Art. 38 
 
 
                   Coordinatore di corso di studio 
 
  1. Il Coordinatore di Corso di Studio: 
    a) rappresenta il Corso di Studio nei rapporti con l'Ateneo e con
l'esterno; 
    b) presiede il Consiglio di Corso di Studio e lo convoca  secondo
le modalita' previste dal Regolamento; 
    c) e' eletto da tutti i componenti  del  Consiglio  di  Corso  di
Studio con diritto di voto. 
  2. Il Coordinatore del Corso di Studio e' eletto tra  i  professori
di  prima  fascia  componenti  il  Corso,   o   in   caso   di   loro
indisponibilita'  tra  i  professori  di  seconda  fascia.  In  prima
votazione e' richiesta la maggioranza assoluta degli  aventi  diritto
al  voto,  mentre  nelle  successive  e'  richiesta  la   maggioranza
semplice. Il Coordinatore resta in carica  tre  anni  accademici.  Il
mandato e' rinnovabile una sola volta.