di Studio e lo convoca secondo le modalita' previste dal Regolamento; c) e' eletto da tutti i componenti del Consiglio di Corso di Studio con diritto di voto. 2. Il Coordinatore del Corso di Studio e' eletto tra i professori di prima fascia componenti il Corso, o in caso di loro indisponibilita' tra i professori di seconda fascia. In prima votazione e' richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, mentre nelle successive e' richiesta la maggioranza semplice. Il Coordinatore resta in carica tre anni accademici. Il mandato e' rinnovabile una sola volta.